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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
27
Data
24/03/1975
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Norme per la corresponsione delle indennita' dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia n. 10. Ediz. Straord. del 25 marzo 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 60), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Al presidente ed ai componenti delle commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.

Al segretario della commissione è dovuta l'indennità in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.

L'indennità di cui ai commi precedenti non compete ai dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali nei confronti dei quali, in virtù di provvedimenti legislativi, risulti applicata l'onnicomprensività del trattamento economico.

 

Art. 2

Ai componenti delle commissioni che risiedono fuori del capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dall'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23.

Ai fini dell'applicazione della predetta legge i componenti delle commissioni estranei all'amministrazione statale, regionale e degli altri enti locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la Regione.

È inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23.

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sarà liquidata la somma di L. 40 a chilometro.

 

Art. 3

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in L. 50.000.000, si farà fronte con le disponibilità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974:

Cap. 30 - Spese per il funzionamento di consigli comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

L.

20.000.000

Cap. 58 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

2.000.000

Cap. 65 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

400.000

Cap. 105 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

5.000.000

Cap. 162 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

2.000.000

Cap. 184 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

500.000

Cap. 197 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

10.000.000

Cap. 213 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

5.335.000

Cap. 222 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei all'amministrazione regionale (spesa obbligatoria)

»

600.000

Cap. 246 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

»

4.165.000

 

 

 

Totale

L.

50.000.000

 

 

 

 

 

 

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del presente articolo.

La Giunta regionale è autorizzata per gli anni successivi a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. ]

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 60), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.