(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 20,
comma 3, L.R.
30 novembre 2000, n. 18. "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta
agli incendi boschivi".
Art. 1
[La Regione, nel perseguimento
della sua politica di difesa del suolo e dell'ambiente, opera per la tutela del
patrimonio boschivo.
Art. 2
I boschi distrutti o danneggiati dal fuoco non potranno mai
avere altra destinazione o qualità di cultura diversa da quella silvana.
Essi dovranno essere ricostituiti nel contesto delle
disposizioni previste dagli articoli successivi e dovranno essere chiusi al
pascolo per un periodo di anni 10 prorogabile, se necessario, fino a quando il
nuovo bosco non avrà assicurato ai fini della difesa e della conservazione del
suolo una sufficiente copertura arborea.
Art. 3
Le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi
costituiscono intervento di pubblico interesse ed utilità e per la attuazione
degli scopi di cui all'art. 1 la Regione è autorizzata a svolgere i seguenti
interventi:
a) conferenze e corsi di insegnamento nelle scuole d'obbligo di
intesa con le autorità scolastiche competenti;
b) la istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e
la salvaguardia del patrimonio boschivo;
c) azione diretta intesa a prevenire, avvistare ed estinguere
gli incendi boschivi, anche mediante l'acquisto di mezzi di trasporto, di mezzi
aerei, attrezzature ed approvvigionamenti necessari, istituzione di centri
operativi di pronto intervento con autoparchi;
d) ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati o
distrutti dall'incendio.
L'impiego di mezzi aerei può avvenire in via diretta o mediante
convenzione con Enti pubblici o privati, Compagnie aeree, Autorità militari ed
Aereo Club.
Art. 4
L'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è
autorizzato ad attuare sul piano regionale la presente legge ed i programmi di
iniziative concernenti l'assistenza tecnica, la divulgazione e le attività
dimostrative per la difesa dei beni silvo-pastorali degli incendi.
A tal uopo, anche in collaborazione con gli istituti
Universitari di ricerca e di sperimentazione forestale, nonché con gli Enti
locali, Enti e Associazioni ecologiche interessate, provvederà all'attività di
ricerca sulla difesa dei predetti beni dal fuoco, concedendo anche contributi
per la realizzazione di programmi di ricerca agli Istituti, Enti ed Associazioni
predetti.
Art. 5
Per le attività di cui alla lettera c) del precedente art. 3,
la Regione impiega il Corpo forestale che per tale opera si avvale dei propri
comandi e del proprio personale oltre che della mano d'opera necessaria da
assumere con carattere di temporaneità.
Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui
innanzi, il Corpo forestale può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi,
anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3267.
Dette persone e la mano d'opera necessaria si intendono assunte
a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 aprile 1949, n.
264 e saranno remunerate secondo le tariffe contrattuali vigenti per i
lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione
diretta.
I comandi di stazione forestale possono inoltre avvalersi
dell'opera delle guardie comunali, venatorie o di altri Enti, Consorzi od
Associazioni e, in modo particolare per i compiti di avvistamento e segnalazione
e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli Enti ed Associazioni
naturalistiche o culturali legalmente costituite.
In caso di infortunio durante le operazioni di avvistamento,
segnalazione e spegnimento o di azioni comunque ad esse connesse, a tutto il
personale che vi prende parte, ai suoi aventi causa, si applicano le norme in
merito previste per gli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124.
I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno
garantiti contro gli infortuni mediante assicurazione da stipulare con
l'I.N.A.I.L.
Nel caso che gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti
industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Corpo forestale dovrà
richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco.
Se necessario il Corpo forestale può anche chiedere la
collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie
di finanza e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.
Art. 6
A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi,
l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è
fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione.
Ove ciò non fosse possibile, l'incendio deve essere segnalato,
col mezzo più rapido disponibile, al più vicino comando del Corpo forestale, o
dei Vigili del fuoco, o dei Carabinieri o di altri Corpi di polizia.
