1
Le domande relative
alla concessione dei contributi alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre il 30 aprile e indirizzate al
Presidente della Giunta.
2
A corredo della
domanda di cui al precedente articolo, in carta semplice e a firma del
rappresentante dell'Ente culturale dell'associazione, vanno allegati i
seguenti documenti:
a)
lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o della
Associazione;
b)
una relazione documentata sulle attività (congressi, convegni, pubblicazioni,
mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale svolte nell'anno
precedente;
c)
il programma delle attività previste.
3
L'esame e l'istruzione
delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'Assessorato
regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura.
4
L’assessorato alla
Pubblica Istruzione e Cultura trasmette alla, Giunta, per l'adozione dei
provvedimenti relativi, le proposte e i pareri in ordine alle istanze
presentate.
5
Le proposte e i pareri
di cui all'articolo precedente sono formulati in aderenza al criteri di massima
concordati dalla Giunta con la commissione Consiliare Permanente competente per
materia in sede di approvazione del presente regolamento, e cioè tenendo conto
delle attività rivolte:
a)
al rilevamento dei “beni culturali" della Regione;
b)
alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali e del patrimonio
culturale della Regione;
c) all’aggiornamento culturale del giovani e del
lavoratori;
d) alla lotta contro l'analfabetismo;
e) all'impiego del tempo libero con precipue finalità
culturali;
f)
all'associazionismo giovanile a scopo culturale e sociale;
g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e
tecnico;
h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con
particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione;
i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle
tradizioni popolari della Regione;
l) alla
promozione dei rapporti culturali con altre Regioni e Paesi.
6
Gli Enti culturali e
le Associazioni che abbiano fruito dei contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 sono
tenuti a trasmettere
all'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, entro e non oltre il 31
marzo una relazione circa
l'impiego del contributi regionali ricevuti. In mancanza la Giunta
procederà al recupero del contributo erogato.
7
Nei casi in cui i contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la stampa di
atti o rendiconti di congressi e convegni o di "cataloghi" o "guide" di mostre
ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono tenuti a
destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti
biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e
Lecce; Civica di Taranto.
Dato a Bari, addì 17 dicembre 1974