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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
10
Data
07/02/1974
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 10 febbraio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 1979, n. 76.

 

ARTICOLO 1

[La Regione Puglia al fine di incentivare l' azione di promozione e diffusione della cultura assegna, con provvedimento del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta ed in aderenza all' indirizzo di massima concordato con la Commissione Consiliare Permanente competente per materia, contributi agli Enti culturali e associazioni che in Puglia perseguono fini culturali, di studio e di ricerca a tutti i livelli con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale, prevalentemente nel campo delle attività previste dagli artt. 7 e 13 dello Statuto.

ARTICOLO 2

La spesa di L. 78.000.000 da erogarsi  nell’esercizio 1972 viene stanziata nel Cap. 84/ bis << Contributi a Società ed Enti culturali per la promozione e la diffusione della cultura >> che e' istituito con la presente legge, mediante prelevamento di pari importo dal Cap. 308 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>.

ARTICOLO 3

Per l' esercizio 1973 la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire nel relativo bilancio di previsione apposito capitolo con denominazione ed importo uguali a quelli stabiliti nel precedente art. 2, con prelevamento della somma di L. 78.000.000 dal Cap. 230 << Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali >>.

Per gli anni finanziari successivi la spesa di L. 78.000.000 graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

ARTICOLO 4

I criteri per la determinazione e l' assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento.

ARTICOLO 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]

La presente legge è stata abrogata dal primo comma dell'art. 13, L.R. 12 dicembre 1979, n. 76.