Art. 1
Oggetto
1. La Regione Puglia, nell’ambito delle
proprie competenze, in armonia con la Costituzione e nel rispetto delle
disposizioni europee e nazionali, in particolare la legge 28 agosto 1997, n. 285
(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza), riconosce gli adolescenti come ricchezza e grande risorsa della
comunità e favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano sociale
e culturale.
2. I destinatari degli interventi previsti
in questa legge sono tutti i giovani compresi tra i 14 e i 19 anni, in forma
singola o associata anche in gruppi informali, residenti sul territorio
regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
3. La Regione assume un ruolo di
interlocutore attivo in concorso e in sinergia con gli enti locali, le
istituzioni scolastiche e universitarie, le organizzazioni religiose, gli enti
del terzo settore, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali,
gli ordini professionali e tutti gli enti e i soggetti, pubblici o privati, la
cui attività è destinata a promuovere la crescita delle nuove generazioni. La
Regione promuove, coordina e sostiene, in un percorso sistemico, gli interventi
e le iniziative destinate a questa fascia d’età.
Art.
2
Finalità
1.
La Regione riconosce l’autonomia delle giovani generazioni e concorre alla sua
concreta realizzazione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
favorendo
la partecipazione delle giovani generazioni alla vita comunitaria e
promuovendone la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di
appartenenza alla comunità, contrastando qualsiasi forma di frammentazione
sociale anche al fine di affrontare i problemi e i cambiamenti in un’ottica
comunitaria;
b)
contrastando
l’individualismo attraverso la promozione di reti umane e professionali;
c)
favorendo
l’ascolto e il dialogo tra i ragazzi e con i ragazzi anche attraverso
costruzione di relazione di prossimità;
d)
favorendo,
unitamente ai percorsi formativi cognitivi, anche l’educazione all’affettività e
alle emozioni;
e)
promuovendo
la salute e la qualità della vita degli adolescenti attraverso interventi mirati
sia sulle condizioni ambientali che su quelle soggettive che alimentano le
situazioni problematiche, la marginalizzazione e l’isolamento al fine di
sostenere stili di vita corretti, sani ed equilibrati;
f)
sviluppando
il protagonismo attivo della partecipazione adolescenziale attraverso politiche
giovanili dirette ad orientare il narcisismo adolescenziale in direzione di un
progetto culturale e di una crescita personale e collettiva.
Art.
3
Azioni
1.
Al fine di realizzare gli obiettivi indicati all’articolo 2, la Regione, nel
rispetto delle leggi vigenti, promuove le seguenti azioni:
a)
costruisce
e alimenta la rete tra l’intera comunità educante, favorendo le relazioni tra
famiglie, scuole, organizzazioni religiose, associazioni sportive, il terzo
settore e promuove all’interno della rete una vera e propria alleanza educativa;
b)
supporta
la scuola nella promozione del benessere del contesto scolastico, nella
prevenzione e nel confronto sulle problematiche adolescenziali e sulle dinamiche
educative, stimolando il rafforzamento delle competenze personali e delle
relazioni con il territorio;
c)
facilita
la creazione di relazione di prossimità con i ragazzi anche realizzando, nei
luoghi frequentati dagli stessi e in particolare nelle scuole, spazi di ascolto;
d)
contrasta
le nuove povertà educative, la dispersione scolastica e il fenomeno dei giovani
inattivi fuoriusciti da qualsiasi iniziativa formativa, tramite l’offerta di
attività di promozione del benessere, ascolto del disagio e sostegno alla
realizzazione dei compiti evolutivi degli studenti ed il sostegno e supporto
alle capacità e competenze educative dei docenti e dei genitori, al fine di
garantire capacità di percezione dei disagi e possibilità di interventi di
prevenzione dei comportamenti a rischio;
e)
favorisce
il coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle scelte che li riguardano e
promuove forme di cittadinanza attiva nei diversi livelli e ambiti di
programmazione, quali scuola, sport, tempo libero, servizi culturali e mezzi di
trasporto, valorizzando l’appartenenza alla comunità locale, nazionale ed
