Vedi Regolamento
attuativo n. 10/2021.
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
Finalità
della legge
1.
La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della direttiva 2009/147/CE,
della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli
articoli 4 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1977 n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emana la presente legge
per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della
salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.
2.
Le finalità della presente legge sono:
a) proteggere e tutelare la fauna
selvatica sull’intero territorio regionale, mediante l’istituzione e la gestione
delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le
rotte di migrazione dell’avifauna o che presentano l’habitat idoneo a favorire
l’incremento naturale della fauna selvatica e la sosta, prioritariamente delle
specie di cui all’allegato 1 della direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri
ornitologici previsti dall’articolo 4 della stessa
direttiva;
b) programmare, ai fini di una
corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell’intero
territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
c) disciplinare l’esercizio venatorio in
modo da non contrastare con l’esigenza di conservazione del patrimonio
faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni
agricole;
d) salvaguardare le esigenze produttive
agricole mediante la regolamentazione dell’attività venatoria e un efficace
controllo della fauna selvatica;
e) creare, migliorare e/o ripristinare
gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-
ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
f) adottare le misure necessarie per
mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui
all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente
all’esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto
delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non
provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei
loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), primo e secondo trattino della predetta
direttiva;
g) promuovere e adottare studi e
indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo
sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua
tutela;
h) valorizzare gli aspetti ricreativi
culturali e turistici collegati all’esercizio venatorio e all’allevamento
amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale
uomo-ambiente-territorio;
i) assicurare con una costante vigilanza
la difesa delle acque, dell’aria e del terreno dall’inquinamento, onde eliminare
o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni
agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica
sull’intero territorio regionale.
3.
La Regione Puglia comunica allo Stato tutte le informazioni riguardanti la
protezione, la gestione e l’utilizzazione
delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, con
particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V, con le modalità
previste dal decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del
mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF),
di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della l. 157/1992.
Art.
2
Oggetto
della tutela - esercizio venatorio
1.
Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli
viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro
uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e
protetto dalla presente legge, nell’interesse della comunità internazionale,
nazionale e regionale.
2.
Sono
particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti
specie:
a) mammiferi: Lupo (Canis
lupus), Lontra (Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx
lynx), Foca monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le
specie di cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus
corsicanus), Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos),
Sciacallo dorato (Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus
capreolus), Istrice (Hystrix cristala), Tasso (Meles
Meles);
b) uccelli: tutte le specie di
rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci
notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), tutte le
specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina
prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d’Italia (Himantopus
himantopus), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus
ruber), Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico
(Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias
morinellus), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus
melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias
garrulus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus),
Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia),
Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax
pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus
steilaris), Spatola (Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura
leucocephala), Pollo sultano (Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda),
Avocetta (Recurvirostra avosetta), Chiurlottello (Numenius
Tennirostris);
c) tutte le altre specie che
direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione.
3.
Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.
4.
Ai fini dei commi 1, 2 e 3, il territorio regionale è sottoposto a regime di
caccia programmata; l‘esercizio venatorio è consentito con le modalità e i
limiti previsti dalla presente legge.
5.
Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai
fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei
trasporti.
CAPO
II
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE — PARTECIPAZIONI
Art.
3
Esercizio
delle funzioni amministrative
1.
La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione,
programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione
faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie
di cui alla presente legge.
2.
Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della
fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle
relative attività nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative spettano
alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici,
articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche
territoriali.
3.
La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di
Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di
avvalimento e convenzione.
4.
Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura
organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37
(Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione
Puglia).
Art.
4
Organismi
di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione
1.
La Regione Puglia, nell’esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui
alla presente legge, si avvale
della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico
faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 5.
2.
La Regione Puglia può avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o
pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi,
istituti specializzati di studio e ricerca.
3.
I pareri dell’ISPRA saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la
normativa statale in materia di caccia ne prevedono
l’acquisizione.
Art.
5
Comitato
tecnico regionale faunistico-venatorio
1.
Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni
e/o revoche dei vari organismi,
è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela
faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione
Puglia.
2.
Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici
della Regione Puglia.
3.
Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è
composto:
a) dall’assessore regionale
competente in materia di caccia o suo delegato, che lo
presiede;
b) dal presidente della
Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri
regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della
minoranza;
c) da un rappresentante per ciascuna
associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute
ai sensi della I. 157/1992 o dalla presente legge, designati dalle stesse a
livello regionale;
d) da un rappresentante per ciascuna
delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operanti a
livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello
regionale;
e) fino a otto rappresentanti delle
associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a
livello regionale e riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale);
f)
da un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana CENCI),
designato dallo stesso a livello regionale;
g)
da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
h)
da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di
ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani. Partecipa alle
riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia
di caccia e, ove necessario, il responsabile dell’Osservatorio faunistico
regionale.
4.
Il Comitato elegge un vice presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3,
lettera b), che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o
impedimento del presidente designato, e del suo delegato.
5.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al
servizio competente in materia di prelievo venatorio, designato dal presidente
del Comitato.
6.
La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i
membri di cui al comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la decadenza del
loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari
dell’incarico.
7.
Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e
formulare proposte in
relazione
all’attività della Regione nelle materie di cui alla presente
legge.
8.
I pareri e/o le proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I
componenti di cui alle lettere c),
d) ed e), esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e i
criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale
quello espresso dal presidente.
9.
Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In
seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei
presenti.
10.
Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta
pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle
vigenti norme regionali in materia. (1)
11.
Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della
notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il presidente della
Giunta regionale provvede a istituire il Comitato, tenendo conto delle
designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti
assegnati.
12.
I membri del Comitato decadono dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate
consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11, da componente
nominato da altra associazione appartenente allo stesso settore. Non possono
fare parte del Comitato i componenti dei comitati di gestione degli (ATC)
pugliesi.
13.
I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino
all’insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett. a).
Art.
6
Struttura
tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in
difficoltà
1.
Struttura tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento, è l’Osservatorio faunistico regionale, con sede
a Bitetto (Ba).
2.
Nella struttura dell’Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero
regionale fauna selvatica in difficoltà.
3.
Le finalità prioritarie dell’Osservatorio faunistico regionale sono le
seguenti:
a) coordinamento di tutte le attività
delle strutture territoriali dell’Osservatorio faunistico
regionale;
b) coordinamento, indirizzo per il
funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica, di cui all’articolo 10;
c) raccolta di tutti i dati del
territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici
territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell’habitat
e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida
dell’ISPRA;
d)
censimento, con la collaborazione delle strutture territoriali dell’Osservatorio
faunistica regionale, della fauna selvatica a fini
statistici;
e) raccolta dati sui prelievi annuali di
fauna selvatica attraverso l’elaborazione dei tesserini
regionali;
f)
istituzione di corsi, d’intesa con l’ISPRA, ai fini della cattura e
dell’inanellamento a scopo scientifico
della
fauna selvatica;
g) attività di sperimentazione sui
riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini
istituzionali degli stessi;
h) attività di studio e sperimentazione
sulla protezione della fauna autoctona e relativo habitat;
i) sperimentazione sul territorio, ai
fini di un miglioramento dell’habitat, per opportuni interventi agricoli per
l’alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che
migratoria;
j) piani di intervento pluriennale, di
concerto con l’ISPRA, e programmi annuali di attuazione e
funzionamento;
k) supporto tecnico nella redazione del
programma e calendario venatorio;
l) attività di consulenza e
collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio
regionale.
4.
Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in
difficoltà sono le seguenti:
a)
coordinamento di tutte le attività dei centri territoriali di prima
accoglienza;
b)
ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri
territoriali di prima accoglienza;
c)
inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in
libertà;
d)
detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti
appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la
riabilitazione al volo;
e)
raccolta di tutti i dati e la documentazione, anche con sussidi audiovisivi,
relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale
fauna selvatica in difficoltà;
f)
attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di
altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di
riabilitazione e di riproduzione.
5.
La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure
professionali:
a)
agronomo;
b)
biologo;
c)
laureato in scienze naturali o biologiche (2) esperto in
ornitologia;
d)
veterinario;
e)
inanellatore autorizzato.
6.
La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il
funzionamento della stessa, approvato dalla Giunta regionale.
7.
L’Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è
struttura tecnica dell’Assessorato all’agricoltura, risorse agroalimentari,
alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca e foreste che opera nel
rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di
polizia veterinaria). (3)
(2) Parole aggiunte dalla l.r.
26/2020, art. 24,
comma 1, lett. a).
(3) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett. b).
CAPO
III
PIANIFICAZIONE
FAUNISTICO-VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE
FAUNISTICO-VENATORIA
Art.
