CAPO I
Accesso all’istituto di Amministrazione di
sostegno
dei soggetti fragili
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del
codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di
sostegno emodifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile in materia di interdizioni edi inabilitazione, nonché relative
norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con
quantoprescritto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del
sistema integrato dei servizi sociali per ladignità e il benessere delle donne e
degli uomini in Puglia)detta norme per la promozione, la valorizzazionee
l’organizzazione dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e
tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di
conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell’Istitutodell’amministratore di
sostegno.
2. La Regione Puglia, pertanto al fine di promuovere le
politiche sociali finalizzate alla tutela delle persone fragili, istituisce un
fondo per l’attività disostegno a supporto della fragilità patologica ed
economica, finalizzato a sostenere il ricorso all’istituto dell’Amministrazione
di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di
beni immobili.
Art. 2
Modalità di assegnazione dei
contributi
1. L’intervento finanziario della Regione può essere
richiesto dai Comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai
Comuni indicati nel pronunciamento del Giudice tutelare a seguito di istanza
dell’Amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del Giudice.
2. L’intervento finanziario, [ così come
quantificato dal Giudice tutelare,] (1) è assegnato
sino all’importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi
patrimoniali e reddituali dell’amministrato, il Giudice ha constatato
l’impossibilità di riconoscere un compenso all’Amministratore di
sostegno.
3. Ciascun Amministratore di sostegno può presentare ai
Comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di
cinque procedure e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso
di rapporto di parentela con l’amministrato.
4. Il contributo finanziario è assegnato in base
all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste da parte dei Comuni
al Servizio Accessibilità dei Servizi sociali e Contrasto alla povertà del
Dipartimento della Salute della Regione Puglia.
5. I Comuni sono tenuti a inoltrare la richiesta alla
Regione Puglia entro venti giorni dalla data del recepimento dell’istanza da
parte dell’Amministratore di sostegno.
(1) Parole soppresse dalla l.r.
25/2021,art. 15,
comma 1.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo
1, comma 2, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata
per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, una
dotazione finanziaria di euro 250 mila con copertura a valere sullo stanziamento
del “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in
corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.
2. Per gli esercizi successivi si provvede
nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancioannuali e
pluriennali.
3. Il fondo, di cui al comma 1, rappresenta un
sostegno di natura sociale e, conseguentemente, non determina l’insorgenza di
obblighi in capo alla Regione e può essere utilizzato sino a esaurimento dello
stanziamento annuale.
CAPO II
Tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati
Art. 4
Interventi a favore dei tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati
1. La Regione Puglia, nel rispetto della vigente
normativa statale e nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, commi 882 e 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022 - legge di stabilità 2020), provvede al rimborso, nei limiti delle
disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione
di polizze assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni
in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in
ragione della loro funzione.
2. Il contributo finanziario è assegnato, in base
all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste, dalla struttura
regionale competente in materia diservizisociali. La Giunta regionale con
propria deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di
erogazione dei rimborsi.
3. Per l’attuazione del presente articolo è stanziata,
per l’esercizio finanziario 2021, la somma di euro 80 mila in termini di
competenza e cassa nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, con
copertura a valere sullo stanziamento del “Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma
3, titolo 1.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.