europea e l’associazionismo giovanile e promuovendo l’aggregazione tra gli
adolescenti anche non formalmente costituita;
f)
promuove
la conoscenza consapevole delle nuove tecnologie al fine di educare i ragazzi ad
una responsabile cittadinanza digitale realizzando il passaggio da utilizzatori
passivi a consumatori critici e responsabili;
g)
assicura
il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti di
conoscenza attraverso l’agevolazione della messa in rete dei saperi giovanili e
nonché l’accesso alle reti, ai servizi di comunicazione elettronica e a tutti
gli altri strumenti di comunicazione e interazione;
h)
valorizza
le competenze, le capacità e le conoscenze dei ragazzi incoraggiando la
realizzazione di progetti da loro realizzati;
i)
promuove
e garantisce pari opportunità con particolare attenzione verso i ragazzi più
deboli, sostenendo, inoltre, la cultura dell’accoglienza in concorso con gli
enti locali attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate
all’integrazione di giovani immigrati;
j)
valorizza
la presenza di una rete territoriale multiprofessionale con competenze
specifiche sull’adolescenza favorendo la collaborazione tra gli ambiti
sanitario, sociale, ed educativo al fine di garantire continuità tra la
promozione del benessere la prevenzione e cura, facilità di accesso e di
accoglienza nei servizi socio sanitari ed educativi destinati agli adolescenti,
attivazione delle risorse presenti nel territorio e sostegno alle esperienze di
auto aiuto;
k)
concerta
le politiche adolescenziali in maniera condivisa con gli enti locali coinvolti
nella programmazione regionale, al fine di rendere omogenee le opportunità, i
servizi e gli interventi in tutta la regione;
l)
promuove
progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni,
finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio quali la dispersione
scolastica e il disagio relazionale e comunicativo;
m)
mette
a disposizione dei giovani, nelle modalità individuate dal regolamento di cui
all’articolo 15, anche secondo quanto previsto dalla legge
regionale 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso
di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario), le
strutture immobiliari di proprietà della regione dismesse o inutilizzate;
n)
si
avvale del supporto delle competenti agenzie regionali per l’elaborazione di
progetti destinati ai giovani adolescenti.
Art.
4
Forum regionale
1. E’ istituito presso il Consiglio
regionale, in coordinamento con le iniziative e i progetti promossi dal
Consiglio regionale e destinati ai giovani, il Forum regionale degli
adolescenti, al fine di favorire il confronto e il dialogo con la Regione, gli
enti locali e gli adolescenti.
2. Il Forum formula proposte in materia di
politiche adolescenziali giovanili al Consiglio regionale e alla Giunta. La
partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di
compensi, né di rimborso spese.
3.
Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al
funzionamento e all’operatività del forum. Con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale sono individuati la composizione e le
modalità di designazione dei componenti del forum.
Art.
5
Servizio
civile regionale per adolescenti
1. All’interno del percorso scolastico
delle scuole superiori, previo accordo con l’ufficio scolastico regionale, è
istituito il Servizio civile regionale per adolescenti (SCA).
2. I ragazzi potranno liberamente scegliere
se realizzare lo SCA individuando, ove interessati, liberamente l’ente che sia
più coerente alle loro vocazioni e ai loro interessi. La Regione, in
collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, procederà a stipulare
apposite convenzioni con gli enti.
3..
E’ istituita la giornata regionale dello SCA che viene celebrata il 4 ottobre di
ogni anno, con attività individuate in base alle esigenze di ogni territorio.
Art.
6
Youth worker
1. Al fine di raggiungere le finalità di
cui all’articolo 2 la Regione Puglia promuove, e valorizza la figura degli youth
worker. Il compito degli youth worker è garantire la relazione di prossimità con
gli adolescenti, al fine di assicurare un miglioramento personale e di
conseguenza della società futura.
