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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2021
Numero
18
Data
16/06/2021
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
Note
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1
Finalità


1. La Regione Puglia intende migliorare la qualità della formazione specialistica dei medici operantiall’interno del servizio sanitario regionale e di favorire la permanenza, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario medesimo, dei professionisti formati presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei pugliesi.

 

Art. 2
Requisiti e obblighi a carico dell’assegnatario


1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nelle presenti norme nel rispetto delle vigenti disposizioni statali in materia di formazione specialistica dei medici.


2. I contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia sono assegnati agli aventi titolo in base ai seguenti requisiti e alle seguenti condizioni:


a) essere iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi;
b) avere la residenza in Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto;
c) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (SSR) pugliese per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita;
d) il medico in formazione specialistica assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale si impegna ad accettare e svolgere servizio per aziende o enti del SSR pugliese, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;
e) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa presso le aziende ed enti del SSR pugliese di cui alla lettera d) tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;                                                                                                                                                                                                                                                       f) si configura inosservanza parziale all’impegno di cui alla lettera d) la prestazione dell’attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;
g) in caso di inosservanza parziale dell’impegno assunto ai sensi della lettera f), per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti;
h) in caso di inosservanza totale dell’impegno di cui alla lettera d) per motivo a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito;
i) in caso di cessazione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo complessivo percepito.


3. La competente struttura regionale effettua annualmente verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di cui al comma 2 in una percentuale minima di almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti aggiuntivi regionali.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.