Art.1
Modifiche all’articolo 1
della l
r. 25/2018
1. Al comma 1 dell’articolo 1
della legge
regionale 11 giugno 2018, n. 25 (Disciplina delle associazioni Pro loco)
sono soppresse le seguenti parole: “organizzate in modo volontario e senza
finalità di lucro” e “sociali”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 2
della l
r. 25/2018
1. All’articolo 2
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “di
volontariato” e “e sociale”;
b) la lettera d) del comma 1 è abrogata.
Art. 3
Modifiche all’articolo 3
della l
r. 25/2018
1. All’articolo 3
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola: “Puglia” sono aggiunte le
seguenti: “erogati per le finalità di cui all’articolo 1”;
b) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “6.
Le associazioni iscritte d’ufficio all’Albo regionale ai sensi del comma 5
adeguano i requisiti posseduti alle nuove previsioni delle presenti
disposizioni.
Art. 4
Modifiche all’articolo 5
della l
r. 25/2018
1. All’articolo 5
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “ad
altra associazione avente glistessi fini o, in difetto, al comune in cui
l’associazione ha sede” sono sostituite dalle seguenti: “avviene in conformità
alla normativa statale vigente”;
b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal
seguente:
“2
Lo statuto è conforme al modello tipo approvato dalla Giunta regionale, in
osservanza delle presenti disposizioni.
Art. 5
Modifiche all’articolo 7
della l
r. 25/2018
1. All’articolo 7
della l
r. 25/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6 le parole: “richiedano in pari data”
sono sostituite dalle seguenti: “che svolgono la propria attività nel medesimo
Comune richiedano in pari data”
Art. 6
Modifiche all’articolo 9
della l
r. 25/2018
1. Al comma 2 dell’articolo 9
della l
r. 25/2018 le parole: “30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 11
della l
r. 25/2018
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11
è abrogata.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.