Legge abrogata dalla l.r. 59/2017, art. 58.
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO
1
(Finalità della
legge)
1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa
statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali
e dalle direttive comunitarie in materia, emana la presente legge per la
gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della
salvaguardia di un generale equilibrio ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio
1992, n. 157).
2. Le finalità della presente legge
sono:
a. proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero
territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di
protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire.
l'incremento naturale della fauna selvatica;
b. programmare, ai
fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione
dell'intero territorio agro - silvo-pastorale pugliese;
c. disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non
contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non
arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
d. salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante
la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna
selvatica;
e. creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che
presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con
particolare riferimento alle zone umide;
f. adottare le opportune iniziative e le misure necessarie
al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in
rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della
Puglia;
g. promuovere e adottare studi e indagini di interesse
faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza
del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
h. valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici
collegati all'esercizio venatorio e all’allevamento amatoriale, purché atti a
favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;
i. assicurare con una costante vigilanza la difesa delle
acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i
fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni agro-forestali e
consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio
regionale.
ARTICOLO
2
(Oggetto della
tutela - Esercizio venatorio)
1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie
di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di
naturale libertà, dal le loro uova e dai loro nidi, costituisce bene
ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge,
nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e
regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le seguenti specie:
a. mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra (Lutra
lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca monaca
(Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di cetacei
(Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus), Camoscio
d'Abruzzo (Rupicapra.pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis
aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice
(Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);
b. uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e
falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes), tutte le
specie di Cicogne (Ciconiidae) tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte
le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus
grus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Mignattaio (Plegadis
falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber), Fistione turco (Netta
rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca
(Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), Gabbiano corso
(Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo
(Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione (Burhinus
oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Stema zampenere (Gelochelidon
nilotica), Sterna maggiore (Stema caspia), Gracchio corallino (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola (Piatalea
leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano (Porphitio
porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta),
Chiurlottello (Numenius Tennirostris);
c. tutte le altre specie che direttive comunitarie o
convenzioni internazionali apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Le norme della presente legge non si applicano alle
talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle
arvicole.
4. Ai fini dei precedenti commi il territorio regionale è
sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito
con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.
5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli
negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei
trasporti.
TITOLO
II
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE - PARTECIPAZIONI
ARTICOLO
3
(Esercizio delle
funzioni amministrative)
1. La Regione esercita le funzioni di legislazione,
regolamentazione, programmazione e coordinamento,. al fini della pianificazione
faunistico- venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie
di cui alla presente legge.
2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di
caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la
vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle
sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, alle Province territorialmente competenti, che istituiscono per
esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture
tecnico-faunistiche.
3. Qualora le Province risultino inadempienti
nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di
leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal
formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad
esse nella adozione degli atti di competenza.
ARTICOLO
4
(Organismi di
consulenza, partecipazione, ricerca e gestione)
1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni
concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvolgono rispettivamente
della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato
tecnico-faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e
6.
2. La Regione e le Province possono avvalersi, altresì,
della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto Nazionale della Fauna
Selvatica (INFS) nonché della collaborazione di altri enti, associazioni,
organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.
3. I pareri dell'INFS saranno richiesti nei casi in cui la
presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono
l'acquisizione.
ARTICOLO
5
(Comitato
tecnico regionale faunistico-venatorio)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla
base delle designazioni ero revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato
tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale,
organo tecnico-consultivo- propositivo della Regione.
2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venutorio ha
sede presso gli uffici della Regione.
3. Il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio è composto:
a. dall'Assessore regionale competente in materia di caccia
o suo delegato, che lo presiede;
b. dal Presidente della Commissione consiliare competente
in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio
regionale, di cui uno della minoranza;
c. da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria
operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello
regionale;
d. da un rappresentante per ciascuna organizzazione
professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e
presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle
stesse a livello regionale;
e. da quattro rappresentanti delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello
regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai
predetti organismi a livello regionale;
f. da un rappresentante dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello
regionale;
g. da un rappresentante dei Comuni, designato dalla
delegazione regionale dell'ANCI;
h. dal responsabile
dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art.7;
i. da un
rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e
foreste;
j. da un rappresentante del Raggruppamento interregionale
Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori
italiani.
Partecipa alle
riunioni del Comitato il dirigente del Settore caccia della
Regione.
4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente,
scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita le funzioni
di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo
delegato.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal Presidente del
Comitato.
6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque
anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a) e b), i quali decadono
con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi
titolari dell'incarico.
7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente,
per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della
Regione nelle materie di cui alla presente legge.
8. I pareri e/o le
proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento
interno.
9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in
seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia
il numero dei presenti.
10. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di
cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni
dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il
Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, tenendo
conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei
componenti assegnati.
12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre
assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con le modalità di cui al
comma 11.
ARTICOLO
6
(Comitati
tecnici provinciali per la tutela
faunistico-venatoria)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle
designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati tecnici
provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo
tecnico-consultivo-proposítivo della Provincia.
2. I Comitati esprimono, a livello provinciale, pareri
motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano
faunistico-venatorio regionale e relativi programmi
annuali.
3. I Comitati hanno sede presso gli uffici
dell'Amministrazione provinciale territorialmente
competente.
4. Ciascun Comitato è
composto:
a. dall'Assessore provinciale competente in materia di
caccia o suo delegato,che lo presiede;
b. dal Presidente della Commissione consiliare competente
in materia venatoria e da due Consiglieri Provinciali eletti dal Consiglio
Provinciale, di cui uno della minoranza;
c. da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria
operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello
provinciale;
d. da un rappresentante per ciascuna organizzazione
professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa operante a livello
regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
designati dalle stesse a livello provinciale;
e. da quattro rappresentanti delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a
livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
designati dai predetti organismi a livello provinciale;
f. da un rappresentante dell'Ente nazionale per la
cinofilia italiana, designato dalla delegazione
provinciale;
g. da un rappresentante dei Comuni, designato dalla
delegazione regionale dell'ANCI;
h. da un
rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle
foreste;
i. dal responsabile dell'Osservatorio faunistico
provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del Raggruppamento
interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione
ornicoltoti italiani.
Partecipa alle
riunioni il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di
caccia.
5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri il Vice
Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le funzioni
di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo
delegato.
6. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono
svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della Provincia,
designato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni salvo
che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali decadono con la
decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari
dell'incarico. Non possono fare parte dei Comitato i componenti dei Comitati di
gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC).
8. Le riunioni di ciascun Comitato sono convocate in prima
e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque
sia il numero dei presenti.
9. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di
voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve
le norme stabilite con il regolamento interno.
10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni
dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, ciascun
Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire il Comitato
tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3
del numero dei componenti assegnati.
11. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre
assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al
comma 10.
12. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale m. 45 del
1981.
ARTICOLO
7
(Struttura
tecnica regionale Osservatorio faunistico Centro recupero fauna selvatica in
difficoltà)
1. Struttura tecnica della Regione, con funzioni di
indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico
regionale, con sede a Bitetto.
2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale
opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in
difficoltà.
3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico
regionale sono le seguenti:
a. coordinamento di tutte le attività degli Osservatori
faunistici provinciali;
b. coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il
funzionamentoottimale dei centri pubblici di sperimentazione
provinciali;
c. raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna
selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni
indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna
selvatica;
d. raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica
attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;
e. istituzione di corsi, d'intesa con l'INFS, ai fini della
cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna
selvatica;
f. attività di sperimentazione sul riproduttori, per il
rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli
stessi;
g. attività di studio e sperimentazione per il
miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;
h. sperimentazione sul territorio, ai fini di un
miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per
l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che
migratoria;
i. piani di intervento pluriennale, di concerto con l'INFS
e programmi annuali di attuazione e funzionamento;
j. collaborazione nella redazione del programma e calendario
venatorio;
k. attività di consulenza e collaborazione alle Province,
ATC e Comitati tecnici venatori.
