Art.
1
Integrazione
degli strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio
1.
In apposito allegato al documento di economia e finanza regionale (DEFR),
predisposto dall’assessore al bilancio, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio
statistico regionale, sono riportati l’andamento degli indicatori di benessere
equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato regionale per il
benessere equo e sostenibile del territorio di cui all’articolo 2, nonché le
previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla
base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi strategici
individuati nel DEFR.
2.
Con apposita relazione, predisposta dall’assessore al bilancio, con il
supporto scientifico del Comitato di cui al comma 1, da presentare al Consiglio
regionale per la trasmissione alle competenti commissioni consiliari è
evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e
sostenibile sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il
triennio in corso. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le
informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge.
Previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari, il Consiglio
regionale pubblica sul proprio sito web istituzionale la relazione di cui al
presente comma.
Art.
2
Comitato
regionale per gli indicatori di benessere equo e
sostenibile
1.
Con decreto del presidente della Giunta regionale è istituito, presso
l’Ufficio statistico regionale, il Comitato regionale per il benessere equo e
sostenibile del territorio di cui all’articolo 1. Il Comitato è presieduto
dall’assessore al bilancio o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte
il responsabile dell’Ufficio statistico regionale, il dirigente della Sezione
consiliare competente in materia di studio, documentazione, monitoraggio delle
politiche regionali e sovra regionali, o suo delegato, un referente nominato
dall’ISTAT, il legale rappresentante dell’ANCI Puglia o suo delegato, il legale
rappresentante dell’UPI Puglia o suo delegato, nonché tre esperti di comprovata
esperienza scientifica sui temi della misurazione del benessere a livello
territoriale, valutazione e analisi delle politiche pubbliche, programmazione e
bilancio delle regioni, provenienti da università ed enti di ricerca. Alla
nomina dei componenti del Comitato provvede la Giunta regionale, su proposta
dell’assessore al bilancio. In sede di prima attuazione della presente legge la
nomina ha luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 3.
2.
Il Comitato regionale di cui al comma 1 provvede a integrare e adattare
al contesto regionale, in funzione delle specificità regionali, l’elenco degli
indicatori di benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero
di economia e finanza 16 ottobre 2017, recante: Individuazione degli indicatori
di benessere equo e sostenibile (BES), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
serie generale n. 267 del 15 novembre 2017. L’elenco individuato dal Comitato
regionale è successivamente adottato con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere delle commissioni consiliari competenti, da esprimere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello schema della predetta deliberazione.
Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza
dei pareri. Il Comitato regionale fornisce inoltre supporto scientifico per la
redazione dei documenti previsti all’articolo 1 concorrendo allo sviluppo del
modello teorico da utilizzarsi per le misurazioni previste dagli stessi
documenti.
3.
La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è svolta a
titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso. Eventuali rimborsi e
spese di trasferta dei componenti il Comitato rimangono a carico degli enti di
appartenenza degli stessi.
4.
L’Ufficio statistico regionale provvede al funzionamento del Comitato
regionale di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e
amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art.
3
Disposizioni
transitorie e finali
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al bilancio, adotta il
regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato di
cui all’articolo 2, delle modalità di nomina dei componenti e di ogni altro
aspetto inerente all’attuazione della presente legge.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a partire dalla
adozione degli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
regionale relativi al triennio 2021-2023.
Art.4
Disposizioni
finanziarie
1.
La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.