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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
32
Data
03/09/1974
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli istituti professionali statali. Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 4 del DPR 15- 1- 1972, n. 10 e sull' assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del DPR 14- 1- 1972, n. 3.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord del 5 settembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

[La nomina dei componenti i consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale] (1).

(1)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 2

[Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio di amministrazione, l'assessore regionale alla pubblica istruzione e cultura richiede alle amministrazioni e agli enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo degli istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio di amministrazione, all'assessore competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al presidente della giunta regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'assessore regionale competente nel caso di rinnovo del consiglio, propone al presidente della giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli enti nel precedente consiglio. Il presidente della giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte] (2).

(2)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 3

[I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli istituti, da membri designati dalla giunta regionale, che designa altresì, fra di essi, il presidente del consiglio di amministrazione, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e cultura.

Il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal consiglio nella prima riunione fra i propri membri.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal capo d'istituto, che ha anche voto deliberativo] (3).

(3)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 4

[Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato al presidente del consiglio di amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo consiglio.

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il presidente del consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni] (4).

(4)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 5

[In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il consiglio di amministrazione, il presidente o il vice presidente, in assenza o per legittimo impedimento del presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.

I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del consiglio] (5).

(5)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 6

[Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e cultura, sentita la competente commissione consiliare e su delibera della giunta stessa, dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione, nonché la nomina di un commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un commissario nel caso di istituti di nuova costituzione] (6).

(6)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 7

I provvedimenti di cui all'art. 4, lett. b), c) e d) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione de cultura, previo parere della competente commissione consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'Assessore alla pubblica istruzione e cultura per delega della Giunta regionale.

I pareri dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono facoltativi (7), (8).

(7)  I consorzi di cui al presente comma sono stati soppressi dal titolo II, L.R. 11 ottobre 1978, n. 53;

(8)  Articolo abrogato dall'allegato C, n. 16), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 8

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali trasferite alle Regione ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale (3), sono esercitate dalla Giunta regionale, o per sua delega, dall'Assessore alla pubblica istruzione e cultura. (9)

(9) Vedi anche l’art. 24 della L.R. 12 maggio 1980, n. 42

 

Art. 9

La Giunta regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla pubblica istruzione e cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti professionali, detta istruzione per una regolare e ordinata gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli Istituti professionali, impartisce direttivi agli Istituti medesimi ai fini del necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza scolastica.

 

Art. 10

Il presidente della giunta regionale o, se delegato, l'Assessore alla pubblica istruzione e cultura, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti professionali per il rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

 

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.