Art. 1
(Oggetto)
1. Il
presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21 comma 7, della legge
regionale 4 febbraio 1997 n. 7, le
modalità di funzionamento del Nucleo
di valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione
della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti.
Art. 2
(Moduli organizzativi)
1. All'attuazione dei compiti di
cui all’articolo1 concorrono, nel rispetto delle distinte funzioni e nelle
forme previste dal presente Regolamento, il Nucleo di valutazione nonché la
struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'Area di coordinamento della
"Giunta Regionale", unicamente alle corrispondenti strutture strumentali
istituite presso ciascuna Area di
coordinamento (indicate d'ora in poi come strutture preposte al controllo
interno di gestione).
2. Il Nucleo ha sede presso la
Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle
strutture e risponde della propria attività esclusivamente agli organi di
direzione politica.
TITOLO I
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 3
(Attribuzioni)
1. Il Nucleo ha il compito di esprimere agli
organi di direzione politica della Regione la valutazione tecnica in ordine ai
risultati dell'attività svolta dalle
strutture dirigenziali, alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei
risultati ed obiettivi programmati, all'andamento generale della gestione, alle
irregolarità eventualmente riscontrate ed, ai possibili rimedi. Riferisce
inoltre su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie che possono
richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.
2.
Compete al Nucleo di valutazione il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio previsti
dall'art. 45 del D.Lgs n. 29 del 3.2.93 e successive modificazioni e
integrazione
3. Annualmente il Nucleo di valutazione elabora un rapporto
di gestione da trasmettere al Presidente della G.R.
4. Competono, altresì,
tutte le altre procedure che le disposizioni normative o contrattuali potranno
attribuire ai Nuclei di valutazione.
Art. 4
(Composizione e Nomina)
1. Il Nucleo
di Valutazione è composto da 3 esperti in tecniche di valutazione e sul
controllo di gestione, esterni all'Amministrazione regionale.
2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante
convenzione con ditte o Società specializzate.
3. E' nominato con deliberazione della G.R., assunta di concerto
con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e rimane in carica per un
periodo di tre anni, salvo rinnovo.
4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il Nucleo opera
in regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti
in materia.
5. In caso di dimissioni di un componente la Giunta
regionale procede, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, alla sostituzione per l'ulteriore
periodo in cui il Nucleo resta in carica.
6. In caso di dimissioni di due componenti o dell’intero
Nucleo di valutazione, la Giunta procede a rinnovare il Nucleo secondo le
procedure di cui al precedente punto 3 e fermo restano quanto disposto dal
punto 5.
7. Le dimissioni vanno inoltrate al Presidente della Giunta
regionale ed al Nucleo di valutazione.
8. La nomina a componente del Nucleo è incompatibile con
altri incarichi che confliggano con il ruolo e le attribuzioni del Nucleo, da
parte dell'Amministrazione regionale.
9. Ai componenti del Nucleo è corrisposta una indennità di funzione
e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai Consiglieri della Regione Puglia,
da erogarsi trimestralmente.
10. In aggiunta
alla indennità sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto e alloggio
sostenute per lo svolgimento delle attività e commisurate a quelle previste per
i Consiglieri regionali (sulla base delle vigenti tabelle ACI).
Art. 5
(Funzionamento del Nucleo)
1. Durante la prima riunione, i
componenti nominano il coordinatore del Nucleo, al quale spetta, d’intesa con i
componenti del Nucleo il compito di fissare le date delle riunioni del Nucleo;
-
formulare l’ordine del giorno delle sedute;
-
convocare i componenti;
-
coordinare i lavori;
- curare i rapporti
con gli organi di direzione politica, con la dirigenza regionale e con le
strutture preposte al controllo interno di gestione;
-
sovraintendere e dirigere le attività affidate alla struttura di supporto di
cui al successivo articolo 15.
2.
Ordinariamente il Nucleo si riunisce in due sessioni: autunnale e primaverile.
Nella sessione
autunnale determina annualmente, anche su indicazione della Giunta, i parametri
di riferimento del controllo, nonché le modalità cui devono attenersi i
dirigenti nel compilare e fornire le relazioni annuali.
Elabora, inoltre il
rapporto di gestione, relativo all’anno precedente, da inviare al Presidente
della Giunta perché lo illustri al Consiglio regionale in sede di discussione
del documento di bilancio.
