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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
48
Data
31/10/2019
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme in materia di nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale
Note
Bollettino n. 126, pubblicato il 04/11/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Oggetto e finalità

1.         La presente legge disciplina l’istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).

2.         I direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del SSR sono nominati dal direttore generale di ciascuna azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), attingendo obbligatoriamente dagli elenchi regionali degli idonei istituiti e aggiornati, con cadenza biennale e ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del d.lgs. 171/2016, presso il competente Dipartimento salute regionale.

 

Art. 2

Commissione di valutazione

1.         La valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale, da parte di una commissione di esperti appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.

2.         La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composta da tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario, dei quali uno designato dalla Giunta regionale, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno designato dal Coordinamento dei rettori delle università della regione Puglia.

3.         La partecipazione alla commissione di esperti è a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 171/2016.

 

Art. 3

Criteri metodologici per la valutazione

1.         La commissione, sulla base dei criteri metodologici definiti dalla Conferenza Stato-Regioni e riportati nell’avviso pubblico di riferimento, effettua la verifica preliminare del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 7 e all’articolo 3-bis, comma 9, del d.lgs. 502/1992 da parte degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario e, quindi, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti.

2.         Nelle more della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei criteri metodologici di cui al comma 1, i predetti criteri sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3.         In sede di insediamento, la commissione può definire le modalità e procedure operative per l’applicazione dei criteri metodologici contenuti nell’avviso pubblico di riferimento.

 

Art. 4

Approvazione degli elenchi regionali di idonei

1.         La commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al direttore del Dipartimento salute della Regione Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.