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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
15
Data
07/02/1974
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Istituzione del Fondo di solidarieta' regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 10 febbraio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera i), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.

 

Art. 1
Istituzione del Fondo di solidarietà regionale.

[La Regione Puglia istituisce un «Fondo di solidarietà regionale» per consentire in casi di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

A tal fine presso la Tesoreria regionale è aperto un conto corrente fruttifero denominato «Fondo di solidarietà regionale» ed intestato alla Regione Puglia al quale verrà fatta affluire la somma di L. 3 miliardi da imputare al cap. 263-bis del bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino a quando non sarà istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.

 

Art. 2
Procedure finanziarie.

Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziate dal Ministero dell'agricoltura e foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal «Fondo» fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso «Fondo» a carico di apposito capitolo da iscrivere annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.

Art. 3
Procedure di attuazione.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, con propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal «Fondo» da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

 

Art. 4
Interventi.

L'Assessore competente al verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche, previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può autorizzare gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal 5° comma dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1963, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno subito e comunque non potrà superare le L. 500.000 per azienda.

È a carico della Regione l'intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l'emanazione dei decreti interministeriali e l'effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.

Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.

 

Art. 5
Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie.

Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura nel cui territorio ricadono le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'Assessore competente alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie previste dagli artt. 4, 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall'Assessore competente previa deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 6
Fondo interbancario di garanzia.

Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

 

Art. 7
Pubblicità degli interventi.

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati concessi nei termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'azienda.

La Regione informerà della esposizione degli elenchi i cittadini dei Comuni interessati a mezzo di manifesti.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Puglia].

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera i), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.