4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale
fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:
a. coordinamento di tutte le attività dei centri
provinciali di prima accoglienza;
b. ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica
proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;
c. inanellamento dei soggetti recuperati, prima della
reimmissione in libertà.
d. detenzione e riproduzione in cattività o allo stato
naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata
possibile la riabilitazione al volo;
e. raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con
sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro
recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;
f. attività di collegamento e concreta collaborazione con i
Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di
tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.
5. La struttura
tecnica regionale è dotata delle seguenti figure
professionali:
a)
agronomo;
b)
biologo;
c) laureato in scienze naturali esperto in
ornitologia;
d) veterinario;
e) inanellatore autorizzato.
6. La struttura tecnica regionale è dotata,
prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e
Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.
7. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento
interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio
regionale.
8. L’Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna
selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato
all'agricoltura.
9. E’ abrogata la
legge regionale 3 aprile 1995, n. 13.
ARTICOLO
8
(Strutture
tecniche provinciali Osservatori faunistici provinciali Centri di prima
accoglienza fauna selvatica in difficoltà)
1. Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio faunistico
provinciale, con le seguenti finalità e compiti:
a. cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma
4;
b. censimento del proprio territorio per il miglioramento
dell'habitat ai fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi
distrutti e la creazione di nuovi biotopi;
c. censimento della fauna selvatica a fini
statistici;
d. ripopolamento e cattura in apposite
zone;
e. gestione dei centri pubblici di sperimentazione e
ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche
con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art.
7;
f. collaborazione e supporto al Comitati tecnici
provinciali e ai Comitati di gestione degli ATC.
2. All'interno dell'Osservatorio faunistico provinciale
opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà,
con le seguenti finalità e compiti:
a) prima accoglienza della fauna selvatica in
difficoltà;
b) pronto soccorso veterinario della
stessa;
c)
trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei
soggetti abbisognevoli di successive e particolari cure e
riabilitazione;
d) liberazione della stessa, ove non necessiti di
riabilitazione.
3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata delle
seguenti figure professionali:
a)
agronomo;
b)
biologo;
c) laureato in scienze naturali esperto in
ornitologia
d) veterinario;
e) inanellatore autorizzato.
4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata di
regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base
del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta
normativa.
TITOLO
III
PIANIFICAZIONE
FAUNISTICO-VENATORIA
ISTITUTI DI
GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA
ARTICOLO
9
(Piano
faunistico venatorio regionale Programma annuale di
intervento)
1. Il territorio
agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria
finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie,
al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio.
2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano
la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del
territorio, come previsto nei commi successivi.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle
Province è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non
superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette
percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività
venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre
1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre
disposizioni.
4. Con l’entrata in vigore della presente legge chiunque,
privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per
qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare
istanza alla Regione. per la relativa autorizzazione, che deve essere citata
sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza.
L’autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere
tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio. Il vincolo al
territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio
regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale del piano
faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e
segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in
tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: "Autorizzazione
della Regione Puglia n ... ... del .......
5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento
e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti
ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della
prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere
destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia
riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a
zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.
7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione
promuove forme di gestione programmata della caccia, al sensi dell'art.
14.
8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i
criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di
aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri
privati di produzione della fauna selvatica allo stato
naturale.
9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici
venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico venatorio
regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri
pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le
zone di addestramento, cani, nonché gli ATC.
10. In deroga a quanto previsto dal comma le zone
addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al
raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche
successivamente all'approvazione dello stesso.
11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare
approvativo, del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o
conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell’attività
venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precisata pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al Presidente della Giunta
regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La
richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico- venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì
accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando
l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture
agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica.
Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il
proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto
consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività
venatoria.
12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata
dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art. 10, comma
5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione
può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari
necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di
protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della
scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa
acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale,
approva il piano valevole per il quinquennio successivo.
14. Il piano
faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce
altresì:
a. criteri per l'attività di vigilanza;
b. misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi
al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna
selvatica;
c. misure di
salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e
guidata per specie, per ricreare giusti equilibri,seguendo
l’indicazionedell'INFS;
d. modalità per la determinazione dei contributi regionali
rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o
conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la
caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche,
alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente.
e. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo
stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
f. criteri di gestione delle oasi di
protezione;
g. criteri, modalità e fini dei vari tipi di
ripopolamento.
15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta
regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito
il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art.
5.
16. Il programma
provvede:
a. al finanziamento dei programmi di intervento
provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti
dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente
assegnata ad ogni Provincia;
c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che
potrà accedere in ogni ATC, nel rispetto degli indici di densità venatoria di
ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque
essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF;
d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore,
quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini
faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata
prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della
tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti
in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale
annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi
giornalieri.
ARTICOLO
10
(Piani
faunistici-venatori provinciali Programma annuale di
intervento)
1. Al fine della pianificazione generale del territorio
agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali predispongono piani
faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì
programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale
nonché all'immissione della fauna selvatica.
2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio
provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere del Comitato
tecnico provinciale.
3. I piani
faunistico-venatori hanno durata quinquennale e
comprendono:
a. le oasi di protezione destinate al rifugio, alla
riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
b. le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della
stessa per l' immissione sul territorio in tempi e condizioni utili
all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità
faunistica ottimale;
c. i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni
autoctone;
d. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile
cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito
il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del
titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate;
e. le zone e i periodi per l'addestramento, l’allenamento e
le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna
di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad
associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o
associati; .
f. i criteri per la determinazione del risarcimento in
favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli
vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);
g. i criteri per la corresponsione degli incentivi in
favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino
alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna
selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c);
h. l'identificazione
delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.
Le zone di cui al
comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse
regionali:
a. quelle di cui alle lett. a), b) e c) a
cura della Provincia;
b. quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'ente,
associazione o privato preposto alla gestione della singola
zona.
5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio provinciale che
approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle
zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve essere
notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai proprietari o
conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'Albo
pretorio dei Comuni territorialmente interessati.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia
provvederà a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990,
mediante:
a. affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente
interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da
vincolare;
b. pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci
legali della Provincia della delibera di cui alla lettera
a);
c. affissione di apposito manifesto presso i Comuni o
frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali
agricole.
Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata
opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da
parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in
cui non sia stata presentata formale opposizione.
Alla
scadenza dei piano faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello
stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette
e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e
modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle citate lett. a), b) e
c) del comma 3già esistenti, anche anteriormente
all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese
negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica
e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le
zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto
termine di dieci anni per le zone protette già istituite precedentemente
all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di
pubblicazione di detto atto sul BURP.
6. I piani faunistici venatori provinciali propongono alla
Regione gli ATC nel territorio di competenza.
7. Nel caso di mancato adempimento da parte delle
Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi
prevista dalla legge.
8. La Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il
parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il programma di
intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma
venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla Regione entro
il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.
9. Il Programma annuale di intervento
prevede:
a. interventi per la
difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
b. investimenti, interventi e gestione nelle zone di
ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri
territori;
c. incentivi per gli
agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
d. programmi concordati e coordinati per la vigilanza
venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e
ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;
e. contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi
ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui
all'art. 9, comma 14, lett. d);
f. ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC
concordati con i Comitati di gestione;
g. contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti
dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.
ARTICOLO
11
(Oasi di
protezione)
1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al
rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e
il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di
cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale
libertà nel territorio regionale.
2. Le oasi di protezione in
particolare:
a. assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in
diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
b. consentono la sosta e la produzione della fauna
selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali
rottedi migrazione.
3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di
esercizio venatorio e ogni, altro atto che rechi grave turbamento alla fauna
selvatica.
4. Le oasi sono possibilmente delimitate da confini
naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco
"Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna
Provincia.
5. Le oasi di protezione hanno durata
decennale, salvo revoca.
6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata
dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Con le
stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non
sussistano, per modificazioni oggettive. le condizioni idonee al conseguimento
delle finalità specificate.
7. La Provincia nella gestione delle oasi di protezione può
avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli ATC, delle
associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato
tecnico regionale.
8. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle
zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento
mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e
risolvendole in via prioritaria.
ARTICOLO
12
(Zone di
ripopolamento e cattura)
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento
nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel
programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in
tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di
base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione,
incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare
di quella stanziale.
3. Le zone devono essere costituite su territori idonei
allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni
specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della
fauna stessa.
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni
forma di esercizio venatorio.
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una
superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze
biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento
orientativo dell'INFS e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su
fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di
caccia".
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate
catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la
caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, secondo le
indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture
devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione
della fauna selvatica.
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata
decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le
condizioni idonee al conseguimento delle finalità
specifiche.
8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è
deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale.
9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento
e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli
ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel
Comitato tecnico regionale.
10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle
zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento
mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona
e risolvendole in via prioritaria.
11. Le zone di ripopolamento, e cattura possono comprendere
centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13.
ARTICOLO
13
(Centri pubblici
di produzione della fauna
selvatica)
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna
stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni
autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.
2. Nel centri pubblici è vietata ogni forma
di esercizio venatorio.
3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o
opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna
selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco
"Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di
caccia".
4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del
piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri
per la gestione, affidata alla Provincia.Nei centri pubblici possono essere
autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali
protette.
5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni
tempo catture delle specie stanziali protette.
6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può
essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo della sola
selvaggina che risulti non idonea alle azioni di
ripopolamento.
7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare
prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta
ettari.
8. I centri pubblici hanno durata
decennale, salvo revoca.
ARTICOLO
14
(Ambiti
territoriali di caccia - ATC)
1. Gli ATC sono istituiti sul territorio
agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell'art. 14 - comma 1 - e dell'art. 10 - comma 6 - della legge n. 157 del
1992.
2. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio e in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale,
istituisce gli ATC di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali o artificiali.
3. La Regione Puglia, d'intesa con le Regioni confinanti,
per esigenze motivate può individuare ATC interessanti anche due o più Province
contigue.
4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia
alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti
in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della
Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino
regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo
regolamento regionale.
5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le
modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può
consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre
Regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori
ammissibili in ciascun ATC, come determinate dal programma venatorio regionale
annuale.
6. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può
riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori
ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le
priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di
gestione degli ATC.
7. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può
riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero di
cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno per la prima
volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria.
8. Ogni cacciatore che abbia fatto richiesta al competente
Comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento
regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'ATC in cui ricade il
proprio comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro ambito della propria
provinciale della regione. Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei
cacciatori ammissibili, può avere accesso ad altri ATC della propria regione,
previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento
regionale di gestione degli ATC.
9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico regionale, approva, nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il
regolamento che disciplina le modalità di gestione degli ATC e l'accesso dei
cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali
ambitil'osservanza dalle norme del calendario venatorio regionale;il versamento
da parte dei cacciatori ammessi nell'ATC di un contributo quale partecipazione,
per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli
ATC;
a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio
regionale;
b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi all'ATC di
un contributo quale partecipazione, per finalità faunistica - venatoria, alla
gestioone dei territori compresi nell'ATC;
c) una vigilanza adeguata;
d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta
dai cacciatori ai sensi dell'art. 22, comma 6, nel rispetto dell'indice di
densità minima fissato dal Ministero dell'agricoltura e foreste con periodicità
quinquennale per ogni ATC e della capienza predeterminata. E’ data facoltà al
Comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità
venatoria di cui sopra se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma
8,della legge n. 157 del 1992 e con le modalità richieste;
e) le modalità di costituzione degli organi direttivi degli
ATC, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o
designazione e ai successivi rinnovi.
10. La durata degli ATC è quinquennale analogamente al
piano faunistico venatorio regionale.
11. Il prelievo venatorio di fauna stanziale, nel rispetto
delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, è regolato in
rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio,
accertata previo censimenti.
12. Le Province hanno poteri di vigilanza, controllo e
coordinamento sull'attività dei Comitati di gestione, di cui si avvolgono per la
gestione degli ATC.
ARTICOLO
15
(Centri privati
di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale)
1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica
sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle
specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività
cinofile.
2. L’attività di produzione esercitata dal titolare di
impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o
cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.
3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio
venatorio. E’ tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta
dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la
commercializzazione per fini di ripopolamento e attività
cinofile.
4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la
scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna
selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei
centri.
5. I centri privati hanno durata di 5
anni salvo rinnovo.
6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla
Regione in attuazione del piano faunistico-venatonio regionale e sulla base
degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una
superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-
silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e sono soggetti a
tassa di concessione regionale.
7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla
Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o
associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui
si intende realizzare il centro.
8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate
della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di
possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma
produttivo che si intende realizzare.
9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai centri privati
deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della AUSL
territorialmente competente.
10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle
colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a
carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o
indennizzo.
11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è
revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento non siano
corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato
funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.
12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono
determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale previo
parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
13. Il controllo sull'attività di gestione spetta
all'Amministrazione provinciale competente.
ARTICOLO
16
(Allevamenti e
detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo
ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da
appostamento)
1. La Regione regolamenta, nei sei mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) gli allevamenti di
fauna selvatica a scopo alimentare;
b) gli allevamenti di
fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la
caccia da appostamento consentito;
c) gli allevamenti e/o
la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed
amatoriale;
d) gli allevamenti dei
cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della
cinofilia italiana.
2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1,
lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla
Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono segnalati alle Province
territorialmente competenti.
3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione
di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in
funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la
Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del
falco, quale mezzo di caccia anche proveniente
dall'estero.
ARTICOLO
17
(Aziende
faunistico-venatorie Aziende agri-turistico-venatorie)
1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il
parere dell'INFS, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5 per cento per le
aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche
venatorie:
a. autorizzare l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione
regionale, perprevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare
riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni
devono essere correvate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende
faunistico-venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a
chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile al
sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per
l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione
tecnica;
b. autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico
venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione
regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta
la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende
agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da
questi autorizzato.
2. Le aziende
agri-turistico-venatorie devono:
a. essere preferibilmente situate nei territori di scarso
rilievo ambientale e faunistico;
b. coincidere preferibilmente con il territorio di una o
più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure
dismesse da interventi agricoli.
3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende
agri-turistico- venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi
rustici su cui si intende costruire l'azienda.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e
vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e
utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto
delle convenzioni naturali.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite,
anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di
fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Provincia
competente per territorio.
6. L’esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui
al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei
limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le aziende
agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre
sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie
cacciabili, allevate in batteria.
7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, emana
un regolamento che preveda le
modalità di costituzione, gestione e funzionamento.
8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non
possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300
ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni,
salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-
turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100
ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e
hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o
disdetta.
9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti
almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di
protezione,zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di
riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende
faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie.
Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in
vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette
distanze.La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese
delle stesse.
10. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza
venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a
quello della Provincia.
ARTICOLO 18
(Zone, per
l’addestramento, l'allenamento e le gare cinofile)
1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per cento del
territorio agro- silvo-pastorale, delle province interessate, le zone di cui
all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di
cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna
di allevamento appartenente a specie cacciabili.
2. Le Province stabiliscono i periodi delle attività
previste al comma 1con i piani faunistici venatori provinciali di cui all'art.
10.
3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni
cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori agricoli
singoli o associati.
4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo
A e di tipo B.
5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e
1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate
esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento
per tutto il periodo dell'anno.
Nelle stesse, inoltre,
si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed
internazionale.
6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100
ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate
all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in
batteria e chenon sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie
cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di
caccia chiusa.
7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti
dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna
sono consentite, inoltre, previo nullaosta dell'organo di gestione competente e
autorizzazione della Provincia interessata:
a) nelle zone di
ripopolamento e cattura;
b) negli
ATC;
c) nelle aziende faunistico-venatorie;
d) nelle zone
demaniali.
Le prove cinofile di
cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e
maggio.
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura
della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna
allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare
con abbattimento.
