Art. 1
[La nomina dei componenti i
consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato, nel rispetto
della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta
con decreto del presidente della Giunta regionale] (1).
(1) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 2
[Non oltre i cinque mesi
precedenti la data di scadenza del Consiglio di amministrazione, l'assessore
regionale alla pubblica istruzione e cultura richiede alle amministrazioni e
agli enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con
l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo
degli istituti.
Le designazioni devono pervenire, non oltre i trenta giorni
precedenti la scadenza del Consiglio di amministrazione, all'assessore
competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al presidente della
giunta regionale per il decreto di nomina.
Qualora gli enti interessati non provvedano alle designazioni
in tempo utile, l'assessore regionale competente nel caso di rinnovo del
consiglio, propone al presidente della giunta per la conferma temporanea le
persone che hanno rappresentato gli enti nel precedente consiglio. Il presidente
della giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno
nuove e diverse proposte] (2).
(2) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 3
[I membri già designati dagli
organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei
decreti istitutivi dei singoli istituti, da membri designati dalla giunta
regionale, che designa altresì, fra di essi, il presidente del consiglio di
amministrazione, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione e cultura.
Il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento, viene eletto dal consiglio nella prima riunione fra i
propri membri.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono
svolte dal capo d'istituto, che ha anche voto deliberativo] (3).
(3) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 4
[Il decreto di nomina è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato al presidente del
consiglio di amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo consiglio.
In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il
presidente del consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni] (4).
(4) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 5
[In caso di dimissioni o di
cessazione della carica per qualunque altra causa di un componente il consiglio
di amministrazione, il presidente o il vice presidente, in assenza o per
legittimo impedimento del presidente, promuove gli atti necessari per la sua
sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.
I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza
del consiglio] (5).
(5) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 6
[Qualora ne sia riconosciuta
la necessità, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore
alla pubblica istruzione e cultura, sentita la competente commissione consiliare
e su delibera della giunta stessa, dispone lo scioglimento del consiglio di
amministrazione, nonché la nomina di un commissario straordinario per il tempo
necessario alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e, comunque, per
un periodo non superiore a sei mesi.
Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un
commissario nel caso di istituti di nuova costituzione] (6).
(6) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 15),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 7
I provvedimenti di cui all'art. 4, lett. b), c) e d) del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono adottati dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione de cultura, previo parere della
competente commissione consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera
b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto
senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati
dall'Assessore alla pubblica istruzione e cultura per delega della Giunta
regionale.
I pareri dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono
facoltativi (7), (8).
(7) I consorzi di cui al presente comma sono stati
soppressi dal titolo II, L.R.
11 ottobre 1978, n. 53;
(8) Articolo abrogato dall'allegato C, n. 16),
L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 8
Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica
a favore degli allievi degli istituti professionali trasferite alle Regione ai
sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa che la materia sia
organicamente disciplinata dalla legislazione regionale (3), sono esercitate
dalla Giunta regionale, o per sua delega, dall'Assessore alla pubblica
istruzione e cultura. (9)
(9) Vedi anche l’art. 24 della
L.R.
12 maggio 1980, n. 42
Art. 9
La Giunta regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla
pubblica istruzione e cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti
previsti in bilancio ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi
degli Istituti professionali, detta istruzione per una regolare e ordinata
gestione amministrativa e contabile dei contributi erogati agli Istituti
professionali, impartisce direttivi agli Istituti medesimi ai fini del
necessario indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di assistenza
scolastica.
Art. 10
Il presidente della giunta regionale o, se delegato,
l'Assessore alla pubblica istruzione e cultura, cura l'esecuzione dei
provvedimenti adottati a norma della presente legge, adotta altresì i
provvedimenti necessari per la vigilanza sugli Istituti professionali per il
rispetto delle norme previste dagli articoli precedenti, firma gli atti della
Regione relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.
Essa entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.