(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera i), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R.
n. 32/1999.
Art. 1
Istituzione del Fondo di solidarietà
regionale.
[La Regione Puglia istituisce
un «Fondo di solidarietà regionale» per consentire in casi di eccezionali
calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di
tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n.
364.
A tal fine presso la Tesoreria regionale è aperto un conto
corrente fruttifero denominato «Fondo di solidarietà regionale» ed intestato
alla Regione Puglia al quale verrà fatta affluire la somma di L. 3 miliardi da
imputare al cap. 263-bis del bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante
prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa
di bilancio 1973.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino a quando non sarà istituito il servizio di Tesoreria
regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con
decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto
pubblico.
Gli interessi attivi del conto corrente sono versati
annualmente al bilancio regionale.
Art. 2
Procedure finanziarie.
Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziate dal
Ministero dell'agricoltura e foreste per gli interventi di cui al precedente
articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della
Giunta regionale.
A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal «Fondo» fino
al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso «Fondo»
a carico di apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione
del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.
Art. 3
Procedure di attuazione.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, con
propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito
delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e
stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal «Fondo» da destinare
rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le
agevolazioni creditizie.
Art. 4
Interventi.
L'Assessore competente al verificarsi di eccezionali avversità
atmosferiche, previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'emanazione dei
relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione
delle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364,
può autorizzare gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita
convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in
conto capitale previsto dal 5° comma dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1963, n.
917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.
L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno
subito e comunque non potrà superare le L. 500.000 per azienda.
È a carico della Regione l'intero interesse della somma
anticipata per il periodo compreso tra l'emanazione dei decreti
interministeriali e l'effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.
Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.
Art. 5
Modalità per la concessione e la
liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie.
Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali,
che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e
procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.
Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura nel cui territorio
ricadono le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il
controllo dell'Assessore competente alla concessione e alla liquidazione delle
agevolazioni contributive o creditizie previste dagli artt. 4, 5 e 7 della
suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore,
dall'Assessore competente previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
Fondo interbancario di
garanzia.
Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui
alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario, istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n.
364.
Art. 7
Pubblicità degli
interventi.
Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei
contributi o dei prestiti agevolati concessi nei termini della presente legge,
saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio
del Comune nel cui territorio ricade l'azienda.
La Regione informerà della esposizione degli elenchi i
cittadini dei Comuni interessati a mezzo di manifesti.
Art. 8
La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale"
della Regione Puglia].
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera i), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.