Art. 1
Finalità
1.
La presente legge mira a
migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di
quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari
e psicologici, attraverso l’accesso allo strumento dell’implementazione del Test
prenatale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi afferenti
all’utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui
l’amniocentesi.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai sensi e per gli effetti
delle presenti disposizioni si definiscono:
a) NIPT test: test prenatale
non invasivo, anche denominato test del DNA fetale circolante su sangue materno,
basato sulla ricerca nel sangue della paziente del DNA fetale libero (cffDNA), a
partire dalla decima settimana di gravidanza;
b) Test combinato: esame, non
invasivo, che fornisce una stima del rischio (test di screening) che il feto sia
affetto da alcune malattie presenti prima della nascita (prenatali). Il test si
compone di un'ecografia
(traslucenza nucale) e di un prelievo
di sangue;
c) Aneuploidie fetali: anomalie cromosomiche caratterizzate
da alterazioni del numero dei cromosomi fetali;
d) Trisomia 21: è causata
dalla presenza di una copia in più del cromosoma 21 ed è anche conosciuta come
Sindrome di
Down;
e) Trisomia
18:
è causata dalla presenza di
una copia in più del cromosoma 18, conosciuta anche come Sindrome di Edwards, si associa ad una
elevata abortività;
f)
Trisomia
13: è causata
dalla presenza di una copia in più del cromosoma 13.
Art. 3
Oggetto
1.
La Regione Puglia, in via
sperimentale, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle
partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il
nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la durata di due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
dispone l’erogazione del NIPT test, quale
screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di
Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle seguenti
categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio
assegnato:
a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al
concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio
compreso tra 1/301 e 1/1000;
b) donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni
al concepimento.
2.
La Giunta regionale, per l’attuazione di
quanto previsto dal comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti norme adotta i necessari atti finalizzati alla
introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le categorie
suddette.
Art. 4
Norma
finanziaria
1.
Alla copertura degli oneri
derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 536 mila per l’anno
2021, si provvede con iscrizione di pari importo in termini di competenza e
cassa, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1 del bilancio
regionale, e contestuale prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
2.
Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi
annuali e pluriennali di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.