(1) La presente legge è stata abrogata dal primo comma
dell'art. 4, L.R.
11 gennaio 1994, n. 2.
ARTICOLO 1
[La Giunta regionale è
autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell' Unione Italiana Ciechi
operanti in Puglia un contributo annuo di L. 150 milioni per il raggiungimento
delle seguenti finalità anche con mezzi e apparecchiature
proprie:
a) contribuire alla profilassi della cecità, promuovendo
ogni iniziativa organizzativa, assistenziale e divulgativa idonea allo
scopo;
b) promuovere l' istruzione dei ciechi elevandone il
livello culturale, tecnico e professionale;
c) promuovere l' organizzazione del lavoro individuale e
collettivo;
d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme
assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi di
vista;
e) tutelare in ogni campo interessi morali ed economici dei
privi di vista.
ARTICOLO 2
Le
domande per la concessione del contributo previsto dal successivo art. 3 devono
pervenire alla Regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla
seguente documentazione:
a) relazione tecnico - amministrativa del programma che si
intende realizzare durante l' anno, approvato dall' Organo statutario
provinciale dell' Unione Italiana Ciechi;
b) elenco delle apparecchiature che si intendono acquistare
per il raggiungimento delle finalità di cui all' art. 1;
c) resoconto
dell' attività svolta nell' anno precedente, approvata dal medesimo Organo;
d) elenco delle apparecchiature acquistate durante l'
esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.
ARTICOLO 3
Il
contributo annuale previsto dall' art. 1 viene così ripartito fra le cinque
sezioni provinciali
dell’Unione:
a) L. 50.000.000 in parti uguali;
b) L. 50.000.000 in rapporto al numero dei ciechi assistiti
rilevato dai dati forniti dalle competenti Prefetture;
c) L. 50.000.000 in parti uguali.
La
destinazione del fondo indicato alla lettera c) è vincolata a formali specifiche
scelte operate dal Consiglio regionale dell' Unione.
ARTICOLO 4
Per
ottenere il contributo relativo all' anno 1974 le domande devono essere
presentate entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge
corredate della documentazione prevista dallo art. 2.
ARTICOLO 5
All' onere derivante dall' applicazione della presente
legge si farà fronte, per l' esercizio finanziario 1974, mediante istituzione
nel corrispondente bilancio di previsione, del cap.139 bis avente ad oggetto: “
Contributo alle Sezioni Provinciali dell' Unione Italiana
Ciechi”.
A
detto stato di previsione delle spese di bilancio 1974 sono introdotte le
seguenti variazioni:
cap. 139/ bis (nuova istituzione) “ Contributo alle Sezioni
Provinciali dell' Unione Italiana Ciechi” in aumento L.
150.000.000
cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” in diminuzione L.
150.000.000
ARTICOLO 6
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.]
Data a Bari, addì 30 dicembre 1974.
La presente legge è
stata abrogata dal primo comma dell'art. 4, L.R.
11 gennaio 1994, n. 2.