7
Piano
faunistico venatorio regionale - Programma annuale di
intervento
1.
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla
conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e,
per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro
conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio.
2.
La Regione Puglia adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante
destinazione differenziata del territorio, come previsto dalle disposizioni del
presente articolo, dotata di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia ambientale.
3.
Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base regionale (4) è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e
non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette
percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività
venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di
recepimento o altre disposizioni.
4.
I proprietari o conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero
escludere gli stessi dall’attività venatoria, fermo restando le quote di cui al
comma 3, possono presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa
autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le
prescrizioni indicate nel Piano faunistico regionale. Le autorizzazioni hanno
validità per un quinquennio e possono essere rinnovate a richiesta. I perimetri
dei fondi esclusi dall’attività venatoria, individuati mediante
georeferenziazione, dovranno essere dotati di apposita
tabellazione.
5.
Nei territori di protezione sono vietati l’abbattimento e la cattura di fauna
selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta
della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della
prole.
6.
Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella
percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione
privata ai sensi dell’articolo 14, a centri privati di riproduzione della
fauna
selvatica allo stato naturale ai sensi dell’articolo 12 e a zone di
addestramento cani ai sensi dell’articolo 15.
7.
Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione Puglia promuove forme
di gestione programmata della caccia alla fauna selvatica, ai sensi
dell’articolo 11.
8.
Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la
individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di
produzione della fauna selvatica allo stato naturale.
9.
La Regione Puglia con il piano faunistico venatorio regionale istituisce gli
ATC, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri
pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le
zone di addestramento cani.
10.
In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri
privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende
faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere
istituite dalla Regione Puglia, su richiesta degli interessati, sino al
raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche
successivamente all’approvazione dello stesso.
11.
Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento approvativo del Piano
faunistico-venatorio regionale, il proprietario o il conduttore di un fondo, su
cui si intende vietare l’esercizio dell’attività venatoria, deve inoltrare,
entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata,
che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola
l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10
della I. 157/1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla
presente legge, quando l’attività venatoria è in contrasto con l’esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica.
Trascorso il termine di trenta giorni per l’opposizione, il proprietario o
conduttore del fondo ricadente nell’ATC sarà ritenuto consenziente all’accesso
dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività
venatoria.
12.
Nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o dai
conduttori di fondi interessati ai sensi dell’articolo 7, comma 11, resta in
ogni caso precluso l’esercizio della attività venatoria. La Regione Puglia può
destinare le suddette aree ad altro uso nell’ambito della pianificazione
faunistico-venatoria. La Regione Puglia, in via eccezionale e in vista di
particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi
di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
13.
Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta
regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del
parere della commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il
quinquennio successivo.
14.
Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce
altresì:
a) indirizzi per l’attività di
vigilanza;
b) misure di salvaguardia dei boschi e
pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sostae
l’accoglienza della fauna selvatica;
c)
misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta
integrata e guidata per specie,
per
ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni
dell’ISPRA;
d)
modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse
di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei
fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in
relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla
valorizzazione dell’ambiente;
e)
criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle
zone di ripopolamento e cattura;
f)
criteri di gestione delle oasi di protezione;
g)
criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.
15.
In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma
annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico
regionale di cui all’articolo 5.
16.
Il programma provvede:
a)
al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al
coordinamento e controllo degli stessi;
b)
alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di
concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata a ogni
provincia e Città metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvali mento o
convenzione;
c)
alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni
ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità
venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non
potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal
MIPAAF;
d)
alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica,
quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini
faunistico-venatori ricadenti nell’ambito territoriale di caccia programmata
prescelto. Detta quota, fino al 300 per cento (5)
della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i
residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il programma
venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi
giornalieri.
(4) Parola sostituita dalla l.r.
n. 16\2020, art. 4
comma 1.
(5) Parole sostituite dalla l.r.
44/2018, art. 22,
comma 1, lett. a).
Art.
8
Oasi
di protezione
1.
Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione
naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli
habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano
esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel
territorio regionale.
2.
Le oasi di protezione, in particolare:
a) assicurano la sopravvivenza delle
specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di
conservazione;
b) consentono la sosta e la produzione
della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo
le principali rotte di migrazione.
3.
Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni
altro atto che rechi danno alla fauna selvatica.
4.
Le oasi sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con
tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Oasi di protezione - Divieto di
caccia”, con onere a carico della Regione Puglia.
