Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia intende migliorare la qualità della
formazione specialistica dei medici operantiall’interno del servizio sanitario
regionale e di favorire la permanenza, nelle strutture e negli enti del servizio
sanitario medesimo, dei professionisti formati presso le scuole di
specializzazione universitaria degli atenei pugliesi.
Art. 2
Requisiti e obblighi a carico
dell’assegnatario
1. Il medico specializzando assegnatario del contratto
aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di
formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione
specialistica dei medici), che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto
nelle presenti norme nel rispetto delle vigenti disposizioni statali in materia
di formazione specialistica dei medici.
2. I contratti di formazione specialistica finanziati dalla
Regione Puglia sono assegnati agli aventi titolo in base ai seguenti requisiti e
alle seguenti condizioni:
a) essere iscritti
presso uno degli Ordini dei medici pugliesi;
b) avere la residenza in
Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto;
c) il medico
in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al
conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure
indette dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) pugliese
per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la
partecipazione, la specializzazione conseguita;
d) il medico in formazione
specialistica assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale
si impegna ad accettare e svolgere servizio per aziende o enti del SSR
pugliese, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre
anni;
e) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa presso le
aziende ed enti del SSR pugliese di cui alla lettera d) tutti gli incarichi,
anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque
tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la
specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo
regionale;
f) si configura inosservanza parziale all’impegno di cui alla lettera d) la
prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a
quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal
conseguimento del diploma di specializzazione;
g) in caso di inosservanza
parziale dell’impegno assunto ai sensi della lettera f), per motivo a lui
imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto
a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo
complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di
servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
h) in caso di
inosservanza totale dell’impegno di cui alla lettera d) per motivo a lui
imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto
a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo
complessivo percepito;
i) in caso di cessazione anticipata del contratto
per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo
regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo
complessivo percepito.
3. La competente
struttura regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli
obblighi di cui al comma 2 in una percentuale minima di almeno il 10 per cento
dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.