Art. 1
Oggetto
e finalità
1.
La
Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet
quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e
sociale.
2.
Al fine
di garantire l’effettività di tale diritto, la Regione, anche in virtù di
quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20
(Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware
documentato) in materia di cittadinanza attiva, promuove
la
diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso
ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica
in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio
regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di
ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una
discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
Art.
2
Definizioni
1.
Ai fini
delle presenti disposizioni, si intende per:
a) internet:
rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o
terminali in tutto il mondo;
b) digital
divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo
alle tecnologie dell’informazione da chi ne è privo per ragioni economiche,
culturali, infrastrutturali;
c) abbonamento per accesso alla rete:
contratto di fornitura da stipularsi con un fornitore di servizi internet per
l’accesso al World Wide Web;
d) banda
larga: insieme di tecnologie che consentono di fornire all’utente collegamenti
di velocità superiore rispetto a quelli concessi dalla normale rete telefonica,
che per definizione fornisce servizi a banda stretta;
e) competenze digitali
di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite internet;
f)
dispositivi di primo
accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che
consentono il collegamento alla rete internet.
Art.
3
Compiti
della Regione
1.
La
Regione per le finalità di cui all’articolo 1 e fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio
assegnato:
a) eroga contributi per
concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché
all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai
nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati
un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che
vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate;
b) incentiva le attività
di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di
base.
2.
I
contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da
norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di stato.
Art.
4
Attuazione
1.
Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il
regolamento regionale attuativo con cui individua:
a) l’ambito soggettivo e
oggettivo di applicazione, ivi definendo: l’entità del contributo di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a); il tetto ISEE familiare al di sopra del
quale non può essere ammessa la domanda di beneficio; l’obbligo, per almeno un
componente del nucleo familiare che richiede l’accesso al beneficio, di
conseguire le competenze digitali di base nell’arco di un termine prestabilito,
pena la restituzione del beneficio; specifica premialità per i nuclei familiari
con figli in età scolare;
b) le modalità di
attuazione, ivi compresi i criteri per lo svolgimento delle attività di verifica
e monitoraggio;
c) i casi di decadenza e
revoca dal beneficio.
2.
La Regione, sulla
base di specifici bandi pubblici da adottarsi annualmente, concede contributi a
soggetti pubblici e privati che promuovono attività di informazione, formazione
e sensibilizzazione dirette a diffondere le competenze digitali di base nel
territorio della regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva
rendicontazione dei contributi di cui all’alinea precedente.
Art.
5
Clausola
valutativa
1.
Il Consiglio
regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne
valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni
dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e con successiva
periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una
relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In
particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni sugli interventi
attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità
applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, rapporto
tra numero dei nuclei familiari beneficiari e soggetti che, in ragione
dell’attività di formazione di cui alle presenti disposizioni, hanno acquisito
le competenze digitali di base.
Art.
6
Norma
finanziaria
1.
Alla
copertura delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per
l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 400 mila, si provvede con lo stanziamento di tale importo,
in termini di competenza e cassa, nel bilancio di
previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 nell’ambito della missione
12, programma 4, titolo 1, capitolo
di nuova istituzione denominato “Interventi per favorire l’accesso ad Internet”,
e contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 “Fondo globale
per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”,
missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
2.
La
Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il
finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito del POR
Puglia FESR/FSE 2021-2027.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.