TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
Stato di previsione delle
entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione
Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 14.645.536.894,12 in termini di
competenza e in euro 28.265.885.456,85 in termini di cassa per l’anno
finanziario 2021, in euro 13.322.625.599,31 in termini di competenza per l’anno
finanziario 2022 e in euro 12.883.908.790,81 in termini di competenza per l’anno
finanziario 2023.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2021.
Art. 2
Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione
Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al
d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 14.645.536.894,12 in termini di competenza e
in euro 28.265.885.456,85 in termini di cassa per l’anno finanziario 2021, in
euro 13.322.625.599,31 in termini di competenza per l’anno finanziario 2022 e in
euro 12.883.908.790,81 in termini di competenza per l’anno finanziario 2023.
2. E’ autorizzato l’impegno della spesa
della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa
corrente.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della
Regione per l’esercizio finanziario 2021 entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente
all’approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione
di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli
equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti
del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al
primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte
obbligazioni giuridiche.
5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può
stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme
iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.
Art. 3
Allegati al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati al
bilancio:
a. bilancio di previsione entrate (allegato
01);
b. bilancio di previsione spese (allegato
02);
c. riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato
03);
d. riepilogo generale delle spese per titoli (allegato
04);
e. riepilogo generale delle spese per missioni (allegato
05);
f. quadro generale riassuntivo (allegato
06);
g. prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio
(allegato 07);
h. allegato a): tabella dimostrativa del risultato
di amministrazione presunto (allegato 08);
i. allegato a1): elenco
analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto
(allegato 09);
j. allegato a2): elenco analitico delle risorse
vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato
10);
k. allegato a3): elenco analitico delle risorse destinate
agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato
11);
l. allegato b): prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio (allegato 12);
m. allegato c): prospetto
concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio (allegato 13);
n. allegato d):
prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 14);
o. elenco
delle spese obbligatorie (allegato 15);
p. elenco delle spese che
possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato
16);
q. elenco delle spese del personale disaggregato su missioni
e programmi (allegato 17);
r. nota integrativa (allegato 18).
Art. 4
Elenco delle spese obbligatorie
1. Sono considerate spese obbligatorie
quelle di cui all’elenco, allegato 15, contenente i capitoli che possono essere
integrati a norma dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art. 5
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie,
missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 500 mila per ciascuno
degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 ed è gestito a termini dell’articolo
48, commi 1 e 2 del d.lgs. 118/2011.
Art. 6
Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste,
missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 3.329.257,25 per
l’esercizio finanziario 2021, in euro 6.100.000,00 per l’esercizio finanziario
2022 e in euro 7.100.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed è gestito a
termini dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art. 7
Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari
1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 2, è
determinato in euro 5.316.952,78 per l’esercizio finanziario 2021, in euro
23.228.932,79 per l’esercizio finanziario 2022, in euro 46.993.214,83 per
l’esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 2 della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2016).
Art. 8
Fondo di riserva per la definizione delle passività
potenziali
1. Il fondo di riserva per la definizione delle
passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro
5 milioni per l’esercizio finanziario 2021, in euro 4 milioni per l’esercizio
finanziario 2022 e in euro 5 milioni per l’esercizio finanziario 2023 ed è
gestito a termini dell’articolo 46, comma 3 del d.lgs. 118/2011.
Art. 9
Fondo crediti di dubbia esigibilità
1. Il fondo crediti di
dubbia esigibilità di parte corrente, missione 20, programma 2, titolo 1 è
determinato, come da allegato 13 alla presente legge, in euro 160.848.051,19 per
l’esercizio finanziario 2021 e in euro 141.628.689,84 per ciascuno degli
esercizi finanziari 2022 e 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 46 del
d.lgs. 118/2011, mentre il fondo crediti di dubbia esigibilità per il fondo di
parte capitale ha stanziamento pari ad euro 0,00 per ciascuno degli esercizi
finanziari 2021, 2022 e 2023.
Art. 10
Fondo speciale per il finanziamento di leggi
regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
1. Il fondo speciale di parte corrente per il
finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 2.240.000,00
per l’esercizio finanziario 2021, in euro 2.040.000,00 per l’esercizio
finanziario 2022 e in euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed è
gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.
Art. 11
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa, missione 20, programma 1, titolo 1 è determinato per l’esercizio
finanziario 2021 in euro 4.077.422.727,97.
Art. 12
Risultato di amministrazione presunto alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2020
1. Il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 3.010.363.575,74 come da
allegato 8 (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla
presente legge ed è così composto:
a) parte accantonata, euro
1.711.473.518,87;
b) parte vincolata, euro
1.507.834.016,29.
2. La quota accantonata nel risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 per euro 549.597.010,79
relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698
a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) è
ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.
Art. 13
Attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011
1. Per l’attuazione del titolo II del d.lgs.
118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2021,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le
variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 14
Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni
di cassa
1. La Giunta regionale, nel rispetto
dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto
l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di
cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 15
Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati nella missione 1, programma
1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio
regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo
Presidente.
Art. 16
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta
entità
1. In relazione al disposto dell’articolo 74
della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione
dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.
Art. 17
Bilancio Pluriennale
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della
Regione Puglia per il triennio 2021-2023, nelle risultanze di cui allo stato di
previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla
presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale, salvo quanto
diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.