9. L’allenamento dei cani da caccia in periodo di pre
apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario
venatorio regionale.
10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo
hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o
disdetta.
11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di
costituzione e gestione delle zone addestramento cani.
ARTICOLO
19
(Terreni del
demanio)
1. I terreni del demanio regionale qualora presentino
favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri
pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura.
2. L’ utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita
dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano faunistico-venatorio
provinciale.
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto
concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Province territorialmente
competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi
provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle
associazioni venatorie riconosciute e ambientalistiche presenti nel Comitato
tecnico nazionale.
4. La Regione, previa richiesta della Provincia
interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per
ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al
presente articolo.
ARTICOLO
20
(Tabellazione)
1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di
tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a
particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti
modalità:
a. devono essere delle
dimensioni di cm. 25 x 33;
b. devono avere
scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto
un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri
casi;
c. devono essere
collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza
non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e
comunque, in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque
visibili da almeno 30 metri di distanza;
d. devono essere
collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si
trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da
strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della
strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella
agli ingressi;
e. quando si tratta di
terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su
natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello
dell'acqua;
f. quando il confine
coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in
modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;
g. quando segnalano
divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data
d'inizio e termine del divieto;
h. devono essere
mantenute sempre in buono stato di conservazione e
leggibilità.
ARTICOLO
21
(Introduzione di
fauna selvatica dall'estero Immissioni faunistiche)
1. L’introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo
se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e
miglioramento genetico.
2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica
dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su
parere dell'INFS e nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate
unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni
singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di
ambientamento.
4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per
far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul
prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione
della fauna.
5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di
ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art. 9,
comma 14, lett. g).
6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i
ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale provinciale di
cui all'art. 10, comma 9, lett. b).
7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento,
venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'ATC e dal titolare
dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione,
esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano
faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro
il 31 agosto.
8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive
e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i
capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere
sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario
della AUSL, competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione.
Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della AUSL, di prima
destinazione degli animali, il Servizio veterinario di tale AUSL, provvede a
dare comunicazione alla AUSL locale competente per l'area di liberazione
dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il
Servizio veterinario della AUSL competente per il territorio di liberazione
trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna
l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche
disposizioni.
TITOLO
IV
ATTIVITA’
VENATORIA
ARTICOLO
22
(Esercizio
venatorio - Limiti e modi)
1. L’ attività venatoria, svolta in base ad una concessione
che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con
l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare
danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì
necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di
residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate le specifiche
norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del
presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e
praticare l'attività venatoria. Costituisce esercizio venatorio ogni atto
diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e
cariche.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi
di cui all’art. 32 e, comunque, con armi pronte per l’uso e
cariche.
4. E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o
il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della
medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi
pronte per l'uso e cariche.
5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non
avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il
falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle
seguenti forme:
a) da appostamento
fisso;
b) nell'insieme delle
altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate
nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria
programmata.
7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio
venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a
colui che l'ha cacciata.
Il cacciatore che per
primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte
di altri cacciatori.
8. E’ vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini
diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si
applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del
falco.
10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul
posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai
lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso
(appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o
per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso
del cacciatore risulta scarica.
ARTICOLO
23
(Documenti
venatori)
1. L’attività venatoria è consentita, a parità di diritti e
di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito
dei seguenti documenti:
a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata
dall'Autorità di PS;
b) tesserino regionale;
c) attestato di versamento della tassa di concessione
governativa;
d) attestato di versamento della tassa di concessione
regionale;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio
dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12,
comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi aggiornamenti.
In caso di sinistri,
colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della
compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha
contratto la relativa polizza.
ARTICOLO
24
(Licenza di
porto di fucile per uso caccia)
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia,
necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del
falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il
territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme
statati e regionali vigenti in materia.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha
conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.
3. L’abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria,
oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il. rinnovo della
stessa in caso di revoca.
4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata
di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un
nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni
dalla domanda stessa.
5. Nei dodici mesi successivi. al rilascio della prima
licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che
non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la
sospensione o la revoca della licenza.
ARTICOLO
25
(Tesserino
venatorio regionale)
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è
necessario il possesso del tesserono venatorio regionale, stampato a cura della
Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato
regionale.
2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale,
esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Provincia,
tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti
documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà
acquisita dal precisato Comune:
a) licenza di porto di fucile per uso
caccia;
b) certificato
di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la
residenza;
c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di
concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione
delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett.
e).
3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione
venatoria ed è sospeso revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di
porto d'armi per uso di caccia.
4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del
tesserino regionale compila la parte di propria competenza, tra cui la
segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in regione e/o fuori regione
ove è consentita l'attività venatoria all'intestatario dello stesso e dietro
presentazione dell'attestato di versamento della quota di partecipazione agli
ATC assegnati.
5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero
può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive
modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di
concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle
forme e nei modi di cui all'art. 23.
6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune
competente il tesserino venatorio regionale della stagione. ultimata, previo
rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo
tesserino.
7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per
ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. In caso di
smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta
perdita all'Autorità di PS.
8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli
appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le
modalità previste dal calendario venatorio regionale.
9. La Provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei
tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro degli stessi
all'Osservatorio faunistico regionale.
ARTICOLO
26
(Abilitazione
venatoria)
1. L’ abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per
il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso
di revoca.
2. L’aspirante cacciatore consegue l'attestato di
abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una
apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto
che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, dopo aver
presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i
seguenti documenti:
a) certificato di
residenza;
b) certificato medico
di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa
vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della
domanda;
c) ricevuta di
versamento della quota di partecipazione di cui al comma
3.
3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale
rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura
non superiore a lire 50 mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici
nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto
importo sarà utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per
l'esame di che trattasi.
ARTICOLO
27
(Esame di
abilitazione venatoria)
1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare
nozioni nelle seguenti materie:
a. legislazione venatoria;
b. zoologia
applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie
cacciabili;
c. armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa
legislazione;
d. tutela della natura e principi di salvaguardia della
produzione agricola;
e. norme di pronto soccorso.
2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la
Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle Province, che
provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine di consegnarlo
al candidato al momento della presentazione della domanda.
3. Le Province organizzano corsi di preparazione gratuiti
per il conseguimento dell' abilitazione venatoria e corsi per l’aggiornamento
sui contenuti innovativi della vigente legislazione venatoria per i possessori
di licenza, avvalendosi della collaborazione delle associazioni provinciali
naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e della delegazione dell'ENCI
provinciale.
ARTICOLO
28
(Prove d'esame e
ripetizione dell'esame)
1. L’aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di
abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per
iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz predisposto dal
competente Assessorato della Regione.
2. L’aspirante
cacciatore deve indicare le risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante
cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due
mesi.
4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante
cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione
esaminatrice, di aver. assimilato il programma d'esame, deve superare, altresì,
una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria
cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi
comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da
caccia.
5. La Commissione, collegialmente, esprime la propria
valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del
Presidente e del segretario della Commissione.
6. La valutazione della Commissione è
definitiva e inappellabile.
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame
non prima di due mesi.
ARTICOLO
29
(Commissioni per
l'abilitazione all'esercizio venatorio)
1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio
venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del Presidente della
Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede presso gli uffici
dell'Amministrazione provinciale.
2. Ciascuna
Commissione è composta da:
a. un dirigente della Regione competente in materia di
caccia ed esperto in legislazione venatoria, che la
presiede;
b. un laureato in scienze biologiche o scienze naturali
esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della Provincia
competente, nonché unsupplente;
c. un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa
legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia
competente;
d. un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un
supplente, designati dal Presidente della Provincia
competente;
e. tre esperti in legislazione venatoria, regole
comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia,
designati dalle Associazioni venatorie a livello
provinciale;
f. un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla
delegazione ENCI provinciale;
g. tre esperti in principi di salvaguardia delle produzioni
agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori
agricoli a livello provinciale;
h. tre esperti in tutela dell'ambiente, designati dalle
associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello
provinciale.
