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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
14
Data
07/07/2020
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Misure regionali in favore degli adolescenti
Note
Bollettino n. 99 suppl., pubblicato il 09\07\2020
Allegati

 



Art. 1

Oggetto

1.  La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze, in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali, in particolare la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), riconosce gli adolescenti come ricchezza e grande risorsa della comunità e favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano sociale e culturale.

2.  I destinatari degli interventi previsti in questa legge sono tutti i giovani compresi tra i 14 e i 19 anni, in forma singola o associata anche in gruppi informali, residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

3.  La Regione assume un ruolo di interlocutore attivo in concorso e in sinergia con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le organizzazioni religiose, gli enti del terzo settore, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali e tutti gli enti e i soggetti, pubblici o privati, la cui attività è destinata a promuovere la crescita delle nuove generazioni. La Regione promuove, coordina e sostiene, in un percorso sistemico, gli interventi e le iniziative destinate a questa fascia d’età.

 

Art. 2

Finalità

1. La Regione riconosce l’autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua concreta realizzazione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a)      favorendo la partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunitaria e promuovendone la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualsiasi forma di frammentazione sociale anche al fine di affrontare i problemi e i cambiamenti in un’ottica comunitaria;

b)      contrastando l’individualismo attraverso la promozione di reti umane e professionali;

c)      favorendo l’ascolto e il dialogo tra i ragazzi e con i ragazzi anche attraverso costruzione di relazione di prossimità;

d)     favorendo, unitamente ai percorsi formativi cognitivi, anche l’educazione all’affettività e alle emozioni;

e)      promuovendo la salute e la qualità della vita degli adolescenti attraverso interventi mirati sia sulle condizioni ambientali che su quelle soggettive che alimentano le situazioni problematiche, la marginalizzazione e l’isolamento al fine di sostenere stili di vita corretti, sani ed equilibrati;

f)       sviluppando il protagonismo attivo della partecipazione adolescenziale attraverso politiche giovanili dirette ad orientare il narcisismo adolescenziale in direzione di un progetto culturale e di una crescita personale e collettiva.

 

Art. 3

Azioni

1. Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all’articolo 2, la Regione, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove le seguenti azioni:

a)      costruisce e alimenta la rete tra l’intera comunità educante, favorendo le relazioni tra famiglie, scuole, organizzazioni religiose, associazioni sportive, il terzo settore e promuove all’interno della rete una vera e propria alleanza educativa;

b)      supporta la scuola nella promozione del benessere del contesto scolastico, nella prevenzione e nel confronto sulle problematiche adolescenziali e sulle dinamiche educative, stimolando il rafforzamento delle competenze personali e delle relazioni con il territorio;

c)      facilita la creazione di relazione di prossimità con i ragazzi anche realizzando, nei luoghi frequentati dagli stessi e in particolare nelle scuole, spazi di ascolto;

d)     contrasta le nuove povertà educative, la dispersione scolastica e il fenomeno dei giovani inattivi fuoriusciti da qualsiasi iniziativa formativa, tramite l’offerta di attività di promozione del benessere, ascolto del disagio e sostegno alla realizzazione dei compiti evolutivi degli studenti ed il sostegno e supporto alle capacità e competenze educative dei docenti e dei genitori, al fine di garantire capacità di percezione dei disagi e possibilità di interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio;

e)      favorisce il coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle scelte che li riguardano e promuove forme di cittadinanza attiva nei diversi livelli e ambiti di programmazione, quali scuola, sport, tempo libero, servizi culturali e mezzi di trasporto, valorizzando l’appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea e l’associazionismo giovanile e promuovendo l’aggregazione tra gli adolescenti anche non formalmente costituita;

f)       promuove la conoscenza consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i ragazzi ad una responsabile cittadinanza digitale realizzando il passaggio da utilizzatori passivi a consumatori critici e responsabili;

g)      assicura il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti di conoscenza attraverso l’agevolazione della messa in rete dei saperi giovanili e nonché l’accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e a tutti gli altri strumenti di comunicazione e interazione;

h)      valorizza le competenze, le capacità e le conoscenze dei ragazzi incoraggiando la realizzazione di progetti da loro realizzati;

i)        promuove e garantisce pari opportunità con particolare attenzione verso i ragazzi più deboli, sostenendo, inoltre, la cultura dell’accoglienza in concorso con gli enti locali attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate all’integrazione di giovani immigrati;

j)        valorizza la presenza di una rete territoriale multiprofessionale con competenze specifiche sull’adolescenza favorendo la collaborazione tra gli ambiti sanitario, sociale, ed educativo al fine di garantire continuità tra la promozione del benessere la prevenzione e cura, facilità di accesso e di accoglienza nei servizi socio sanitari ed educativi destinati agli adolescenti, attivazione delle risorse presenti nel territorio e sostegno alle esperienze di auto aiuto;

k)      concerta le politiche adolescenziali in maniera condivisa con gli enti locali coinvolti nella programmazione regionale, al fine di rendere omogenee le opportunità, i servizi e gli interventi in tutta la regione;

l)        promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio quali la dispersione scolastica e il disagio relazionale e comunicativo;

m)    mette a disposizione dei giovani, nelle modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 15, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), le strutture immobiliari di proprietà della regione dismesse o inutilizzate;

n)      si avvale del supporto delle competenti agenzie regionali per l’elaborazione di progetti destinati ai giovani adolescenti.

