Art. 1
Oggetto
e finalità
1.
La presente legge disciplina l’istituzione degli elenchi regionali degli
idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) in applicazione
dell’articolo 3 del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n. 171 (Attuazione
della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).
2.
I direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed enti del SSR sono
nominati dal direttore generale di ciascuna azienda, nel rispetto dei principi
di trasparenza di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), attingendo obbligatoriamente dagli elenchi regionali degli
idonei istituiti e aggiornati, con cadenza biennale e ai sensi del combinato
disposto del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e del d.lgs. 171/2016, presso il competente Dipartimento salute
regionale.
Art.
2
Commissione
di valutazione
1.
La valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e
di direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR è effettuata per titoli e
colloquio, previo avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale, da parte di
una commissione di esperti appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto
degli incarichi e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.
2.
La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta
regionale ed è composta da tre membri, esperti in materia di programmazione
sanitaria nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario,
dei quali uno designato dalla Giunta regionale, uno designato dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali e uno designato dal Coordinamento dei
rettori delle università della regione Puglia.
3.
La partecipazione alla commissione di esperti è a titolo gratuito ai
sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 171/2016.
Art.
3
Criteri
metodologici per la valutazione
1.
La commissione, sulla base dei criteri metodologici definiti dalla
Conferenza Stato-Regioni e riportati nell’avviso pubblico di riferimento,
effettua la verifica preliminare del possesso dei requisiti di cui all’articolo
3, comma 7 e all’articolo 3-bis, comma 9, del d.lgs. 502/1992 da parte degli
aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario e,
quindi, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei
candidati risultati in possesso dei predetti requisiti.
2.
Nelle more della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei
criteri metodologici di cui al comma 1, i predetti criteri sono stabiliti con
apposito provvedimento della Giunta regionale.
3.
In sede di insediamento, la commissione può definire le modalità e
procedure operative per l’applicazione dei criteri metodologici contenuti
nell’avviso pubblico di riferimento.
Art.
4
Approvazione
degli elenchi regionali di idonei
1.
La commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli
elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario
delle aziende ed enti del SSR e li trasmette, unitamente ai verbali delle
sedute, al direttore del Dipartimento salute della Regione Puglia per la
relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.