3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione
un dipendente amministrativo dell'Amministrazione provinciale, designato
dall'Amministrazione provinciale.
4. I componenti delle
Commissioni rimangono in carica cinque anni.
5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione
da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione
dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha
sostituito.
6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, a carico della
rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale
n. 45 del 1981.
7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente
con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie
dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono svolte dal più anziano di età.
9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due Commissioni
paritetiche presiedute dal Presidente.
10. Gli esperti previsti alle lett. e), f), g), e h) del
comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, naturalistiche,
protezionistiche ed ENCI a livello provinciale presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio di cui all'art. 6.
11. Le Province trasmettono la deliberazione di nomina
delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al Presidente della
Giunta regionale per l'emissione del decreto di nomina.
Entro trenta giorni
dalla richiesta, le associazioni venatorie, protezionistiche ambientali,
agricole e la delegazione provinciale ENCI devono far pervenire alle Province
competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentanti. Trascorso
il suddetto termine senza l'avvenuta designazione, le Province provvederanno
alla individuazione degli esperti, delle quattro componenti di cui al comma 2,
lett. e), f), g) e h), su segnalazione dei componenti il Comitato tecnico
provinciale.
ARTICOLO
30
(Registro dei
cacciatori)
1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei
titolari delle licenze di caccia.
2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati
trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle
licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi
al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in
materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse
in caso di recidiva.
ARTICOLO
31
(Specie
cacciabili e periodi di caccia)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere
esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati.
a)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre:
quaglia (coturnix
coturnix); tortora (streptopeia turtur); merlo (turdue merula); allodola (alauda arvensis); starna
(perdix perdix); pernice rossa (alectoris rufa); lepre comune (lepus europaeus);
coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus);.
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio:
cesena (turdus
pilaris); tordo hottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus);
fagiano (phasianus colchicus); germano
reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d'acqua (gallinula
chloropus); a alzavola (anas crecca); canapiglia (anas strepera); porciglione
(railus acquaticus); fischione (anas penelope); codone (anas acuta); marzaiola
(anas querquecula); mestolone (anas clypeata); moriglione (aythya ferina);
moretta (aythia fuligula); beccaccino (gallinago gallinago); colombaccio
(columba palumbus); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus
pugnax); beccaccia (scolopax rusticola); cornacchia nera (corvus corone);
pavoncella (vanellus vanellus); cornacchia grigia (corvus corone comix);
glixandaia (garrulis glandarius);
gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal l° ottobre al 30
novembre:
coturnice (alcetoris
graeca); capriolo (capreolus); cervo (cervus elaphus); daino (dama dama);
muflone (ovis musimon);
d) specie cacciabili dal l° ottobre al 31
dicembre o dal l°' novembre al 31 gennaio:
cinghiale (sus scrofa).
2. E’ sempre vietato abbattere o
catturare:
a. le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti
ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno,
fatta eccezione per la caccia di selezione;
b. il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto
rigato.
3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui
al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
4. I termini devono essere comunque contenuti tra il l°
settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo
indicato al comma 1.
5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati
dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far
tempo dal l° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma
1.
6. Il Presidente della Giunta regionale aggiorna con
proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base
di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157
del 1992.
ARTICOLO
32
(Mezzi di
caccia)
1. L’ attività
venatoria è consentita con l'uso di:
a. fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a
ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente,
tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce,
di calibro non superiore al dodici;
b. fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
c. fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a mm. 5,6.
2. E’ consentito,
altresì, l'uso dell'arco e del falco.
3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo
esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti,
alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico
regolamento regionale.
4. L’allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di
caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle
Province ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità
indicate nel già citato regolamento.
5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve
essere munito del porto d'armi.
6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per
l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non
inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i
tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22
e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.
7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di
caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da
sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle
esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi
consentiti dalla presente legge per la caccia da
appostamento.
8. E’ vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini
di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o
senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas
compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio e non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.
10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia
ARTICOLO
33
(Calendario
venatorio regionale)
1. La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività
venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il
15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno,
resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente fìnché non viene
pubblicato il nuovo calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla
base delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato tecnico faunistico
regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l’INFS
e la Commissione consiliare permanente competente ed è pubblicato sul
BURP.
3. Il calendario
venatorio stabilisce, in particolare:
a) le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi
consentiti;
b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei
diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e
stanziale;
d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di
fauna stanziale gestita nell'ATC;
e) i periodi e
i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la
stagione venatoria;
f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la
stagione venatoria.
4. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre:
5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore,
escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in
ogni caso sospeso.
6. In ciascuna giornata di caccia è consentito
l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di
capi:
a. selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre,
fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale;
per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia
secondo regolamento eventuale emanato dalle Province;
b. selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo
dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre
beccacce.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del
sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad
un'ora dopo il tramonto.
8. La Regione, sentite le proposte provinciali di cui al
comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più Province ad
anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, in base alla
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che
comprendano:
a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata
di caccia;
b) individuazione dei territori ove la caccia è
consentita;
c) caratteristiche dei cacciatori
ammissibili;
d) modalità di caccia.
9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme
che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone
caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il
divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che
arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente
protette.
ARTICOLO
34
(Controllo della
fauna e divieti temporanei di caccia)
1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie
cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri come previsto
dall'art 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi
prestabiliti, la caccia a determinate specie, di fauna selvatica di cui all’art.
31,per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per
la fauna stanziale, su segnalazione dell’Osservatorio faunistico regionale, o
per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità
anche per fauna migratrice.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle
Province, sentito l'INFS, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di
fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che,
moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al
patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fini di
una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per
motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione
biologica.
4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono
essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di
caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti,
sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative
vigenti.
5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene
praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici sulla base delle
indicazioni fornite dall'INFS.
6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti
metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura
finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione
responsabile del danno, predisposti dalle Province.
7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle
Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Province
possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sul quali si
attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio,
nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie
munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al
tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso
in apposito elenco istituito dalle Province.
8. Nel caso il controllo debba essere effettuato
esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio
storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere
autorizzato, su conforme parere dell'AUSL, competente, domandando l'attuazione
al Comune interessato.
9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia
effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali
regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal
personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei Comuni
interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore, purché muniti di
licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti
dipendentidel parco.
10. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione de
fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle
forme inselvatichite di specie domestiche.
ARTICOLO
35
(Uccellagione -
Cattura a scopi scientifici e per 1 "utilizzo nell'attività
venatoria)
1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di
uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il
prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi
commi.
2. La Regione, su parere dell'INFS, può autorizzare, a
scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici
delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia
naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli,
nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. L’attività di cattura temporanea per l'inanellamento
degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero
territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di
inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellarnento (EURING). Detta
attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta
esclusivamente da titolari, residenti in regione, di specifica autorizzazione
rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere dell'INFS.
L’espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi
di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo
esame finale. l’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è
subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo
di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti
dall'INFS, ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata, dando
comunicazione trenta giorni prima alle Province competenti per territorio
dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.
4. La Regione, su richiesta delle Province interessate,
autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per
l'inanellamento e per la cessione al fini di richiamo.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'INFS;
l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi
di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati
dallo stesso INFS e al superamento del relativo esame.
6. L’INFS svolge altresì compiti di controllo e di
certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il
periodo di attività.
7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola,
cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio,
utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.
8. E’ fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene
uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente competente.
che provvederà ad informare l'INFS.
9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva
liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero
fauna selvatica previsto dall'art. 7.
10. E’ fatto obbligo, a chi rinviene o uccide
accidentalmente esemplari di uccelli mammiferi appartenenti alla fauna protetta
o particolarmente protetta, di .darne notizia alla Provincia territorialmente
competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero di fauna
selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso di
esemplari morti.
ARTICOLO
36
(Appostamenti
fissi e temporanei)
1. L’autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria
da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è rilasciata dalle
Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria
1989/1990.
Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che
ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra
previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da
invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del
numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta
all'Amministrazione provinciale competente ed all'ATC di residenza entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando
pianta planimetrica scala l:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con
gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di mt.