Nella sessione
primaverile, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai Dirigenti
Coordinatori di Area e, per l’Area del Consiglio, dall’Ufficio di presidenza
del Consiglio, per il tramite della Giunta regionale, procede ad esaminare
l’attività di ogni dirigente e a trasmettere i risultati alla Giunta regionale.
3. Il Nucleo si riunisce,
altresì:
- su
richiesta della Giunta regionale;
- per il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva e
integrativa con i vincoli di bilancio;
-
ogni qualvolta i componenti del nucleo lo ritengano necessario.
4. Le
decisioni del Nucleo sono valide con la presenza di due componenti.
5. In caso di assenza o di impedimento del
coordinatore del Nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente
più anziano di età.
Art. 6
(Rapporti con la dirigenza regionale)
1. I dirigenti
regionali annualmente collaborano con il Nucleo all’individuazione dei
parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a collaborare con il
Nucleo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la
valutazione del risultati di cui sono diretti responsabili.
2. Il Nucleo,
indipendentemente dal metodo assunto per la formulazione della propria
valutazione, deve garantire l'acquisizione, in eventuale contraddittorio e
comunque per iscritto, delle valutazioni del dirigente responsabile del
conseguimento del risultato. La relazione finale, di cui al successivo art. 13
deve dare conto delle eventuali discordanti valutazioni.
3. I Dirigenti regionali sono
tenuti a riferire al Nucleo, se richiesto, oralmente o per iscritto, nei
termini temporali assegnati dal Nucleo stesso, alle richieste di documentazioni
ed informazioni che il Nucleo riterrà necessarie allo svolgimento della propria
attività.
Art. 7
(Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di
gestione)
1. Al fine di verificare la
comparazione dei costi e dei rendimenti, la struttura di raccordo e
monitoraggio dell’Area della Giunta regionale, trasmette al Nucleo di
valutazione tutti gli atti, studi ed analisi afferenti la gestione delle
risorse umane e strumentali e il controllo di gestione.
Con cadenza
trimestrale, trasmette altresì, l’evoluzione della spesa regionale, con
specifico riferimento ai capitoli del bilancio di previsione regionale.
Il
Nucleo può altresì, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale,
individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti strumenti
ed attività di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla propria
attività.
2. Il Nucleo di valutazione può
richiedere alla struttura di raccordo e monitoraggio dell’Area della Giunta
regionale ed alla struttura di
cui all’ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati dalla G.R. e
dai dirigenti regionali, nonché elementi conoscitivi in ordine all’andamento
della spesa, sia in modo sintetico che analitico.
3. I coordinatori di Area devono
trasmettere al Nucleo di valutazione, prima dell’approvazione della legge di
bilancio, le proposte di previsione afferenti i capitoli di competenza.
Devono, altresì,
trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto
riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente la richiesta, l’ammontare
iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella liquidata.
4. Il Nucleo di
valutazione può richiedere alle strutture di monitoraggio delle singole Aree
elementi conoscitivi ed integrativi,
utili per la propria attività, anche in ordine all’andamento della
spesa.
Art. 8
(Ulteriori Rapporti)
1. Per
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che delle relazioni annuali
dei dirigenti, il Nucleo si avvale:
- di
relazioni e/o comunicazioni trasmesse dalla R.S.U e/o dalle OO.SS. territoriali
firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato;
- di
note dei componenti gli organi di direzione politica;
- di
note degli organismi bilaterali, amministrazione - OO.SS., costituiti ai sensi
del contratto collettivo nazionale vigente.
2.Il
Nucleo inoltre,
- ha
acceso ai documenti amministrativi;
- può
richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici;
- può
richiedere relazioni integrative;
- può
procedere ad audizioni informative, anche in contraddittorio;
- può
effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della Giunta regionale.
