(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2 ,
allegato A, n. 99), L.R.
13 agosto 1998, n. 28. Il primo comma
dell'art. 5, L.R.
9 marzo 1992, n. 8 aveva già disposto
l'abrogazione di tutte le disposizioni della presente legge non compatibili con
essa.
Art. 1
[È istituito con sede in Bari,
l'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) provvisto di personalità
giuridica.
L'Ente esercita le sue attività in attuazione delle direttive
fissate dal Consiglio regionale ed è soggetto ai controlli previsti dall'art. 41
e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
modificazioni (2).
(2) comma abrogato dal primo coma, lettera c),
dell'art. 47, L.R.
4 maggio 1985, n. 25.
Art. 2
L'E.R.P.T. ha i seguenti compiti:
a) promuove l'organizzazione e lo sviluppo dei sistemi di
trasporto in Puglia, tenendo conto della loro funzione sociale e perseguendo
l'obiettivo della pubblicizzazione nell'ambito delle direttive di cui all'art.
1;
b) sottopone alla Regione piani di coordinamento tra le aziende
di trasporto pubblico operanti nella Regione e di modifica nella distribuzione
dei servizi;
c) promuove la costituzione, partecipandovi, di consorzi, di
società a prevalente o totale partecipazione pubblica con la presenza degli Enti
locali interessati, per la gestione dei servizi e degli impianti, nonché per la
costituzione di infrastrutture e servizi comuni;
d) assiste le società nell'attività aziendale;
e) promuove ogni idonea iniziativa in favore dei propri
dipendenti e di quelli delle aziende di trasporti, con particolare riferimento
ai servizi sociali;
f) promuove la costituzione, partecipandovi, di società o
consorzi cui partecipino altre Regioni interessate per la gestione di servizi
relativi a bacini di traffico interregionali;
g) partecipa a consorzi o società con altri enti pubblici per
la gestione e lo sviluppo dei servizi portuali ed aeroportuali (3).
(3) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
9 marzo 1992, n. 8.
Art. 3
L'Amministrazione regionale, tramite l'E.R.P.T., indirà
conferenze periodiche regionali ed anche a carattere zonale, al fine di
promuovere la partecipazione della comunità e delle loro rappresentanze alla
elaborazione dei programmi di sviluppo ed all'aggiornamento dei piani relativi
al servizio pubblico dei trasporti nella Regione (4).
(4)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R.
9 marzo 1992, n. 8.
Art. 4
Gli organi dell'E.R.P.T. sono il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.
Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice
Presidenti, di cui uno vicario (5).
(5) Articolo così modificato dal primo comma dell'art.
1,
L.R.
28 agosto 1976, n. 21.
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è
nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.
È composto da:
a) cinque componenti eletti dal Consiglio regionale;
b) tre componenti eletti dal Consiglio regionale designati da
parte delle Confederazioni sindacali regionali più rappresentative;
c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio
regionale, su designazione della Sezione Pugliese dell'Associazione nazionale
comuni italiani (A.N.C.I.)
d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal
Consiglio regionale, su designazione dell'Unione province italiane (U.P.I.);
e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio
regionale.
Nell'elezione dei rappresentanti di cui alla lett. a), ciascun
consigliere vota per un solo nominativo.
In casi di particolare necessità che rendano carente o
impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta
regionale propone lo scioglimento al Consiglio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione
del Consiglio regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.
Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due
Vice Commissari.
Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro
sei mesi dalla data di scioglimento (6).
(6) Articolo così modificato dal primo comma dell'art.
2,
L.R.
28 agosto 1976, n. 21.
Art. 6
Il Presidente dell'E.R.P.T. è eletto dal Consiglio di
amministrazione fra i suoi componenti.
Il Presidente dell'E.R.P.T. ha la legale rappresentanza
dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno e cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente, vigilando sulla
esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Art. 7
Il Presidente e il Consiglio di amministrazione non possono
essere riconfermati per più di una volta.
Art. 8
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi due
supplenti scelti fra docenti di discipline giuridiche, economiche, aziendali o
esperti nelle stesse discipline iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
I sindaci durano in carica cinque anni e sono eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato ad un solo nominativo.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori è eletto fra
membri effettivi del Collegio stesso.
Art. 9
Entro quaranta giorni dall'approvazione della presente legge il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento
di attuazione (7).
Il ruolo organico dell'Ente è quello fissato nella tabella
allegata alla presente legge.
(7) Vedi il Reg.
8 gennaio 1975, n. 1.
Art. 10
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il fondo
di dotazione dell'E.R.P.T. mediante la concessione di L. 1.000.000.000 all'Ente
stesso (8).
(8) Il fondo di cui al presente comma è stato elevato a
sette miliardi dalla L.R.
23 luglio 1976, n. 18.
Art. 11
L'onere derivante dalla presente legge farà carico allo stato
di previsione della spesa di bilancio regionale 1972, al cap. 259-ter di nuova
istituzione «Fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti».
Art. 12
Per la copertura dell'onere finanziario derivante
dall'attuazione della presente legge sono introdotte nel bilancio di previsione
dell'anno finanziario 1972 le seguenti variazioni:
Sino alla data di insediamento del Consiglio di
amministrazione, allo scopo di soddisfare le urgenti e particolari necessità del
settore, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario.
Entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il presidente della Giunta regionale insedierà il Consiglio di
amministrazione dell'E.R.P.T..
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
N.B. Al personale di cui alla presente tabella verrà applicato
il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione
Puglia].