150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore,
ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta
semplice. L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di
concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle
poste all'altezza di mt. 1,50, di dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la
scritta rossa su fondo bianco: "appostamento fisso - autorizzazione della
Provincia di.............. n.... . .
del...................
2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai
fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e
precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art. 35
ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie
cacciabili.
3. Le Province, in riferimento all'art. 35, comma 4,
emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita
l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti
dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un
numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di
quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso.
Per i cacciatori che
esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di
dieci unità.
4. E’ vietato l'uso di richiami che non siano identificati
mediante anello inamovibile e numerato.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire
soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da
sostituire.
6. E’ vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili
come richiami vivi per l'attività venatoria.
7. E’ vietato usare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli acquatici.
8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia.
Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul
quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a
condizione che non si produca modifica di sito.
9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti
da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque
durata superiore ad una giornata di caccia.
10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in
muratura o altra solida materia.
11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le
tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini
di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e
dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della
fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a
motore.
12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai
colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province autorizzano detti
appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del
piano faunistico-venatorio.
13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 12 può
essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi
espressamente autorizzato per iscritto.
14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui
al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione
stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore
del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata
quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Provincia deve
essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del
conduttore del fondo, lago o stagno. L’autorizzato può tabellare, durante lo
svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri
quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento
temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della
Provincia ........ n ...............del...................". Le tabelle, di
dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50
devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio
interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per
l'appostamento.
15. E’ vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a
distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione
ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e
interpoderali.
16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di
rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può
essere inferiore a 150 metri.
17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere
inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200
metri.
18. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è
vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun
cacciatore.
19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti
fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita
custodia.
20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite
tabelle a cura e spese del titolare.
21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso
di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede
di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche
naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della
flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo
svolgimento dell'esercizio venatorio.
ARTICOLO
37
(Utilizzazione
dei fondi ai fini della gestione programmata della
caccia)
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è
dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura
dell’Amministrazione provinciale in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente.
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di
cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui
all'art. 54, comma 4, lett. a).
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende
vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta
motivata al Presidente della Regione.
4. La Regione, sentito il parere tecnico
dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta
giorni accoglie la richiesta se non ostacola l’attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui all’art. 9. E’ altresì accolta in casi
specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto
con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca
scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di
rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle
con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da tasse regionali, a cura
del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e
visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la
scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 37 della
legge regionale.....................dal .............al..............
autorizzazione regionale n.
.................del..................
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della
caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del
divieto.
ARTICOLO
38
(Fondi
chiusi)
1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è
vietato.
2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro
o rete metallica altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20
metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto
abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50
metri.
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la
scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione
regionale n...... del ... ......... apposta a cura dei proprietari dei fondi
senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi
esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che
si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere
l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della Provincia competente per
territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine
della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta
al competente ufficio della Regione, che rilascerà
l'autorizzazione.
4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla presente legge
possono in ogni tempo accedere al fondi chiusi ai fini della vigilanza
venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al
proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza
della privata dimora.
5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della
quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art.
9, comma 3.
ARTICOLO
39
(Terreni in
attualità di coltivazione)
1. Nei terreni in attualità di coltivazione
è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità
di coltivazione e danneggiabili:
a. i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi
sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della
preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al
raccolto;
b. le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al
raccolto;
c. i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della
vegetazione al termine del taglio;
d. le foraggiere mature per lo sfalcio;
e. i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in
forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al
raccolto;
f. gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio,
vaso basso, coltivate in forma intensiva;
g. i pioppeti;
h. i vigneti e i carciofeti, dal momento della
germogliazione o fioritura fino al raccolto; .
i. i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la
produzione di seme, fino alla data del raccolto;
l. i terreni rimboschiti, compresi i rimpianti di boschi
distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di
età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre
metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi
l'intera superficie o comunque la parte prevalente;
m. i terreni coltivati a tabacco.
3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in
mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle
colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "fondo in
attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale
n............ art. 39 dal............al..............Autorizzazione regionale
del.........n..........."
La richiesta di
opposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla
Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo aver
effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nulla-osta
all'ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa
autorizzazione.
ARTICOLO
40
(Presenza di
bestiame)
1. L’esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame
allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni
intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere
naturali.
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese
del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia -
presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado
dal.................al..........autorizzazione della Regione
n.............del..................", esenti da tasse.
3. La richiesta di opposizione delle tabelle per il periodo
di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va
comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e alla Provincia
competente per territorio.
4. La Regione concederà l'autorizzazione previo il parere
della Provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto con
l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a
seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in
questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando,
ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento;
aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale
boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un
capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto semibrado,
in cinque capi per ettaro. L’ampiezza di territorio silvo-pastorale che si
intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i
caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e
di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge.
ARTICOLO
41
(Accensione
delle stoppie)
1. Nei territori della Regione Puglia, dal 1° marzo al 30
settembre, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e
leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli
incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e
statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione
di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in
cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento
del tutto e non saranno state praticate le dovute
"precese".
ARTICOLO
42
(Impiego dei
cani - Cani vaganti)
1. E’ consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con
abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.
2. L’uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del
selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel
periodo compreso tra il l° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani
succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla
Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei Comitati di
gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì
e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine
gennaio.
3. In particolari località le Province possono limitare o
proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere
determinata fauna selvatica.
4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare
nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione
della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi
e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha
luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la
sorveglianza del proprietario o dì chi ne ha l'obbligo.
5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi
e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al
guinzaglio.
6. I cani da guardia non possono essere lasciati
incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui
esso è ricoverato.
7. I cani catturati devono essere dati in custodia al
servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a norma della
vigente normativa.
8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo
valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.
9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel
rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO
43
(Divieti)
E’ vietato a chiunque:
1. l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici
e privati, nei parchi storici e archeologia e nei terreni adibiti ad attività
sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché
opportunamente tabellate;
2. l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione
nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone
comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente
tabellate;
3. l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente
tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri
dagli stessi;
4. l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello
Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità
militare dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da
tabelle autorizzate al sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il
divieto;
5. l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a
distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da
strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
6. sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con
uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a
meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi,- in
direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate
quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di
trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate
destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
7. il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi
da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e,
comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano
scariche e in custodia;
8. cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero
utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;
9. cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da
natanti, a motore, o da aeromobili;
10. cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
operatrici agricole in funzione;
11. cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i
terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei
corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e
per le specie acquatiche consentite;
12. cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su
terreni allagati da piene di fiume;
13. prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi
previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure
feriti o in difficoltà sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale
ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla
competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio degli
stessi al Centro recupero della. fauna selvatica in
difficoltà;
14. esercitare la caccia sparando in direzione dei
pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;
15. usare richiami vivi non provenienti da allevamento
nella caccia agli acquatici;
16. usare durante esercizio venatorio, al fine di richiamo,
uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o
senza amplificazione del suono, ivi compresi i
registratori;
17. cacciare negli specchi di acqua ove si esercita
l’industria della pesca dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera su fondo
bianco "autorizzazione regionale n.............. del.......... esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
18. commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
19. usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole,
reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette;
usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre;
20. vendere a privati e detenere da parte di questi reti di
uccellagione;
21. produrre, vendere e detenere trappole per la fauna
selvatica;
22. l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su
uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma
6;
23. vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi
o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili
appartenenti alla fauna selvatica;
24. il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna
selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
25. rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al
loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione
nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
26. detenere,
acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione:
a. dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle
modalità previste dalla presente legge;
b. della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui
detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e
imbalsamazione;
c. della fauna selvatica ed esotica proveniente da
allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;
27. usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia,
i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di
allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;
28. usare i segugi per
la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;
29. cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità
di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di cui all'art.
38;
30. cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire
dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;
31. effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento,
sotto qualsiasi forma, al beccaccino; apporre tabelle, in modo illegittimo,
indicanti il divieto di caccia.