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Art. 9
(Gli elementi di riferimento per la valutazione)
1. Il Nucleo assume,
quali elementi di riferimento della valutazione:
- i
programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di
direzione politica;
- la
dimensione e la qualità dei referenti e dei destinatami interni ed esterni,
dell'attività della struttura;
- i
piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali, coordinati, per le
strutture funzionali alle Aree, dai responsabili di queste ultime;
- il bilancio
delle risorse umane assegnate o comunque acquisite alle strutture dirigenziali;
- i1
bilancio delle risorse finanziarie, articolato per capitoli, assegnate alle
strutture dirigenziali;
- i
procedimenti amministrativi e le disposizione di legge e regolamentari
rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con particolare
riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i1
carico di lavoro delle distinte strutture dirigenziali;
- la
relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che ciascun dirigente
ritenga di trasmettere al dirigente della struttura sovraordinata in ordine
allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli
che ostacolino i1 loro regolare conseguimento, copia delle quali è inoltrata
per conoscenza al Nucleo di valutazione;
- le
relazioni annuali dei singoli dirigenti di Settore e dei Coordinatori di Area
previste dai commi 4 e 5 dell’art. 21 della L.R.
n. 7/97;
- gli
elaborati del monitoraggio eseguito dalle strutture preposte al controllo
interno di gestione.
2. Gli elementi di
cui al precedente comma sono raccolti, anche con l'ausilio di sistemi
informatici dalle strutture preposte al controllo
interno di gestione, ai fini della costituzione e dell'alimentazione del
dossier di valutazione.
3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente
l'attività inerente l'esercizio di riferimento.
Art. 10
(Gli elementi qualificativi dei risultati)
1. Sono considerati
elementi fondamentali per la rilevazione del risultato i parametri di
valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli obiettivi
programmati, nonché l’eventuale coefficiente correttivo di tolleranza ai fini
della registrazione di conseguimento del risultato. Tale coefficiente
correttivo è predeterminato dal Nucleo in base alla considerazione delle
condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a
perseguire il risultato atteso.
Art. 11
(Valutazione della prestazione dirigenziale)
1. Il Nucleo, oltre a determinare il grado
di conseguimento dei risultati, formula la valutazione della prestazione
individuale dei dirigenti, anche con riferimento a specifici istituti
contrattuali. Nell'attuazione di tale compito può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori di
Area.
2. Per la valutazione della prestazione dirigenziale, il
Nucleo assume a riferimento, tra gli altri, eventuali, i seguenti fattori:
-
capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune
innovazioni tecnologiche e procedimentali, con particolare riferimento alle
risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
-
capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle
funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo
di gestione;
-
quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale
specificamente assicurato al conseguimento dei risultati;
-
contributo all’integrazione tra diversi Settori e Uffici e capacità di
adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di
crisi od emergenze od a processi di cambiamento organizzativo.
Art. 12
(La relazione dei dirigenti)
1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell’art.
21 della l.r. 7/97, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della struttura rispettivamente
sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge medesima. Per
consentire l’adempimento del responsabile del Settore, il dirigente di Ufficio
o di Posizione di studio e ricerca o di altra articolazione organizzativa del
Settore trasmette la propria relazione entro il 20 gennaio.
Il Nucleo di
valutazione, per straordinarie esigenze organizzative, può anticipare, dandone
congruo termine di avviso ai dirigenti, la data di trasmissione della
relazione.
2. La
relazione annuale di cui al primo comma è redatta al fine di esporre, in modo
coordinato ed integrato, le informazioni relative al funzionamento della
struttura diretta ed al grado di conseguimento dei risultati, secondo il punto
di vista del dirigente.
3. Le strutture preposte al controllo
interno gestione, sulla base degli indirizzi espressi dal Nucleo di
valutazione, definiscono gli schemi di riferimento per l’elaborazione delle
relazioni, che sono diffusi contestualmente alla modulistica per la verifica
dei piani di lavoro.
4. Le relazioni dei coordinatori delle Aree
sono trasmesse direttamente, nei termini di legge, al Nucleo di valutazione
tramite le strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni
dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o
funzioni istituzionali con nomina del Consiglio regionale sono rimesse
competente coordinatore dell'Area del Consiglio regionale, per il successivo
inoltro al Nucleo; le relazioni. dei dirigenti responsabili degli enti
strumentali della Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di
commissioni o comitati con nomina della Giunta regionale o dei singoli
componenti la Giunta, sono rimesse al coordinatore dell'Area secondo la materia
di competenza, per il successivo inoltro al Nucleo. Alla scadenza dei
termini le strutture preposte al controllo interno gestione danno comunicazione
dell’avvenuto adempimento agli organi di direzione politica ed al Nucleo di
valutazione.