5.
Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo
revoca.
6.
La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione Puglia, in
attuazione del Piano faunistico- venatorio regionale. Con le stesse modalità
l’istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per
modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità
specificate.
7.
La Regione Puglia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della
collaborazione dei comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie,
protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.
8.
La Regione Puglia, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per
raggiungere le finalità di cui al comma 2, identificando gli interventi più
adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno
per la fauna selvatica.
Art.
9
Zone
di ripopolamento e cattura
1.
Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla
cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento
per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento,
fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
territorio.
2.
Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della
programmazione regionale in materia di produzione, incremento, irradiamento e
ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella
stanziale.
3.
Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e
alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o
particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna
stessa.
4.
Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio
venatorio.
5.
Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai
ettari 500 e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie
selvatiche principalmente interessate, come da documento orientativo dell’ISPRA,
e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Zona di
ripopolamento e cattura - Divieto di caccia”.
6.
Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei
ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di
cui all’articolo 11, secondo le indicazioni contenute nel Piano
faunistico-venatorio regionale. Le catture devono essere compiute in modo da
consentire la continuità della riproduzione della fauna
selvatica.
7.
Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora
non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al
conseguimento delle finalità specifiche.
8.
La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione
Puglia in attuazione del Piano faunistico-venatorio
regionale.
9.
La Regione Puglia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può
avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle
associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente
riconosciute.
10.
La Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per
raggiungere le finalità di cui al comma 1, identificando gli interventi più
adeguati per ogni singola zona e limitando ogni fattore di disturbo o di danno
per la fauna selvatica.
11.
Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di
sperimentazione di cui all’articolo
10.
Art.
10
Centri
pubblici di riproduzione della fauna selvatica
1.
I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che operano nel rispetto
del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r.
320/1954, (6) sono aree destinate a riprodurre, con
metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine
della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale
selvatichezza.
2.
Nel centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio
venatorio.
3.
I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da
impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle
recanti la scritta nera su fondo bianco “Centro pubblico per la riproduzione
della fauna - Divieto di caccia”.
4.
La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del Piano faunistico
regionale, è deliberata dalla Regione Puglia, che stabilisce i criteri per la
gestione.
5.
Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle
specie stanziali protette.
6.
Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzato il
prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di
ripopolamento.
7.
I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti
protetti di estensione non inferiore a ettari 30.
8.
I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.
(6) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett. c).
Art.
11
Ambiti
territoriali di caccia - ATC
1.
La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e
i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il
territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi
dell’articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni
sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché
rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di
fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di
dimensioni sub-provinciali possono altresì interessare territori amministrativi
di province diverse.
2.
Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti
riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi
all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del
territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti
nel Piano faunistico- venatorio.
3.
Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La
perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la
stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri
previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso
del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC
deve tendere a preservare l’unità delle zone umide e delle altre realtà
ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità
venatorie
del territorio di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale e
amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel
rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico- venatoria e
della tutela delle risorse faunistico-ambientali.
4.
Negli ATC l’attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui
all’articolo 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di
partecipazione. La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori
residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali
all’esercizio venatorio devono indicare obbligatoriamente l’ATC
prescelto.
5.
Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei
comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, quest’ultimi per un
numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la
misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così
come rivenienti dal dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di
ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà
riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai
cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per
cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori
ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come
determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al
300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti
nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.. (7)
6.
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel
regolamento di attuazione.
6
bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità
venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti
giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e
modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e
calendario venatorio annuale. (8 )fermo
restando il previo consenso degli organi di gestione degli ATC
(9)
7.
La Giunta regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito
il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento devono essere,
fra l’altro, previsti:
a) le modalità di costituzione del
comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative
alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del
territorio destinato alla caccia programmata;
c) le modalità di accesso per
l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori
regionali;
d) le modalità di accesso per
l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori
extraregionali;
e) l’osservanza delle norme del
calendario venatorio regionale.
8.
La durata dei comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al
Piano faunistico venatorio regionale. Il comitato di gestione degli ATC è
composto da 10 membri.
9.
Il comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei
provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione
on-line.
10.
La Regione Puglia ha potere di vigilanza, controllo e coordinamento
sull’attività del Comitato di gestione, di cui si avvale per la gestione degli
ATC.
11.
Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC
di cui al presente articolo, il presidente della Giunta regionale, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con
decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei
comitati di gestione degli attuali ATC e nomina, contestualmente, su proposta
dell’assessore all’agricoltura, un commissario straordinario unico per ogni ATC
tra il personale regionale o provinciale.
(7) Comma già modificato dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett. d). è stato sostituito dalla l.r.
44/2018, art. 22,
comma 1, lett b); poi integrato dalla l.r.
9\2020, art. 7,
comma 1. e infine sostituito dalla l.r.
26/2020, art.24,
comma 1, lett. b).
(8) Comma aggiunto dalla l.r.
33/2019, art, 1,
comma 1.
(9) Parole aggiunte l.r.
26/2020, art.24,
comma 1, lett. c).
Art.
12
Centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale
1.
I centri privati di riproduzione della fauna selvatica che operano nel rispetto
del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r.
320/1954 (10) sono destinati alla produzione, allo
stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di
ripopolamento e attività cinofile. I centri devono essere localizzati in
ambienti idonei alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni
tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei
selvatici.
2.
L’attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola
nell’azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è
considerata agricola a tutti gli effetti.
3.
Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia
consentita la cattura, che può essere compiuta dall’imprenditore o dai suoi
dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di
ripopolamento e attività cinofile.
4.
I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo
bianco “Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di
caccia”, poste a cura e a spese dei titolari dei centri.
5.
I centri privati hanno durata di cinque anni, salvo
rinnovo.
6.
La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione Puglia in
attuazione del piano faunistico- venatorio regionale e sulla base degli
indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una
superficie complessivamente superiore all’1 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale del territorio provinciale interessato e sono soggetti a
tassa di concessione regionale.
7.
Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione dai possessori o
conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari
dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.
8.
Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del
territorio interessato, dell’atto comprovante il titolo di possesso del fondo
rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende
realizzare.
9.
I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale, prima dell’immissione nel territorio regionale, devono essere muniti
di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale
competente e delle certificazioni sanitarie necessarie.
10.
I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all’interno
dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza
diritto al rimborso o indennizzo.
11.
Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto
immediato qualora la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle
prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro
stesso per un anno continuativo.
12.
Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da apposito
regolamento.
13.
Il controllo sull’attività di gestione spetta alla Regione.
(10) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
e).
Art.
13
Allevamenti
e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a
scopo
ornamentale
e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento
1.
La Regione Puglia regolamenta nel rispetto del regolamento di polizia
veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954 : (11)
a) gli allevamenti di fauna selvatica a
scopo alimentare;
b) gli allevamenti di fauna selvatica con
fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da
appostamento consentito;
c) gli allevamenti e/o la detenzione di
fauna selvatica, [esotica] (12) a scopo ornamentale
ed amatoriale;
d) gli allevamenti dei cani da caccia,
nel rispetto delle competenze dell’Ente nazionale della cinofilia
italiana.
2.
Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b),
soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione Puglia;
gli allevamenti di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di mera segnalazione
alla Regione Puglia.
3.
La Regione Puglia regola menta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli
allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di
richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione
Puglia deve prevedere la regolamentazione per l’acquisto e l’allevamento del
falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall’estero.
(11) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
f).
(12) Parola soppressa dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
g).
Art.
14
Aziende
faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie
1.
La Regione Puglia, su richiesta degli interessati e sentito il parere
dell’ISPRA, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale provinciale, di cui il 5 per cento per le aziende
faunistico- venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche
venatorie:
a) autorizzare l’istituzione di aziende
faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare
riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni
devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende
faunistico-venatorie, l’esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a
chi da questo autorizzato all’abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai
sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per
l’istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica recante il
programma di conservazione e di ripristino ambientale;
b) autorizzare l’istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di
concessione regionale, nelle quali sono consentite l’immissione e l’abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento.
Nelle
aziende agri-turistico-venatorie l’abbattimento è consentito solo al titolare o
a chi da questi autorizzato.
2.
Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei
territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il
territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura
svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.
3.
La domanda di concessione per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie
è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende
costruire l’azienda.
4.
Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere
autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l’attività
venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni
internazionali.
5.
Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione
venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle
specie cacciabili, previa autorizzazione della Regione
Puglia.
6.
L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito
nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all’articolo
19, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico- venatorie è vietato
l’abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi
abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in
batteria.
7.
