(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
48), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[L' art. 17 della legge
regionale n. 37 del 12 novembre 1974 e' integrato dal seguente
comma:
“Per gli esercizi successivi al
1974 gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio nei limiti
previsti per l' esercizio 1974 “.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto ed entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato A, n. 48), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.