La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 60), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Al presidente ed ai
componenti delle commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di
presenza in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.
Al segretario della commissione è dovuta l'indennità in ragione
di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.
L'indennità di cui ai commi precedenti non compete ai
dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali nei confronti dei
quali, in virtù di provvedimenti legislativi, risulti applicata
l'onnicomprensività del trattamento economico.
Art. 2
Ai componenti delle commissioni che risiedono fuori del
capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto
dall'art. 3 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23.
Ai fini dell'applicazione della predetta legge i componenti
delle commissioni estranei all'amministrazione statale, regionale e degli altri
enti locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la
Regione.
È inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo
della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della
legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23.
In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma,
ai componenti delle commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto
sarà liquidata la somma di L. 40 a chilometro.
Art. 3
Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge,
prevista per il 1974 in L. 50.000.000, si farà fronte con le disponibilità di
cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
1974:
Cap. 30 - Spese per il funzionamento di consigli comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso delle spese, ai componenti estranei all'amministrazione
regionale (spesa obbligatoria) |
L. |
20.000.000 |
Cap. 58 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
2.000.000 |
Cap. 65 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
400.000 |
Cap. 105 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
5.000.000 |
Cap. 162 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
2.000.000 |
Cap. 184 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
500.000 |
Cap. 197 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
10.000.000 |
Cap. 213 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
5.335.000 |
Cap. 222 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed
il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale
(spesa obbligatoria) |
» |
600.000 |
Cap. 246 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine |
» |
4.165.000 |
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Totale |
L. |
50.000.000 |
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La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio
finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.
Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con
stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del
presente articolo.
La Giunta regionale è autorizzata per gli anni successivi a
provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di
spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine. ]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato A, n. 60), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.