La Regione Puglia, con apposito regolamento, disciplina le relative modalità di
costituzione, gestione e funzionamento nel rispetto, per i casi dovuti, del
regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954.
(13)
8.
Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una
superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e
superiore a ettari 1500 e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o
richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono
avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le
altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca
o richiesta di rinnovo o disdetta.
9.
Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno metri 500 tra loro;
le distanze dalle zone protette
(oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di
riproduzione) devono essere di metri 300 per le aziende faunistico-venatorie e
di metri 500 per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende
faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente
legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.
10.
La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 è a cura e spese delle
stesse.
11.
Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale
dipendente dalle stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di
vigilanza.
(13) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
h).
Art.
15
Zone
per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile
1.
La Regione Puglia istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui
all’articolo 7, comma 6, destinate all’allenamento, all’addestramento e alle
gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna
selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie
cacciabili, con abbattimento.
2.
La Regione Puglia stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il
piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo
7.
3.
La Regione Puglia affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile
riconosciute e ad associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o
associati.
4.
Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo
B.
5.
Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra ettari 100 ed ettari 1000 e in
terreni non soggetti a coltura intensiva,
sono destinate esclusivamente all’addestramento in presenza di fauna immessa
senza abbattimento per tutto il periodo dell’anno. Nelle stesse, inoltre, si
svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed
internazionale.
6.
Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra ettari 10 ed ettari 100 e in
terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all’addestramento o a
gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia
prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia,
fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto l’anno, anche nel periodo di caccia
chiusa.
7.
Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell’ENCI, a livello nazionale e
internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo
nulla-osta dell’organo di gestione competente e contestuale comunicazione alla
Regione Puglia:
a)
negli ATC;
b)
nelle aziende faunistico-venatorie;
c)
nelle zone demaniali.
c
bis.) nelle zone di ripopolamento e cattura. (14)
Le
prove cinofile del presente comma possono essere espletate [solo in tempo di
caccia chiusa e ] (15) fuori dal periodo da
aprile a luglio. (16)
8.
Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione
venatoria, è consentito svolgere tutte
le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al
comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.
9.
L’allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell’attività
venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio
regionale.
10.
Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale,
salvo rinnovo, revoca o disdetta.
11.
La Regione Puglia, con regolamento, disciplina le modalità di costituzione e
gestione delle zone di addestramento cani nel rispetto, per i casi dovuti, del
regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954;
(17)
(14) Lettera aggiunta dalla l.r.
67/2017, art. 68,
comma 1, lett. a).
(15) Parole soppresse dalla l.r.
26/2020, art. 24,
comma 1, lett. d)
(16) Parole sostituite dalla l.r.
67/2017, art. 68,
comma 1, lett. b). in origene le parole erano : Le
prove cinofile del presente comma non devono essere espletate nel periodo da
aprile a giugno.
(17) Parole aggiunte dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
ì).
Art.
16
Terreni
del demanio
1.
I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni,
possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la
produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e
cattura.
2.
L’utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione
Puglia.
3.
La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti
faunistico-ambientali spetta alla Regione Puglia che può avvalersi della
collaborazione delle riconosciute associazioni venatorie e ambientalistiche,
nonché degli ATC.
4.
La Regione Puglia può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici
per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al
presente articolo.
Art.
17
Tabellazione
1.
Le tabelle menzionate nella presente legge, da apporre al fine della
identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, devono essere
predisposte e collocate con le seguenti modalità:
a)
devono essere delle dimensioni di centimetri 25 x 33;
b)
devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in
cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli
altri casi;
c)
devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali
a una altezza non inferiore a metri 2 e a una distanza di metri 100 l’una
dall’altra e comunque in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere
comunque visibili da almeno metri 30 di distanza;
d)
devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone
interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono
attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a metri 3; ove la
larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l’apposizione
di una tabella agli ingressi;
e)
quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d’acqua le tabelle possono
essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno
centimetri 50 dal livello dell’acqua;
f)
quando il confine coincide con un corso d’acqua l’apposizione delle tabelle deve
essere attuata in modo tale da comprendere il corso d’acqua
stesso;
g)
quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l’indicazione
precisa della data d’inizio e termine del divieto;
h)
devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e
leggibilità.
Art.
18
Introduzione
di fauna selvatica dall’estero - immissioni faunistiche
1.