 

Art. 4

 Forum regionale

1.  E’ istituito presso il Consiglio regionale, in coordinamento con le iniziative e i progetti promossi dal Consiglio regionale e destinati ai giovani, il Forum regionale degli adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli enti locali e gli adolescenti.

2.  Il Forum formula proposte in materia di politiche adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, né di rimborso spese.

3. Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all’operatività del forum. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuati la composizione e le modalità di designazione dei componenti del forum.

 

Art. 5

Servizio civile regionale per adolescenti

1.  All’interno del percorso scolastico delle scuole superiori, previo accordo con l’ufficio scolastico regionale, è istituito il Servizio civile regionale per adolescenti (SCA).

2.  I ragazzi potranno liberamente scegliere se realizzare lo SCA individuando, ove interessati, liberamente l’ente che sia più coerente alle loro vocazioni e ai loro interessi. La Regione, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, procederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti.

3.. E’ istituita la giornata regionale dello SCA che viene celebrata il 4 ottobre di ogni anno, con attività individuate in base alle esigenze di ogni territorio.

 

Art. 6

 Youth worker

1.  Al fine di raggiungere le finalità di cui all’articolo 2 la Regione Puglia promuove, e valorizza la figura degli youth worker. Il compito degli youth worker è garantire la relazione di prossimità con gli adolescenti, al fine di assicurare un miglioramento personale e di conseguenza della società futura.

2.  La Regione sostiene, attraverso adeguati percorsi formativi, gli youth worker, che intendano acquisire le competenze e le capacità necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere l’autonomia e l’inclusione dei giovani nella società e rafforzare le organizzazioni giovanili.

 

Art. 7

 Youth card

1.  Per favorire la partecipazione attiva dei giovani e offrire loro la possibilità di fruire gratuitamente di servizi culturali, artistici e sportivi, o svolgere alcuni acquisti a prezzi agevolati, è istituita la youth card.

2.  La youth card è una tessera gratuita riservata a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale.

3.  Al fine di consentire alla youth card una validità europea, la Regione Puglia aderisce ad Eyca, (european youth card association) ovvero il network delle “youth cards dei paesi europei”.

 

Art. 8

Informa adolescenti

1.  La Regione promuove e sostiene l’apertura degli “informa adolescenti” presso gli sportelli Informagiovani già presenti sul territorio regionale e ne assicura il coordinamento anche attraverso la formazione di reti sul territorio.

2.  Gli Informa adolescenti sono collegati con la scuola, l’università, le biblioteche e gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse adolescenziale.

 

Art. 9

Spazi di aggregazione per adolescenti

1.  La Regione sostiene e valorizza le iniziative promosse all’interno della rete regionale di laboratori urbani e di spazi urbani destinati a promuovere il protagonismo giovanile ed adolescenziale, intesi come luoghi di incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, fab lab, coworking, realizzazione di laboratori multimediali, aiuto allo studio, sedi di web radio giovanili, sale prove e studi di registrazione audio/video e altre iniziative coerenti con le finalità indicate nell’articolo 2.

2.  La Regione sostiene iniziative, ospitate nei suddetti luoghi e direttamente promosse da gruppi informali di adolescenti, sotto la responsabilità di uno youth worker, dirette alla promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della mobilità, della creatività e dello spirito d’iniziativa.

3. La Regione sostiene le gestioni di spazi pubblici che accolgano al proprio interno iniziative innovative realizzate da adolescenti o ad essi dirette, con finalità coerenti con la presente legge.

4.  La Regione valorizza i percorsi di rigenerazione urbana e riuso di luoghi pubblici che coinvolgano in fase progettuale le idee e le proposte degli adolescenti/giovani.

5.  La Regione sostiene le iniziative delle scuole, delle organizzazioni religiose e degli enti locali finalizzate a dedicare spazi degli edifici scolastici, ecclesiali e pubblici all’aggregazione giovanile. Con la stipula di appositi protocolli di intesa la Regione e i comuni disciplinano la modalità di concessione e di gestione di luoghi per l’aggregazione degli adolescenti.