2. La Regione sostiene, attraverso adeguati
percorsi formativi, gli youth worker, che intendano acquisire le competenze e le
capacità necessarie e utili ad ampliare la partecipazione giovanile, accrescere
l’autonomia e l’inclusione dei giovani nella società e rafforzare le
organizzazioni giovanili.
Art.
7
Youth card
1. Per favorire la partecipazione attiva
dei giovani e offrire loro la possibilità di fruire gratuitamente di servizi
culturali, artistici e sportivi, o svolgere alcuni acquisti a prezzi agevolati,
è istituita la youth card.
2. La youth card è una tessera gratuita
riservata a tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che vivono,
studiano o lavorano nel territorio regionale.
3. Al fine di consentire alla youth card
una validità europea, la Regione Puglia aderisce ad Eyca, (european youth card
association) ovvero il network delle “youth cards dei paesi europei”.
Art.
8
Informa
adolescenti
1.
La Regione promuove e sostiene
l’apertura degli “informa adolescenti” presso gli sportelli Informagiovani già
presenti sul territorio regionale e ne assicura il coordinamento anche
attraverso la formazione di reti sul territorio.
2. Gli Informa adolescenti sono collegati
con la scuola, l’università, le biblioteche e gli altri soggetti comunque
operanti nei settori di interesse adolescenziale.
Art.
9
Spazi
di aggregazione per adolescenti
1. La Regione sostiene e valorizza le
iniziative promosse all’interno della rete regionale di laboratori urbani e di
spazi urbani destinati a promuovere il protagonismo giovanile ed adolescenziale,
intesi come luoghi di incontro finalizzati a creare occasioni di scambio di
esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, fab lab,
coworking, realizzazione di laboratori multimediali, aiuto allo studio, sedi di
web radio giovanili, sale prove e studi di registrazione audio/video e altre
iniziative coerenti con le finalità indicate nell’articolo 2.
2. La Regione sostiene iniziative, ospitate
nei suddetti luoghi e direttamente promosse da gruppi informali di adolescenti,
sotto la responsabilità di uno youth worker, dirette alla promozione della
cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della mobilità, della
creatività e dello spirito d’iniziativa.
3.
La Regione sostiene le gestioni di spazi pubblici che accolgano al proprio
interno iniziative innovative realizzate da adolescenti o ad essi dirette, con
finalità coerenti con la presente legge.
4. La Regione valorizza i percorsi di
rigenerazione urbana e riuso di luoghi pubblici che coinvolgano in fase
progettuale le idee e le proposte degli adolescenti/giovani.
5. La Regione sostiene le iniziative delle
scuole, delle organizzazioni religiose e degli enti locali finalizzate a
dedicare spazi degli edifici scolastici, ecclesiali e pubblici all’aggregazione
giovanile. Con la stipula di appositi protocolli di intesa la Regione e i comuni
disciplinano la modalità di concessione e di gestione di luoghi per
l’aggregazione degli adolescenti.
Art.
10
Portale
puglia adolescenti
1. La Regione istituisce il portale Puglia
adolescenti, anche all’interno di portali web già esistenti, al fine di
informare i ragazzi di tutte le scelte politiche di cui sono destinatari.
2. La Regione, attraverso la struttura
regionale competente, in collaborazione con le agenzie regionali e con gli enti
locali, gestisce il portale, ne garantisce gli aggiornamenti e la diffusione
anche attraverso i principali social network.
Art.
11
Funzioni
dei Comuni
1.