5. Le relazioni
annuali di cui a1 presente articolo sono portate a conoscenza, a cura dei
dirigenti estensori, di tutto il personale rispettivamente interessato, di
norma mediante apposita conferenza.
Art. 13
(Le valutazioni del Nucleo)
1. Il Nucleo di valutazione
esprime mediante una relazione intermedia, da redigere entro 31 luglio, proprie
considerazioni sull’andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di
direzione politica utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla
struttura.
2. Il documento di valutazione
finale o "rapporto di gestione" si articola in una relazione
comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti in ordine all’andamento della
gestione amministrativa, e in un allegato contenente la valutazione dei
risultati e la valutazione della prestazione dirigenziale. Il rapporto di
gestione è trasmesso al Presidente della la Giunta per la successiva
illustrazione al Consiglio Regionale.
3. L'allegato contenente le
valutazioni specifiche è trasmesso alla Giunta regionale e, per le parti ci
competenza, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Copia della
valutazione della prestazione dirigenziale è inserita nel relativo fascicolo
personale a cura della competente Area ed è comunicata in via riservata a
ciascun dirigente.
4. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita
ai fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per
altri scopi.
Art. 14
(Procedure, modalità e tempi)
1. Le strutture preposte al
controllo interno di gestione ricevono i piani di lavoro annuali delle
strutture dirigenziali entro e non oltre sessanta giorni dalla approvazione
della proposta di bilancio di previsione, comunque non oltre il 30 novembre di
ciascun anno.
2. Le strutture preposte al
controllo interno di gestione danno comunicazione al Nucleo di valutazione del
quadro dei risultati pervenuti e, sulla base delle indicazioni e dei criteri
forniti dal Nucleo medesimo, effettuano una verifica preliminare degli elaborati.
3. Entro il 31 marzo il Nucleo dà
comunicazione preventiva, agli organi di direzione politica ed ai singoli
dirigenti responsabili di struttura, dei risultati definiti, corredati della
indicazione dei parametri e dei criteri di valutazione. Tale comunicazione è
effettuata tramite le strutture preposte al controllo interno dì gestione. Gli
organi di direzione politica con proprio provvedimento possono accogliere la
proroga di giorni 30 su motivata richiesta del Nucleo di valutazione.
4. Nel corso dell'anno, con
analogo procedimento, si provvede alle eventuali modifiche ed integrazioni.
5. Le attività gestionali dei
dirigenti sono rilevate in via ordinaria dalle informazioni contenute negli
atti dirigenziali formalmente adottati e negli atti proposti all'approvazione
degli organi. In presenza di risultati la cui natura non prevede formale
definizione di provvedimenti è disposto apposito accertamento da parte delle
strutture preposte al controllo interno di gestione su indicazione del Nucleo
di valutazione.
6. Le strutture preposte al
controllo di gestione si attivano nei confronti delle diverse strutture
dirigenziali per il miglioramento della qualità delle informazioni finalizzate
ed elaborano specifica relazione sulle procedure indicate dal presente articolo,
anche al fine di approvare eventuali modifiche al presente Regolamento.
7. Per quanto non previsto dal
presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali ed i regolamenti vigenti nelle materie disciplinate dal
presente regolamento, contenute nell'articolo 20 del D. Lgs n. 29 del 1993,
nell’articolo 23 del CCNL dell'area della dirigenza e nell’art. 21 della L.R.
7/97 in quanto compatibili.
8. Il Nucleo di valutazione può
predisporre, nelle more della piena attuazione della L.R.
7/97, d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale, altre procedure, modalità e tempi per la valutazione.