TITOLO
IV
VIGILANZA
VENATORIA - SANZIONI
ARTICOLO
44
(Vigilanza
venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e
dei regolamenti regionali è affidata:
a. agli agenti dipendenti della Provincia preposti a tale
funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su
tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il
servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 32 nonché
armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in
conformità dall'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986,
n.65;
b. alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta
la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli
ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle
guardie addette a parchi nazionali e regionali agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie
ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul
territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono
le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio
della Provincia di residenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa,
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in
possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento
di apposito esame come previsto dall'art. 45.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di
vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio
venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie
per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla
tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni
agricole sono organizzati dalle Province territorialmente competenti nonché
dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della
Regione.
7. L’appartenenza al servizio volontario di vigilanza da
parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le
relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria
alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano
dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito
corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente
competente.
9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la nomina a guardia
giurata delle guardie venatorie volontarie -delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute; in possesso di regolare decreto di
nomina rilasciato al sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di
matricola.
10. Le Province coordinano l'attività delle guardie
volontarie delle associazioni agricole, venatorie e
ambientalistiche.
ARTICOLO
45
(Attività di
vigilanza - Corsi di formazione)
1. L’attività di vigilanza riguarda in particolare
l'applicazione della normativa nazionale e regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da
emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli
agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare
l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto
di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di
Pubblica sicurezza.
3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di
guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di
cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità
previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, proposta dalla
Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in cui devono essere
garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni
venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il
corso.
ARTICOLO
46
(Poteri e
compiti degli addetti alla vigilanza)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria al sensi
dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o
arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i
documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna selvatica
abbattuta.
2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni
amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla
vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia
immediatamente al contravventore, ove sia possibile.
3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli ufficiali e agenti
che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle
armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici
di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei richiami vivi
autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici
di ciascuna Provincia.
4. Le Province, ove non dispongano di propri idonei
locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite
convenzioni con ditte autorizzate alla custodia al sensi delle vigenti
disposizioni di Pubblica sicurezza.
5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli
ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a
liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio Centro di
recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro
recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e successiva
reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia
provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a
disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti,
successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito
sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata
dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51,comma
12.
6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5,
gli ufficiali agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le
specie le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere
rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai
proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del
relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono
confiscati.
7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutta a cura
delle Province, secondo le vigenti disposizioni in
materia.
8. Gli organi dì vigilanza che non esercitano funzioni di
polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni
in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di
contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere
specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del
contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione,
all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo
accertatore.
9. L’amministrazione provinciale competente provvede alla
stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei
quali deve essere in quadruplice copia ricalcanti, numerate progressivamente;
all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è
consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia all'Amministrazione
provinciale, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel
verbalizzare deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione
"annullato" sull'originale che, unicamente alla copia, non deve essere staccato
dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla
guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte
dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello
esaurito.
10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che
abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n.
772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di
funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della
medesima legge.
ARTICOLO
47
(Agenti
dipendenti dagli enti locali)
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge n.65
del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di
legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica
sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano
tali attribuzioni nell’ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei
luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le
armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversata per
raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di
contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla
presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori dell’orario di
servizio.
ARTICOLO
48
(Sanzioni
penali)
1. Per le violazioni delle
disposizioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni:
a. l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 1
milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia in periodo di
divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria
fissata dal calendario venatorio;
b. l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1
milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o
uccelli appartenenti Alle specie particolarmente protette;
c. l'arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da lire 2
milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso,
stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d. l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900 mila a
lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi
naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone
di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad
attività sportive;
e. l'arresto fino a un anno o l'ammenda da lire 1 milione
500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellagione;
f. l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1
milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio
venatorio;
g. l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi abbatte, cattura
o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non
contemplata nella lett. b), della quale sia vietato
l'abbattimento;
h. l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura
o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è
consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la
caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con
l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di quelli
vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si applica
altresì la confisca dei richiami;
i. l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4
milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da
aeromobili;
l. l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da lire 1
milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna
selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di
cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente
legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime
sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono
oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt.
624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di
regolamento in materia di armi.
ARTICOLO
49
(Sanzioni
amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente
legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge conte reato, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative:
a. sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2
milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta
ai sensi dell'art. 22, comma 6;
b. sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di
assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400
mila a lire 2 milioni 400 mila;
c. sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire I
milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento
della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3
milioni;
d. sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1
milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno del centri pubblici o
privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla
caccia programmata è nelle aziende faunistico-venatorie e
agro-turstico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è
da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamentoin
un ambito territoriale di caccia vicino a quello
autorizzato;
e. sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente
sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500
mila a lire 3 milioni;
f. sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di
violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da, lire 500 mila a lire 3 milioni;
g. sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1
milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti
o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2
milioni 400 mila;
h. sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1
milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai
sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da lire 500 mila a lire 3 milioni;
i. sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila
per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale;
l. sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila
per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui
all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate al sensi dell'art. 21 per altre introduzioni;
m. sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila
per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la
licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di
versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la
sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro
cinque giorni;
n. sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila
per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente
legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per ogni
tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;
o. sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1
milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente
legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per tabella
apposta abusivamente;
p. sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila
per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente
richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di
legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e
doganale;
q. sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1
milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto previsto
dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
successive modificazioni.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 44 provvedono
al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono,
incustoditi.
3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano
gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale.
ARTICOLO
50
(Sospensione,
revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o
sospensione dell’esercizio)
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 48, nei
confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di
condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello
stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a. la sospensione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'art. 48,
comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti prevista dallo
stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
b. la revoca della licenza di porto di fucile per uso di
caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti
dall'art. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti
dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di
cui all'art. 99, comma 2, n.1 del codice penale;
c. l’esclusione definitiva della concessione della licenza
di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 48, comma 1,
lett. a), ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui, all'art. 99,
comma 2, n. 1, del codice penale;
d. la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo
provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto
dall'art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99,
comma 2, 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un
periodo. da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal
questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito
della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata
l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di
condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa o non è effettuata nei
trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle
contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett. a), b), c), e) ed
i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro
temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art.
49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di
porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 49, comma
1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la
sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto
di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della
Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa
comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il
pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
6. L’organo accertatore dà notizia delle contestazioni
effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai
fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi
di pubblica sicurezza.
7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui
all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai comma.3 e 4 del
presente articolo.
8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre
sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente
commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso
contrario debbono ritenersi prescritte.
ARTICOLO
51
(Procedimento
sanzionatorio amministrativo)
1. L’ Amministrazione competente in materia di procedimento
sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata
l'infrazione.
2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla
presente legge, devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale nei
termini e con le modalità di cui , all'art. 46, comma 8.
3. Il verbale di cui al comma 2 deve
contenere:
a. l'indicazione, dell'ora, del giorno, del mese,
dell’anno, nonché del luogo di accertamento;
b. il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente,
l'istituto o l'associazione di appartenenza;
c. le generalità anagrafiche del trasgressore ed ogni altra
indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio
dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero
di matricola e la proprietà dello stesso;
d. la descrizione sommaria dei fatti oggetto
dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;
e. le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del
trasgressore;
f. le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto
della violazione;
g. la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore
del verbale o i motivi della non contestazione e/o
notifica.
4. La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'amministrazione
provinciale notifica con raccomandata AR l'importo da corrispondere per
l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ove non fosse
possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la
Provincia competente il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per
i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 giorni per i
residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la
definizione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981. La notifica di
cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o con le modalità previste
dal codice di procedura civile da un funzionario dell'Amministrazione
provinciale.
5. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma
4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le
modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al comma 4,
che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato
l'ufficio dell'Amministrazione provinciale a cui gli interessati possono far
pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma
6.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate
AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del
contenzioso dell'Amministrazione provinciale competente per territorio scritti
difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di essere
udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato
sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione
dell'ordinanza di cui ai successivi commi.