I comuni, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze, in forma singola o
associata, in coerenza con la programmazione regionale e con la presente legge:
a)
realizzano
iniziative, progetti ed eventi, che a partire dall’ascolto degli adolescenti del
territorio, rispondano alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi;
b)
favoriscono
la creazione di luoghi di incontro e centri di aggregazione polifunzionale
destinate ai giovani per la realizzazione di espressione di solidarietà, di
condivisione, di arte e di cultura;
c)
favoriscono
il dialogo tra i giovani, gli scambi culturali e ogni forma di comunicazione e
confronto, anche attraverso forum, iniziative di informazione, consultazione e
creazione di gruppi di scopo anche informali;
d)
favoriscono
la nascita o, se già esistenti, lo sviluppo e la crescita di consulte
adolescenziali comunali, e attribuiscono a queste una funzione consultiva anche
a favore degli stessi enti locali;
e)
garantiscono
la partecipazione di rappresentanti degli adolescenti alla costruzione dei piani
di zona, dei piani di trasporto e di mobilità, sportivi e della programmazione
di tutte le attività comunali che abbiano come destinatari anche gli
adolescenti;
f)
garantiscono
scambi culturali e mutuo aiuto tra gli adolescenti locali e gli immigrati
eventualmente presenti sul territorio anche al fine di favorire l’accoglienza e
l’integrazione degli stessi;
g)
favoriscono
l’interazione e lo scambio tra i giovani e le realtà imprenditoriali locali al
fine di promuovere occasioni di comunicazione tra giovani ed esperti;
h)
di
concerto con le camere di commercio, i comuni capoluogo promuovono e organizzano
iniziative di proworking propedeutiche all’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, attività di orientamento, di informazione e di costruzione di confronto
con le imprese.
2.
Con deliberazione di Giunta
regionale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo
15, sono assegnate ai comuni richiedenti le risorse regionali destinate alla
realizzazione delle attività di cui al presente articolo.
Art.
12
Accompagnamento delle
famiglie
1.
Al fine di sostenere il ruolo genitoriale e per consentire una crescita
equilibrata da parte dei ragazzi in particolare nell’ambito emotivo ed
affettivo, la Regione promuove:
a)
attività
di formazione destinate ai genitori, riguardo ad aspetti educativi, psicologici
e della
b)
comunicazione;
c)
iniziative
in ambito di educazione e di rafforzamento delle conoscenze dei genitori anche
attraverso la creazione di laboratori, condivisi con i ragazzi.
Art.
13
Licenza delle
competenze
1. Al fine di accrescere l’autostima degli
adolescenti la Regione autorizza gli enti accreditati, nelle modalità e con i
criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 15 della presente legge, in
conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, al rilascio di una
licenza attestante le competenze.
2. La Regione Puglia supporta le iniziative
organizzate dagli enti accreditati al rilascio degli youth pass.
Art.
14
Mobilità
e scambi
1. La Regione Puglia promuove le attività
legate alla mobilità internazionale degli adolescenti mediante scambi culturali,
vacanza studio, summer school, pratiche di volontariato in particolare con i
paesi dell’Unione Europea e dell’area del Mediterraneo, nonché su tutto il
territorio regionale e nazionale nei settori della cittadinanza attiva, della
formazione e dell’istruzione.
2. La Regione, d’intesa con i comuni,
promuove e coordina la mobilità regionale e tra comuni al fine di rendere i
servizi di trasporto più fruibili agli adolescenti allo scopo di favorire la
partecipazione alle azioni formative, esperienziali, relazionali e di
aggregazione loro destinate.
Art.
15
Posizioni attuative
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente
legge, adotta il regolamento attuativo definendo in particolare:
a)
le
modalità di svolgimento del servizio civile regionale per adolescenti;
b)
la
composizione del forum e le modalità di rappresentanza della Regione, degli enti
locali e degli adolescenti;
c)
le
modalità di utilizzo della youth card;
d)
le
funzioni degli informa adolescenti necessarie per accedere ai benefici previsti
dalla presente legge e disciplina le modalità di monitoraggio delle relative
attività;
e)
le
modalità attuative del portale Puglia adolescenti;
f)
i
criteri per l’assegnazione di risorse ai comuni per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 11;
g)
le
modalità di utilizzo degli immobili regionali;
h)
le
modalità e i criteri di rilascio della licenza delle competenze e di supporto
agli enti accreditati per il rilascio degli youth pass di cui all’articolo 13.
Art.
16
Norma finanziaria
1.
Alla copertura degli oneri di euro 210 mila derivanti dalla presente legge si
provvede mediante l’accantonamento al Fondo delle leggi regionali in corso di
approvazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 (Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020 – 2022).
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.