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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
32
Data
06/08/2021
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”
Note
Allegati

 



Art. 1

Oggetto e finalità

 

1.                  La Regione Puglia riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale. 

 

2.                  Al fine di garantire l’effettività di tale diritto, la Regione, anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 14 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 20 (Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato) in materia di cittadinanza attiva, promuove la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

 

 

 

 

Art. 2

Definizioni

 

1.                  Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

a)   internet: rete di telecomunicazioni ad accesso pubblico che connette vari dispositivi o terminali in tutto il mondo;

b)   digital divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione da chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;

c)    abbonamento per accesso alla rete: contratto di fornitura da stipularsi con un fornitore di servizi internet per l’accesso al World Wide Web;

d)   banda larga: insieme di tecnologie che consentono di fornire all’utente collegamenti di velocità superiore rispetto a quelli concessi dalla normale rete telefonica, che per definizione fornisce servizi a banda stretta;

e)   competenze digitali di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet;

f)    dispositivi di primo accesso: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet.

 

 

 

Art. 3

Compiti della Regione

 

1.                  La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 e fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:

a)   eroga contributi per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali nonché a quei soggetti che vivono in condizioni rurali o geograficamente isolate;

b)   incentiva le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base.

 

2.                  I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

 

 

 

Art. 4

Attuazione

 

1.                  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento regionale attuativo con cui individua:

a)   l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, ivi definendo: l’entità del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); il tetto ISEE familiare al di sopra del quale non può essere ammessa la domanda di beneficio; l’obbligo, per almeno un componente del nucleo familiare che richiede l’accesso al beneficio, di conseguire le competenze digitali di base nell’arco di un termine prestabilito, pena la restituzione del beneficio; specifica premialità per i nuclei familiari con figli in età scolare;

b)   le modalità di attuazione, ivi compresi i criteri per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio;

c)   i casi di decadenza e revoca dal beneficio.

 

2.                  La Regione, sulla base di specifici bandi pubblici da adottarsi annualmente, concede contributi a soggetti pubblici e privati che promuovono attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere le competenze digitali di base nel territorio della regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui all’alinea precedente.

 

 

 

Art. 5

Clausola valutativa

 

1.                  Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni sugli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, rapporto tra numero dei nuclei familiari beneficiari e soggetti che, in ragione dell’attività di formazione di cui alle presenti disposizioni, hanno acquisito le competenze digitali di base.

 

 

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1.                  Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 2021, per un ammontare complessivo di euro 400 mila, si provvede con lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi per favorire l’accesso ad Internet”, e contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

 

2.                  La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito del POR Puglia FESR/FSE 2021-2027.

 

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.