Art. 7
Ai fini della presente legge il Corpo forestale cura la
realizzazione di quanto segue:
a) viali e sbarramenti spezzafuoco di qualsiasi tipo;
b) strade forestali e piste di attraversamento dei beni
silvo-pastorali;
c) torri e posti di avvistamento; apparecchi di segnalazione,
comunicazione e di ricetrasmissione;
d) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili,
relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti di ogni tipo;
e) mezzi di trasporto specie quelli addetti a percorrere strade
e piste di montagna o comunque piste fuori strada;
f) tutti i medicinali necessari al pronto soccorso;
g) viveri ed altri approvvigionamenti ed attrezzature
necessarie per il personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge,
che deve operare lontano dai centri abitati;
h) ogni altro intervento ed opera suggerita anche da nuove
tecniche.
Il Corpo forestale può organizzare con il proprio personale e
durante i periodi di maggiore pericolosità reparti di pronto impiego dotandoli
delle necessarie attrezzature ed equipaggiamento.
Art. 8
Nell'applicazione delle leggi che dispongono finanziamenti di
lavori di rimboschimento ed opere necessarie o comunque miglioramenti del
patrimonio silvo-pastorale degli Enti, la ricostituzione dei boschi distrutti o
danneggiati dal fuoco, dovrà essere considerata azione prioritaria.
Per i beni silvo-pastorali dei privati l'opera di
ricostituzione deve essere svolta dal proprietario, il quale può chiedere allo
scopo la concessione di contributi ai sensi e nella misura prevista dalle leggi
che comunque prevedono contributi per l'impianto e la ricostituzione dei beni
silvo-pastorali.
La Regione può altresì concedere contributi agli Enti
territoriali, Enti pubblici, Consorzi, Cooperative, ecc. per iniziative relative
alla ricostituzione dei beni silvo-pastorali danneggiati e distrutti dal fuoco.
I progetti di rimboschimento o di ricostituzione dei beni sopra
citati debbono prevedere anche la esecuzione e la manutenzione delle opere
necessarie alla prevenzione degli incendi nei boschi.
Tali previsioni devono essere indicate anche nei progetti di
rimboschimento o di ricostituzione dei boschi da attuarsi a carico dello Stato o
delle Regioni ai sensi delle leggi costituzionali che ne dispongono comunque il
finanziamento.
Quando il danno causato da un incendio interessa beni
silvo-pastorali dei Comuni ovvero assume proporzioni rilevanti, la spesa di cui
sopra è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti
direttamente a mezzo del Corpo forestale, il quale assume la temporanea
occupazione dei terreni interessati ai lavori medesimi, a chiunque appartengano,
qualunque ne sia la proprietà, senza corresponsione di alcuna indennità e
dandone soltanto preventiva comunicazione ai proprietari.
Qualora il proprietario non provveda ad iniziare l'opera di
ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco secondo le norme
emanate in merito, entro la fine della stagione silvana successiva a quella in
cui si è verificato il danno, tale opera verrà eseguita dal Corpo forestale che
si sostituisce al proprietario fino alla completa ricostituzione dello stato
primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori
ritenuti necessari con i fondi messi a disposizione della Regione e utilizzando
le provvidenze dello Stato.
Art. 9
Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, lettere a),
b) e c) della presente legge è prevista la spesa di L. 170.000.000 già imputata
al capitolo 192 del bilancio per l'esercizio 1974 - spesa per l'assistenza,
consulenza e propaganda per gli interventi diretti alla prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi.
Per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 3, viene
istituito per l'esercizio 1974 il cap. 192-bis con lo stanziamento di lire
100.000.000 «Spese e contributi per la ricostituzione dei boschi danneggiati o
distrutti dagli incendi» mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo
324 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.
Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito negli
stati di previsione della spesa dei futuri esercizi apposito capitolo con lo
stanziamento di L. 270.000.000.
Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun
esercizio, saranno portate in aumento alla disponibilità dell'esercizio
successivo.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 20, comma 3, L.R.
30 novembre 2000, n. 18.