(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B
80), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Alle imprese private in
quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici
servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1975, possono essere
concessi contributi dalla Regione.
Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel
caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo
connesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
Art. 2
I contributi saranno erogati entro i limiti di spesa di cui al
successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 150 per autobus/km
per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 140 per autobus/km per le
ditte che hanno oltre 50 dipendenti.
Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto
della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a
tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano
assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionale, provinciale, aziendali e le leggi
sociali.
Art. 3
Ai fini della determinazione dei contributi, sono escluse le
percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.
Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni
approvate dalla giunta regionale per l'analogo contributo relativo all'anno
1974 in
applicazione della legge
regionale 25 gennaio 1975, n. 14.
Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della
corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura
massima di L. 30 per km di percorrenza.
Art. 4
Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire
900 milioni.
Art. 5
All'onere di lire 900 milioni derivante dall'attuazione della
presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando le
disponibilità del cap. 191: "Erogazione di contributi straordinari agli
esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione" dello stato di
previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.
La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la
presente legge sarà perfezionata.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione] .
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato B 80), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.