Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie
competenze, ai sensi della legge
regionale 23 giugno 2008, n. 16 (Principi, indirizzi e linee di intervento
in materia di piano regionale dei trasporti) promuove e sostiene forme di
mobilità condivisa e sostenibile nel territorio regionale, al fine di tutelare
l’ambiente e la salute dei cittadini.
2. La Regione, nel settore della mobilità, si pone i seguenti
obiettivi:
a) ridurre le emissioni nocive in atmosfera;
b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
c) contrastare il riscaldamento globale prodotto dall’uso di
combustibili fossili;
d) promuovere forme innovative,
flessibili e sostenibili di mobilità alternative all’auto privata.
3. La Regione persegue gli obiettivi previsti
nel comma 2 mediante interventi di incentivazione e di definizione delle
specifiche tecniche degli strumenti urbanistici e di programmazione.
Art. 2
Impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica ad uso collettivo
1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di
mobilità basato sull’uso collettivo di veicoli alimentati ad energia elettrica
che comporti una sensibile riduzione dell’impatto ambientale derivante dal
traffico urbano e si configuri come strumento di mobilità sostenibile e
condivisa.
2. I comuni con popolazione superiore a 30 mila
abitanti, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che
almeno il 3 per cento dell’intera superficie delle aree a parcheggio pubblico
sia destinata all’installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi
preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di
attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla
presenza di punti di scambio intermodale.
Art. 3
Modalità di attuazione degli
interventi
1. I comuni possono provvedere, attraverso appositi
avvisi pubblici, alla attivazione, anche in via sperimentale, del servizio di
car sharing a spese degli operatori affidatari dell’erogazione del servizio. I
comuni possono definire criteri preferenziali di valutazione delle proposte
progettuali che prevedono:
a) la possibilità di accesso al servizio di
ricarica anche ai veicoli privati purché registrati al servizio;
b) l’utilizzo delle postazioni di ricarica come access point
di una rete wireless cittadina gratuita;
c) la realizzazione
presso i punti di ricarica di totem con pulsante SOS e vani contenenti
defibrillatori;
d) l’accesso, presso i punti di ricarica, a
servizi di informazione turistica e culturale.
2. Al fine di integrare tra più comuni la rete
infrastrutturale di ricarica dei veicoli ad uso collettivo, gli avvisi di cui al
comma 1 possono essere predisposti dai comuni in forma associata.
3. I comuni, ove possibile, privilegiano l’utilizzo
delle fonti rinnovabili per l’alimentazione degli impianti di ricarica.
4. I comuni perseguono gli obiettivi di promozione
della mobilità sostenibile e condivisa mediante interventi di incentivazione e
di tariffazione agevolata.
Art. 4
Clausola valutativa
1. Dal secondo anno successivo alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni e, successivamente, con cadenza biennale, la
Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione
dettagliata sugli effetti delle presenti norme che riportano, in particolare, lo
stato di adeguamento da parte dei comuni degli strumenti urbanistici e di
programmazione alle previsioni di cui all’articolo 2, lo stato degli interventi
messi in atto dai comuni per l’attivazione del servizio di car sharing
elettrico, il livello di diffusione del servizio nei comuni pugliesi, i dati
sull’utilizzo del servizio da parte dell’utenza e le eventuali difficoltà
riscontrate nella realizzazione degli interventi.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 dellaL.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.