Art. 15
(Struttura di Supporto)
1. Il Nucleo di
Valutazione si avvale della Segreteria Tecnica, comprendente un adeguato
contingente di personale, costituita con Decreto del Presidente della Giunta
regionale, per il disbrigo dei seguenti affari:
a)
cura la tenuta degli atti relativi alle nomine del singoli componenti il Nucleo
di Valutazione e attivazione del procedimento di rinnovo delle nomine stesse
con la predisposizione di apposito schema di provvedimento da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale;
b)
verifica le condizioni di eleggibilità e della sussistenza di cause di
incompatibilità in relazione alle nomine dei componenti del Nucleo;
c)
cura la raccolta e la tenuta del verbali originali del Nucleo di Valutazione;
d)
cura la tenuta della relazione intermedia elaborata dal Nucleo di Valutazione e
di quella finale o "rapporto di gestione" di cui ai commi 1 e 2 del
precedente articolo 14, ivi compresi gli allegati contenenti la valutazione dei
risultati e delle prestazioni di ciascun Dirigente;
e)
provvede alla esecuzione dei deliberati del Nucleo notificando copia delle
decisioni al Dirigenti delle strutture interessate;
f)
rilascia, sulla base di apposita e motivata richiesta, la copia conforme
all'originale, dei verbali del Nucleo o di stralci di essi;
g)
cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo di Valutazione;
h)
procede alla convocazione dei Dirigenti e del personale regionale sulla base
delle disposizioni impartite dal nucleo;
i)
verifica la conferenza tra la documentazione richiesta dal Nucleo e quella
trasmessa dai Dirigenti e ne chiede eventualmente l'integrazione;
l)
cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richiesta dal
Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate;
m)
provvede ad assistere il Nucleo relativamente agli affari inerenti i compensi e
il rimborso delle spese dovute ai singoli componenti predisponendo tutti gli
atti necessari. A questo fine predispone annualmente uno schema rappresentativo
della spesa presunta;
n)
cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo;
o)
cura la diramazione delle convocazioni dei Dirigenti;
p)
provvede alla verifica di competenza tra la documentazione richiesta e
trasmessa dai Dirigenti inerenti le attività del Nucleo;
q)
cura l'acquisizione della documentazione e delle informative richieste dal
Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate ed in funzione
dei parametri e dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta regionale su
proposta del Nucleo di valutazione.
2. Il Responsabile della Segreteria Tecnica
partecipa alle sedute del Nucleo di Valutazione con funzioni di Segretario
verbalizzante e in tale veste sottoscrive i relativi verbali.
Il personale assegnato
alla Segreteria Tecnica dipende funzionalmente dal Nucleo di valutazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
(Prima Applicazione)
1. In sede di prima applicazione,
il Nucleo di valutazione è nominato, per i cicli di valutazione relativi agli
esercizi 1999, 2000 e 2001, entro 30 giorni dalla data di esecutività del
presente Regolamento.
2. Per il ciclo di
valutazione relativo all’esercizio 1999 e 2000 si applicano le disposizioni del
presente regolamento, per quanto
compatibili con la data di costituzione del Nucleo di valutazione.
3. Fino alla istituzione delle
Arre di coordinamento ed alla nomina dei Dirigenti Coordinatori, le funzioni e
competenze previste dal presente regolamento per i Dirigenti Coordinatori di
Area, sono attribuite ai Dirigenti di Settore.
4. Fino alla istituzione della
struttura di raccordo e monitoraggio dell'Area di Coordinamento della Giunta
regionale e delle corrispondenti
strutture strumentali di ciascuna Area di coordinamento, le competenze e
funzioni previste sono assolte per quanto
compatibili, dai Settori.
5. Il Nucleo di valutazione può
predisporre, nelle more della piena attuazione della legge
regionale 7/97, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale, altri strumenti propedeutici alla valutazione,
richiedendo agli Uffici ed ai Dirigenti gli atti, i documenti e gli indicatori che
ritengano utili per la redazione delle valutazioni affidate.
Art. 17
(Esclusioni)
1. Il provvedimento di
valutazione disciplinato dal presente Regolamento non si applica ai dirigenti
regionali in aspettativa, fuori
ruolo o comandati presso altri enti od amministrazioni.
Art. 18
(Dirigenti cessati dal servizio durante il cielo di
valutazione)
1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la
relazione di cui all'art. 12 del presente Regolamento 30 giorni prima della
data di cessazione.
2. Per i casi di cui al
precedente comma, il Nucleo formula la valutazione della prestazione
individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul
piano giuridico ed economico.
3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel
corso del ciclo di valutazione sono consegnati agli stessi dai Coordinatori
giusta comunicazione al Nucleo.
Dato
a Bari, addì 20 marzo 2001