(1) Legge era stata abrogata dall’art. 22
della l.r.
31 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina
degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione”
che a sua volta è stata abrogata dall’art. 30 della
l.r.
12 agosto 1988, n. 23 “Disciplina organica
degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione”, che
ha disciplinato la materia.
Art. 1
Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di
sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell'art. 17 dello
Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall'art. 117 della
Costituzione, è istituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta
regionale della cooperazione ed associazionismo.
Art. 2
La Consulta regionale è composta:
a) dall'Assessore competente - Presidente;
b) da cinque rappresentanti dell'A.G.C.I.(Associazione generale
cooperative italiane);
c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione
cooperative italiane);
d) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega nazionale
cooperatrice mutue);
e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione nazionale
cooperative agricole);
f) da un rappresentante, designato dall'Unione regionale delle
camere di commercio;
g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria
dell'Università di Bari;
h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di economia e
commercio dell'Università di Bari;
i) da un rappresentante, designato dalla facoltà ingegneria
dell'Università di Bari;
l) da un rappresentante, designato dalla facoltà giurisprudenza
dell'Università di Bari;
m) da un rappresentante della direzione marittima regionale;
n) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro.
Esplica la funzione di segretario un funzionario
dell'Assessorato competente.
Art. 3
La Consulta regionale ha i seguenti compiti:
a) proporre all'assessorato competente tutti quei
provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al
consolidamento delle forme cooperative;
b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui
regolamenti in materia di cooperazione;
c) concordare con l'assessorato competente i modi e i tempi
delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;
d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di
sovvenzioni secondo quanto previsto all'art. 12 della presente legge;
e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di
cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o
sottoposte al suo esame dall'assessore competente.
La Consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi
settori dell'attività cooperativa.
Art. 4
La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato tecnico composto
dall'Assessore presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di
cui alle lettere b), c), d) dell'art. 2, e da un rappresentante di cui alla
lettera e) dell'art. 2.
Esplica le funzioni di segretario il segretario della consulta.
Il Comitato tecnico svolge i compiti che ad esso vengono
delegati dalla Consulta.
Art. 5
La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta
ogni tre mesi e quant'altre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà
opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un assessore o di un terzo dei
componenti.
Il Comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.
Ai membri della Consulta e del Comitato tecnico spetta un
gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme
legislative di disciplina generale della materia.
Art. 6
La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale
alle organizzazioni regionali delle cooperative di cui alle lettere b), c), d)
ed e) dell'art. 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella
Regione.
Tale sovvenzione è disposta per lo svolgimento di iniziative
volte alla promozione cooperativa, alla formazione, dei quadri dirigenti,
intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di
studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società
cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della
cooperazione.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere
sovvenzioni alle predette associazioni cooperative per la partecipazione a
convegni, congressi; seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi
indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per
l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e comunicazione
cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo
della cooperazione in Puglia (1).
(1) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 1, L.R.
25 agosto 1976, n. 20.
Art. 7
La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello
stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative
di cui all'art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in
misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre
dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.
Art. 8
L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui all'art. 1
della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società
cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall'art. 117 della
Costituzione (2).
(2) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 1, L.R.
25 agosto 1976, n. 20.
Art. 9
L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere
spese dirette per:
l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di
studio;
la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;
l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;
la stampa e la propaganda cooperativa;
ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della
cooperazione (3).
(3) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'art. 1, L.R.
25 agosto 1976, n. 20.
Art. 10
Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 6 della presente
legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30
settembre di ogni anno all'assessorato competente della Regione.
La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e
dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a
norma dell'art. 6 indicato al primo comma.
Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere
considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi
e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla
realizzazione del programma presentato.
Art. 11
Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle
sovvenzioni previste all'art. 8 della presente legge debbono presentare entro il
30 giugno di ogni anno, domanda all'assessorato regionale competente, allegando
i seguenti documenti:
a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della
cooperativa nel Registro prefettizio;
c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;
d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente
approvato dall'assemblea, se si tratta di organismi già operanti;
e) elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica,
legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione,
quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.
Art. 12
Per l'anno 1974 le domande di cui agli articoli 10 ed 11
dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.
Art. 13
La Giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta
regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva
il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei
fondi stanziati in bilancio.
Art. 14
Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari
delle sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 8 dovranno presentare entro i tre
mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata
relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una
dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.
Art. 15
Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente
legge spetta all'assessorato competente.
In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o
nell'adempimento degli obblighi assunti la Giunta regionale adotta i
provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.
Art. 16
Per le finalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente
legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa
annua complessiva di L. 515.000.000.
Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione
per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista
per l'esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nel
bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975.
Lo stanziamento non utilizzato nell'esercizio 1974 può essere
utilizzato nell'esercizio 1975.
Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta regionale per
la cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con
cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.
Il Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore
della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione.