(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A
48), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per le finalità di cui agli
articoli 6, 8 e 9 della legge
regionale 3 settembre 1974, n. 33, concernente: "Interventi in
favore della cooperazione e dell'associazionismo" è autorizzata anche per
l'esercizio finanziario 1976 la spesa complessiva di lire 515.000.000.
Alla copertura dell'onere si provvede con lo stanziamento di
cui al cap. 146 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1976.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione] .