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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
47
Data
31/10/2019
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Il benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della programmazione finanziaria e di bilancio regionale
Note
Bollettino n. 126, pubblicato il 04/11/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Integrazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1.         In apposito allegato al documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto dall’assessore al bilancio, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio statistico regionale, sono riportati l’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato regionale per il benessere equo e sostenibile del territorio di cui all’articolo 2, nonché le previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati nel DEFR.

2.         Con apposita relazione, predisposta dall’assessore al bilancio, con il supporto scientifico del Comitato di cui al comma 1, da presentare al Consiglio regionale per la trasmissione alle competenti commissioni consiliari è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari, il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito web istituzionale la relazione di cui al presente comma.

 

Art. 2

Comitato regionale per gli indicatori di benessere equo e sostenibile

1.         Con decreto del presidente della Giunta regionale è istituito, presso l’Ufficio statistico regionale, il Comitato regionale per il benessere equo e sostenibile del territorio di cui all’articolo 1. Il Comitato è presieduto dall’assessore al bilancio o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il responsabile dell’Ufficio statistico regionale, il dirigente della Sezione consiliare competente in materia di studio, documentazione, monitoraggio delle politiche regionali e sovra regionali, o suo delegato, un referente nominato dall’ISTAT, il legale rappresentante dell’ANCI Puglia o suo delegato, il legale rappresentante dell’UPI Puglia o suo delegato, nonché tre esperti di comprovata esperienza scientifica sui temi della misurazione del benessere a livello territoriale, valutazione e analisi delle politiche pubbliche, programmazione e bilancio delle regioni, provenienti da università ed enti di ricerca. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al bilancio. In sede di prima attuazione della presente legge la nomina ha luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3.

2.         Il Comitato regionale di cui al comma 1 provvede a integrare e adattare al contesto regionale, in funzione delle specificità regionali, l’elenco degli indicatori di benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero di economia e finanza 16 ottobre 2017, recante: Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 267 del 15 novembre 2017. L’elenco individuato dal Comitato regionale è successivamente adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema della predetta deliberazione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Il Comitato regionale fornisce inoltre supporto scientifico per la redazione dei documenti previsti all’articolo 1 concorrendo allo sviluppo del modello teorico da utilizzarsi per le misurazioni previste dagli stessi documenti.

3.         La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso. Eventuali rimborsi e spese di trasferta dei componenti il Comitato rimangono a carico degli enti di appartenenza degli stessi.

4.         L’Ufficio statistico regionale provvede al funzionamento del Comitato regionale di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1.         Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al bilancio, adotta il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2, delle modalità di nomina dei componenti e di ogni altro aspetto inerente all’attuazione della presente legge.

2.         Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a partire dalla adozione degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio regionale relativi al triennio 2021-2023.

 

Art.4

Disposizioni finanziarie

1.         La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.