 

Art. 10

Portale puglia adolescenti

1.  La Regione istituisce il portale Puglia adolescenti, anche all’interno di portali web già esistenti, al fine di informare i ragazzi di tutte le scelte politiche di cui sono destinatari.

2.  La Regione, attraverso la struttura regionale competente, in collaborazione con le agenzie regionali e con gli enti locali, gestisce il portale, ne garantisce gli aggiornamenti e la diffusione anche attraverso i principali social network.

 

Art. 11

Funzioni dei Comuni

1. I comuni, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, in forma singola o associata, in coerenza con la programmazione regionale e con la presente legge:

a)      realizzano iniziative, progetti ed eventi, che a partire dall’ascolto degli adolescenti del territorio, rispondano alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi;

b)      favoriscono la creazione di luoghi di incontro e centri di aggregazione polifunzionale destinate ai giovani per la realizzazione di espressione di solidarietà, di condivisione, di arte e di cultura;

c)      favoriscono il dialogo tra i giovani, gli scambi culturali e ogni forma di comunicazione e confronto, anche attraverso forum, iniziative di informazione, consultazione e creazione di gruppi di scopo anche informali;

d)     favoriscono la nascita o, se già esistenti, lo sviluppo e la crescita di consulte adolescenziali comunali, e attribuiscono a queste una funzione consultiva anche a favore degli stessi enti locali;

e)      garantiscono la partecipazione di rappresentanti degli adolescenti alla costruzione dei piani di zona, dei piani di trasporto e di mobilità, sportivi e della programmazione di tutte le attività comunali che abbiano come destinatari anche gli adolescenti;

f)       garantiscono scambi culturali e mutuo aiuto tra gli adolescenti locali e gli immigrati eventualmente presenti sul territorio anche al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione degli stessi;

g)      favoriscono l’interazione e lo scambio tra i giovani e le realtà imprenditoriali locali al fine di promuovere occasioni di comunicazione tra giovani ed esperti;

h)      di concerto con le camere di commercio, i comuni capoluogo promuovono e organizzano iniziative di proworking propedeutiche all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, attività di orientamento, di informazione e di costruzione di confronto con le imprese.

 

2.  Con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 15, sono assegnate ai comuni richiedenti le risorse regionali destinate alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo.

 

Art. 12

 Accompagnamento delle famiglie

1. Al fine di sostenere il ruolo genitoriale e per consentire una crescita equilibrata da parte dei ragazzi in particolare nell’ambito emotivo ed affettivo, la Regione promuove:

a)      attività di formazione destinate ai genitori, riguardo ad aspetti educativi, psicologici e della

b)      comunicazione;

c)      iniziative in ambito di educazione e di rafforzamento delle conoscenze dei genitori anche attraverso la creazione di laboratori, condivisi con i ragazzi.

 

Art. 13

 Licenza delle competenze

1.  Al fine di accrescere l’autostima degli adolescenti la Regione autorizza gli enti accreditati, nelle modalità e con i criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 15 della presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, al rilascio di una licenza attestante le competenze.

2.  La Regione Puglia supporta le iniziative organizzate dagli enti accreditati al rilascio degli youth pass.

 

Art. 14

Mobilità e scambi

1.  La Regione Puglia promuove le attività legate alla mobilità internazionale degli adolescenti mediante scambi culturali, vacanza studio, summer school, pratiche di volontariato in particolare con i paesi dell’Unione Europea e dell’area del Mediterraneo, nonché su tutto il territorio regionale e nazionale nei settori della cittadinanza attiva, della formazione e dell’istruzione.

2.  La Regione, d’intesa con i comuni, promuove e coordina la mobilità regionale e tra comuni al fine di rendere i servizi di trasporto più fruibili agli adolescenti allo scopo di favorire la partecipazione alle azioni formative, esperienziali, relazionali e di aggregazione loro destinate.

 

Art. 15

 Posizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, adotta il regolamento attuativo definendo in particolare:

a)      le modalità di svolgimento del servizio civile regionale per adolescenti;

b)      la composizione del forum e le modalità di rappresentanza della Regione, degli enti locali e degli adolescenti;

c)      le modalità di utilizzo della youth card;

d)     le funzioni degli informa adolescenti necessarie per accedere ai benefici previsti dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative attività;

e)      le modalità attuative del portale Puglia adolescenti;

f)       i criteri per l’assegnazione di risorse ai comuni per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 11;

g)      le modalità di utilizzo degli immobili regionali;

h)      le modalità e i criteri di rilascio della licenza delle competenze e di supporto agli enti accreditati per il rilascio degli youth pass di cui all’articolo 13.

 

Art. 16

 Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di euro 210 mila derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’accantonamento al Fondo delle leggi regionali in corso di approvazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.