L’introduzione di fauna selvatica viva dall’estero, solo se appartenente a
specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento
genetico.
2.
Le autorizzazioni per l’introduzione di fauna selvatica dall’estero sono
rilasciate dal MIPAAF su parere dell’ISPRA e nel rispetto delle convenzioni
internazionali e di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della I.
157/1992.
3.
Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono
di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie, al fine di
garantire i controlli sanitari ufficiali (18) e i periodi
di ambientamento.
4.
I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto
progressivamente a una gestione faunistico- venatoria, basata sul prelievo
oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della
fauna.
5.
I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti
dal piano faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 7, comma 14,
lettera g). Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo
tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e a
evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo.
6.
I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti
sono previsti nel piano faunistico venatorio regionale programma annuale di cui
all’articolo 7.
7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal
comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria,
limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle
specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione
della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base
di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda
faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo
di reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine del 30 aprile previsto dal
primo periodo è prorogato per l’anno 2020 al 30 luglio..(17)
8.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire
l’idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti
da allevamenti nazionali o introdotti dall’estero devono essere sottoposti al
controllo sanitario, all’origine, a cura del servizio veterinario della azienda
sanitaria locale (ASL) competente, il quale rilascia l’autorizzazione
all’immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della ASL, di
prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale ASL, provvede
a dare comunicazione alla ASL, competente per l’area di liberazione dell’inoltro
della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il servizio
veterinario della ASL competente per il territorio di liberazione trasmette ai
responsabili dell’immissione in libertà della fauna l’autorizzazione corredata
delle eventuali specifiche disposizioni.
(18) Parola aggiunta dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
j).
(17)
Comma gia' sostituito dalla l.r.
n. 16\2020, art.5,
comma 1.è stato nuovamente sostituito dalla l.r.
26/2020, art. 24,
comma 1, lett.
e).
CAPO
IV
ATTIVITÀ
VENATORIA
Art.
19
Esercizio
venatorio - limiti e modi
1.
L’attività venatoria, svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai
cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l’esigenza di
conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno
effettivo alle produzioni agricole.
2.
Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso
di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, con i criteri di
cui all’articolo 22, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al
calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e
gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l’attività
venatoria.
3.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla
cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo
29 [e, comunque, con armi pronte per l’uso e cariche.] (18)
4.
E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i
mezzi di cui all’articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o
di attesa della medesima per abbatterla.; (19)
5.
Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso
fortuito o per forza maggiore.
6.
Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio
venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti
forme:
a)
da appostamento fisso;
b)
nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente
legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria
programmata.
7.
La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle
disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata. Il
cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza
interferenze da parte di altri cacciatori.
8.
È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti
dalla presente legge.
9.
Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per
l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del
falco.
10.
Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un’ora
prima dell’inizio dell’attività venatoria o un’ora dopo la chiusura degli orari
di caccia, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di
rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia
scarica e in custodia nel fodero.
11.
Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia
prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta
scarica e in custodia nel fodero.
(18) Parole soppresse dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
k).
(19) Comma sostituito dalla l.r.
41/2018, art.1
comma 1, lett.
l).
Art.
20
Documenti
venatori
1.
L’attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque
abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti
documenti:
a)
licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall’Autorità di Polizia
di Stato (PS);
b)
tesserino regionale;
c)
attestato di versamento della tassa di concessione
governativa;
d)
attestato di versamento della tassa di concessione
regionale;
e)
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante
dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, nonché polizza
assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria con i
massimali previsti dal vigente articolo 12, comma 8, della I. 157/1992, e
successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può
procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione
presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa
polizza.
Art.
21
Licenza
di porto di fucile per uso caccia
1.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare
l’attività venatoria mediante uso dell’arco o del falco, è rilasciata in
conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e
consente l’esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali
vigenti in materia.
2.
Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio venatorio.
3.
L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo
rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di
revoca.
4.
La licenza di porto d’armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere
rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di
idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda
stessa.
5.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può
praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso
di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso
violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la
revoca della licenza.
Art.
22
Tesserino
venatorio regionale
1.
Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso del
tesserino venatorio regionale,
stampato
a cura della Regione Puglia in conformità di un modello predisposto dal
competente Assessorato regionale.
