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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
37
Data
12/11/1974
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Provvidenze in favore degli emigrati.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 34, Ediz. Straord. del 23 novembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge, prima modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 5 febbraio 1975, n. 19, è stata successivamente abrogata dal primo comma dell'art. 16, L.R. 23 ottobre 1979, n. 65, dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 15 della menzionata legge.

ARTICOLO 1

[La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e nei limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuino a lavorare fuori della Regione.

ARTICOLO 2

L' iniziativa regionale è diretta:

a) a promuovere studi ed indagini sul fenomeno della emigrazione, nonché la ricerca dei mezzi per contenerlo e per invertirne la tendenza;

b) ad erogare provvidenze per il primo accoglimento al rientro nella Regione degli emigrati e a concorrere nelle spese per il trasporto di salme degli emigrati nei Paesi di origine;

c) a favorire l' acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l' ampliamento della casa da parte degli emigrati;

d) a favorire la prosecuzione degli studi dei figli degli emigrati che abbiano completato  la scuola d' obbligo;

e) ad erogare contributi in caso di malattia e di ricovero ospedaliero ove non intervengano altre forme assistenziali;

f) a potenziare l' attività delle associazioni che operano per l' elevazione morale e materiale degli emigrati e delle loro famiglie.

ARTICOLO 3

L' attività di studio, di documentazione e ricerca e' diretta alla rilevazione dei dati e alla raccolta di informazioni presso gli organi dello Stato, Enti pubblici e privati, alla loro sistematica interpretazione e divulgazione, al fine di determinare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani di programmazione regionale.

Alla realizzazione di questa attività la Regione provvede direttamente, attraverso i competenti uffici di Giunta, oppure conferendo specifici incarichi a istituti di ricerca pubblici e privati.

ARTICOLO 4

Ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per invalidità accertata dai competenti organismi assicurativi, ovvero dopo due anni di assenza, e che versino in stato di bisogno, nonché degli emigrati che dimostrino di aver trovato un definitivo lavoro subordinato od autonomo in uno dei Comuni della Regione, oltre al concorso alle spese sostenute per se stessi e per i propri familiari per il viaggio e per il trasporto delle masserizie, viene assicurato un concorso, per una sola volta, per le spese di prima sistemazione che in ogni caso non potrà superare l' importo di L. 300.000.

I familiari (il coniuge o i parenti di 1° grado) degli emigrati in altre Regioni od all' estero potranno chiedere alla Regione contributi concorsuali per le spese sostenute per il trasporto nei Paesi di origine delle salme dei propri congiunti.

Le istanze per ottenere i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere documentate e dovranno essere presentate ai Sindaci dei Comuni di residenza che con il proprio parere e con ogni altro elemento utile di valutazione dovranno trasmettere il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione può erogare contributi sino ad un massimo di L. 1.000.000 in caso di malattia grave o di ricovero ospedaliero degli emigrati rientrati in Puglia da non più di un anno e sempreché gli stessi non abbiano diritto ad altre forme assistenziali previste da leggi statali.

ARTICOLO 5

Ai lavoratori emigrati da almeno 5 anni che intendano singolarmente o in cooperativa, acquisire, costruire, ricostruire, ampliare la casa del Comune prescelto al rientro, possono essere assegnati contributi “una tantum” a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale della realizzazione dell' opera.

Il contributo, che è versato a lavori ultimati, viene erogato solo se la casa ha le caratteristiche di quelle previste per l' edilizia non di lusso.

Le domande documentate con il certificato di abitabilità dovranno pervenire alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

Non possono ottenere contributi, i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano coniuge proprietario di un appartamento.

ARTICOLO 6

I figli dei lavoratori emigrati che frequentino la scuola Media Superiore possono concorrere all' assegnazione di n. 400 borse di studio per l' intero corso di studi di L. 150.000 ciascuna.

I figli dei lavoratori emigrati che frequentano l' Università possono concorrere all' assegnazione di n. 50 borse di studio annuali di L. 500.000 ciascuna.

Le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze statali.

Possono aspirare al beneficio tutti gli studenti che si trovino nelle condizioni previste dalle norme statali in materia, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma.

I concorsi per l' assegnazione delle borse di studio verranno espletati con le modalità che saranno fissate con le procedure di cui al successivo art. 13.

ARTICOLO 7

Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi finanziari per lo sviluppo dei compiti di istituto (assistenza, formazione sociale e culturale, addestramento professionale, convegni, ecc.).

I contributi sono erogati sulla base dei programmi preventivamente presentati entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminati dal Comitato di cui all' art. 11.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni dovranno presentare alla Regione il consuntivo dell' attività svolta nell' anno precedente e documentare l' utilizzo dei fondi messi a disposizione.

ARTICOLO 8

Per l' attuazione dei compiti di cui alla presente legge sono istituiti presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell' emigrazione ed il suo Comitato.

ARTICOLO 9

La Consulta regionale dell' emigrazione è composta da:

a) dieci sindaci, due per provincia, designati dalla sezione ANCI regionale pugliese;

b) cinque rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democratiche a carattere nazionale e regionale che operano nella Regione a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

c) cinque emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto b);

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) quattro rappresentanti degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie che operano in campo nazionale ed estero;

f) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;

g) un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro.

Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati.

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

E' membro di diritto della Consulta l' Assessore preposto ai servizi sociali con funzioni di Presidente.

Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

ARTICOLO 10

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

ARTICOLO 11

La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri.

Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta.

ARTICOLO 12

La Consulta regionale dell' emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno della emigrazione nella causa e negli effetti che essa determina nella economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all' estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene alle attività di sua competenza;

b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socioeconomici della Regione, del Mezzogiorno e dell' intero territorio nazionale;

c) segnala l' opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce la adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie nell' ambito della competenza regionale;

d) segnala l' opportunità di convocare conferenze sui problemi dell' emigrazione anche in collegamento con le altre Regioni e col Ministero degli Affari Esteri;

e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all' estero e degli emigrati interni, negli Enti ed organismi che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell' emigrazione;

f) propone iniziative tendenti ad assicurare l' effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati;

g) nomina con voto limitato a quattro i membri del Comitato;

h) formula proposte al riguardo sull' impiego dei risparmi formati con le rimesse dei lavoratori emigrati.

ARTICOLO 13

Il Comitato propone alla Giunta regionale, su conforme parere della Consulta, l' adozione di provvedimenti in ordine a:

a) concorso alle spese di viaggio e al trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che almeno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella regione;

b) concorso alle spese di prima sistemazione;

c) contributi “ una tantum “  per l' acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l' ampliamento della casa;

d) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole secondarie superiori e universitarie;

e) contributi alle associazioni a favore degli emigrati e loro familiari.

Entro un mese dal suo insediamento il Comitato proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le provvidenze previste dalla presente legge.

ARTICOLO 14

La concessione delle provvidenze e la attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, sono disposte dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore competente, su conforme parere della Giunta, sentiti il Comitato e la Consulta per quanto di rispettiva competenza.

ARTICOLO 15

Ai componenti della Consulta e del Comitato ad eccezione del Presidente, e' corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia.

La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario.

Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese.

ARTICOLO 16

Per l' espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l' assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Sociali, l' Ufficio per i problemi dell' emigrazione il cui organico è' costituito da:

1 Dirigente,

2 Funzionari direttivi,

3 Collaboratori,

4 Assistenti.

ARTICOLO 17(2)

[Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si farà fronte per l' anno 1974 mediante l' introduzione nello stato di previsione della spesa del bilancio delle seguenti variazioni:

cap. 324/ 2 “ Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione “  (in diminuzione) L. 500.000.000

cap. 161/ bis “ Interventi in favore degli emigrati “ (di nuova istituzione- in aumento) L. 500.000.000 così articolato:

art. 1 “ Studi ed indagini sul fenomeno dell' emigrazione” L. 15.000.000

art. 2 “ Interventi assistenziali per il primo accoglimento nella Regione degli emigrati, contributi per l' assistenza sanitaria e concorso per spese di trasporto salme” L. 130.000.000

art. 3 “ Contributi per l' acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l' ampliamento della casa da parte dei lavoratori emigrati “ L. 240.000.000

art. 4 “ Borse di studio per i figli degli emigrati che frequentino la scuola media di secondo grado “ L. 60.000.000

art. 5 “ Borse di studio per i figli degli emigrati che frequentino l' Università “  L. 25.000.000

art. 6 “ Contributi alle associazioni che operano a favore degli emigrati e loro famiglie “ L. 20.000.000

art. 7 “ Spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato “ L. 10.000.000 ]

(2) il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 1 della L.R.. 5 febbraio 1975, n. 19 che è stata successivamente abrogata dalla L.R.. 13 agosto 1998, n. 28.

             Data a Bari, addì 12 novembre 1974

 La presente legge, prima modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 5 febbraio 1975, n. 19, è stata successivamente abrogata dal primo comma dell'art. 16, L.R. 23 ottobre 1979, n. 65, dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 15 della menzionata legge che è stata a sua volta abrogata dall’art. 14 della l.r. 11 dicembre 2000, n. 23