7. L’Ufficio del contenzioso della Provincia, sentito il
parere della Commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento
della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza
motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione
entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei
confronti del trasgressore, di pagamento degli importi
dovuti.
8. La Provincia trasmette alle Amministrazioni competenti
la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni
accessorie.
9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro
trenta giorni dalla notifica, con raccomandata AR, all'interessato
dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine
prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con l'osservanza delle
norme di cui al testo unico,approvato con regio decreto 14 aprile 1991, n. 639.
L’ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e
avverso essa è proponibile opposizione al Pretore, con l'osservanza delle norme
di cui all’art. 22 della legge g. 689 del 198'1. L’atto con cui è proposta
l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio provinciale
del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e
difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è diventata esigibile.
10. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito
casellario per la conservazione di schede nominative relative al procedimenti
sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione
dell'illecito amministrativo e della graduazione delle
sanzioni.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per ciascuna Provincia
è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:
a. dal responsabile dell'Ufficio caccia provinciale, che la
presiede;
b. da un esperto in materia di legislazione venatoria
laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia;
c. dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale
della Provincia interessata;
d. dal funzionano tecnico del Settore di vigilanza
faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della
Commissione.
12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente
della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e
confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente
per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la
conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici
dipendenti delle Amministrazioni provinciali".
ARTICOLO
52
(Procedimento
sanzionatorio penale)
1. In caso di violazione della norma di cui all'art. 48,
gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria
redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna
selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore,
unicamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per
territorio, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. Una copia del verbale di infrazione deve essere
trasmessa all’Amministrazione provinciale competente per territorio con le
modalità e termini di cui all'art. 51.
3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle
guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse
devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia
giudiziaria o presso l’Amministrazione provinciale competente per territorio, a
cui consegneranno copia del verbale per il seguito di
competenza.
4. L’originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione
provinciale competente con le modalità e i termini di cui all'art.
51.
5. L’Amministrazione
provinciale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi procede alla
iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art.
51.
6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti,
anche la sanzione amministrativa, l’Amministrazione provinciale richiede
all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione
amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento
sanzionatorio.
7. Ad emissione della sentenza definitiva da parte
dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere
all'Amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi
provvedimenti di competenza.
8. Nel caso non sussista connessione obiettiva,
l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio
amministrativo di cui all'art. 51.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
ARTICOLO
53
(Tasse di
concessione regionale)
1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per
realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di
concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio
venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è
soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di
licenza di caccia per poter esercitare l'attività
venatoria.
3. L’ importo della tassa di concessione regionale per il
rilascio il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente
della tassa di concessione er"Times New Roman"e per il rilascio o il rinnovo
annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641 e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e
regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data
di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio
o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di
concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza.
Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla
data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno
precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si
intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di
caccia.
Nel caso in cui i
versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi
avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale
riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al
cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima
dell'inizio della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il
cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente
all'estero.
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti
la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di
concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono:
a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica
di allevamento o allo stato naturale;
b) le aziende faunistico-venatorie;
c) le aziende agri-turistico-venatorie;
d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma
6.
Il versamento è
effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla
Tesoreria regionale.
9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse
di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n.
230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite
nella seguente misura:
|
Tassa di Rilascio |
Tassa Annuale
|
- abilitazione venatoria |
125.000 |
125.000
|
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale |
1.078.000
|
1.078.000
|
- centri privati di riproduzione di fauna di
allevamento di cui all'art 16, comma 7,
lett. a) e b) |
1.078.000
|
1.078.000
|
- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione
di esso |
24.260
|
24.260
|
- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi
dell'art. 22, comma 6,
per ogni anno |
216.000
|
216.000
|
10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene
determinata con la presente legge la concessione di aziende
agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il
rinnovo annuale.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa
esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche
ed integrazioni.
ARTICOLO
54
(Riparto dei
proventi delle tasse regionali)
1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei
proventi rivenienti dal la riscossione delle tasse di concessione regionale
introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per
gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti
parametri:
a. 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori
residenti sul territorio provinciale;
b. 40 per cento
in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
c. 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio
provinciale sul quale sono stati istituita ambiti protetti riguardanti: oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di
riproduzione.
2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della
presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie
Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti
dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di
ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla
riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla
presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie inerenti la
stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per
l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti
risarcibili.
4. Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono
utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per
il:
a. 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni
utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli
habitat (art. 9, comma 14, lett. b);
b. 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna
selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna
selvatica stanziale in territori caccia programmata;
c. 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione,
miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da
riproduzione);
d. 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione
per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle
stesse;
e. 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio
faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del
personale.
5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni
provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di approvazione del
programma venatorio annuale.
ARTICOLO
55
(Istituzione del
fondo di tutela della protezione agrozootecnica)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili,
arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati
e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è
costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale
affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse
di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori
finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e
finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli
importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al
comma 1.
3. Il risarcimento per danni provocati negli ambiti
destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende
agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo
stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli
organismi preposti alla gestione.
ARTICOLO
56
(Norme
finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del bilancio
regionale 1998.
2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale
in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata
del bilancio di previsione della Regione e sono destinate integralmente
all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti delegati per le
spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente
legge.
3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono essere
integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle disponibilità di bilancio
regionale di previsione.
4. Nei bilanci delle Province sono istituiti appositi
capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa
vigente.
5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati
mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla
Tesoreria della Provincia territorialmente competente.
TITOLO
VII
NORME
TRANSITORIE FINALI.
TASSIDERMIA E
IMBALSAMAZIONE
ARTICOLO
57
(Zone protette
esistenti)
1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di
ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge regionale 27 febbraio
1984, 10 e riportati nei piani faunistici Provinciali restano confermati con la
presente legge e la loro gestione è di competenza dell'Amministrazione
provinciale.
2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto
deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, al
sensi dell'art. 9, comma 4.
ARTICOLO
58
Disposizioni
transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende
agri-turistico-venatorie)
1. Le aziende faunistico-venatorie
autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate
sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in
contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono
disciplinate dal regolamento regionale, approvato con deliberazione consiliare
n. 586 del 29 luglio 1987, per la parte non in contrasto con la presente legge,
nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.
2. A richiesta del Concessionario, la Regione può
trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende
agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale e
provinciale, se non in contrasto con la presente legge
ARTICOLO
59
(Possesso di
animali imbalsamati)
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non
consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge
ARTICOLO
60
(Tassidermia e
imbalsamazione)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione
o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle
Province le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o
comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie
cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario
venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L’ inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2
comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste
per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario
venatorio.
4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al
comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio regionale con
provvedimento n. 6 del 6 dicembre 1989, per la parte non in contrasto con la
presente legge.
ARTICOLO
61
(Allevamenti e/o
detenzione di fauna selvatica esotica a scopo ornamentale e
amatoriale)
1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge, detengono o allevano specie appartenenti all'avifauna selvatica
devono comunicare alla Provincia il piano di gestione e lo stato di fatto entro
sessanta giorni.
ARTICOLO
62
(Riconoscimento
regionale delle associazioni venatorie)
1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 5, 6 e 29, le
associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano Alla composizione
del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati tecnici
provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla
composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e
degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per
atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento
se:
a. hanno finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie;
b. hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile
organizzazione a carattere regionale con adeguati organi
periferici;
c. dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore
ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza documentata
dell'interessato.
ARTICOLO
63
(Abrogazioni e/o
rinvio a norme esistenti)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge
speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale n. 10 del
1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e
programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge
regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la
presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della
precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle
more dell'approvazione della nuova regolamentazione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente
all'annata venatoria 1998/99, il programma venatorio regionale e il calendario
venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi della precedente
normativa.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e quelle delle
leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente
legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua
promulgazione.
4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui
al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato
dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 21
febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza
sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'art.
44, comma 1, lett. b).
6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 3 e
rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con
quanto sancito dalla presente legge.