2.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo,
è distribuito a titolo gratuito dalla Regione Puglia, tramite il comune di
residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale
o fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato
comune:
a)
licenza di porto di fucile per uso caccia;
b)
certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante
la residenza;
c)
attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e
regionale;
d)
attestazione da cui risulti l’avvenuta stipulazione delle polizze di
assicurazione di cui all’articolo 20, lettera e);
e)
eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione
dei territori compresi nell’ATC in cui si intende esercitare l’attività
venatoria ai sensi del comma 4.
3.
Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o
revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d’armi per uso
di caccia.
4.
Il comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la
parte di propria competenza. Il tesserino è personale e riporta l’indicazione
della forma di caccia prescelta fra quelle di cui all’articolo 19, comma 6 e
dell’ATC a cui il cacciatore è iscritto, previa presentazione, in originale o
fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione.
5.
Ai cittadini stranieri e italiani residenti all’estero può essere rilasciato il
tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 5 giugno 1978 {Modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto
e il trasporto all’interno dello Stato di armi temporaneamente importate e
determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l’importazione
temporanea) e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento
dell’intera tassa di concessione regionale e dell’assicurazione per la
responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all’articolo
20.
6.
I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al comune competente entro il 20 marzo
il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di
ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo
tesserino.
7.
In caso di deterioramento o smarrimento, il titolare, per ottenere il duplicato,
deve rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare
di aver provveduto alla denuncia dell’avvenuta perdita all’Autorità di
PS.
8.
Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di
caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario
venatorio regionale.
9.
I comuni, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali, provvedono
all’inoltro degli stessi all’Osservatorio faunistico
regionale.
Art.
23
Abilitazione
venatoria
1.
L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima
licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di
revoca.
2.
L’aspirante cacciatore consegue l’attestato di abilitazione all’esercizio
venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi a una apposita commissione
composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in
ciascuna delle materie di cui all’articolo 24, dopo aver presentato domanda
all’ufficio regionale territorialmente competente, con allegati i seguenti
documenti:
a)
certificato di residenza;
b)
certificato medico di idoneità all’esercizio venatorio, rilasciato ai sensi
della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla
data della domanda;
c)
ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma
3.
3.
Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione Puglia, quale rimborso spese di
esame, un importo fissato dalla stessa medesima in misura non superiore a euro
50. In caso di ripetizione dell’esame, il candidato deve versare, per ogni
seduta, un importo di euro 20. Detti importi sono utilizzati dalla Regione
Puglia anche per far fronte alle spese per l’esame, ivi compresi gli ausili
didattici nonché il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio
venatorio.
Art.24
Esame
di abilitazione venatoria
1.
Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti
materie:
a)
legislazione venatoria;
b)
zoologla applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie
cacciabili;
c)
armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa
legislazione;
d)
tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione
agricola;
e)
norme di pronto soccorso.
2.
Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione Puglia provvede
alla stampa di apposito testo di esame da consegnare ai candidati al momento
della presentazione della domanda.
Art.
25
Prove
d’esame e ripetizione dell’esame
1.
L’aspirante cacciatore per essere ammesso all’esame di abilitazione deve
superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un
questionario di trenta domande sotto forma di quiz predisposto dal competente
Assessorato della Regione Puglia.
2.
L’aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.
3.
Qualora commetta oltre sei errori, l’aspirante cacciatore dovrà ripetere la
prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.
4.
Superata positivamente la prova preliminare, l’aspirante cacciatore deve
dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver
assimilato il programma d’esame e deve superare, altresì, una prova pratica di
riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità
di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il
rimontaggio e il maneggio del fucile da caccia.
5.
La commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il
relativo attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario
della commissione.
6.
La valutazione della commissione è definitiva e
inappellabile.
7.
Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due
mesi.
Art.
26
Commissioni
per l’abilitazione all’esercizio venatorio
1.
Le commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 25
sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base
provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente
competenti.
2.
Ciascuna commissione é composta da:
a)
un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in legislazione venatoria,
che assume la presidenza della Commissione;
b)
un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati
omeotermi, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione
Puglia;
c)
un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un
supplente, designati dal Presidente della Giunta
regionale;
d)
un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal
Presidente della Giunta regionale;
e) sei (20) esperti in legislazione venatoria, regole
comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria, nozioni di zoologia
applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni
venatorie a livello provinciale;
f)
due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due
supplenti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori
agricoli a livello provinciale;
g)
un esperto in tutela dell’ambiente, nonché un supplente, designati dalle
associazioni naturalistiche-protezionistiche a livello provinciale. (21)