(1) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 3, L.R. 29
gennaio 1973, n. 1.
(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera g), L.R. 13
dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R n. 32/1999.
Art. 1
[La Regione Puglia attua
nell'anno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con l'osservanza
delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Per tali interventi è autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni,
come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della
predetta legge:
art. 5, primo comma: esecuzione e finanziamento di programmi di
attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;
art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso
agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci
conferenti lire 470.000.000;
art. 11: interventi per la concessione di prestiti di
conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o
associati lire 500.000.000;
art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento
delle strutture aziendali lire 300.000.000;
art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il
riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di
acquedotti rurali lire 100.000.000;
art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il
potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000 (3).
(3) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 2, L.R. 29
gennaio 1973, n. 1.
Art. 2
L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo
324-bis che, con la presente legge, viene istituito sotto la voce «Interventi
nel settore dell'agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966, n. 910»,
mediante prelevamento di uguale somma dal capitolo 308 delle note di variazione
al bilancio 1972 «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da
definire con legge regionale».
Art. 3
I provvedimenti di concessione adottati dagli ispettori
provinciali e dall'ispettore compartimentale dell'agricoltura e dagli ispettori
ripartimentali e dall'ispettore regionale delle foreste; nell'ambito delle
competenze stabilite dall'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
per l'attuazione delle attività indicate nell'art. 1 della presente legge, sono
resi esecutivi con visto dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste,
caccia e pesca.
I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il
territorio di più provincie ed i provvedimenti per l'attuazione di iniziative
riguardanti materie di competenza dei predetti ispettorati, il cui importo
superi i limiti stabiliti dall'art. 40 della citata legge n. 910 del 1966
sono adottati dalla Giunta regionale.
Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti
gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio
bilancio.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore
il giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.] (5)
(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato
dall'art. 12, comma 1, lettera g), L.R. 13
dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R n.
32/1999.