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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
33
Data
03/09/1974
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Interventi in favore della Cooperazione e dell' Associazionismo.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord del 5 settembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

 (1) Legge era stata abrogata dall’art. 22 della l.r. 31 luglio 1979, n. 49 “Nuova disciplina degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della Cooperazione” che  a sua volta  è stata abrogata dall’art. 30 della l.r. 12 agosto 1988, n. 23 “Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione”, che ha disciplinato la materia.

 

Art. 1

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative ed associative in attuazione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Puglia nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, è istituita, presso l'Assessorato competente, la Consulta regionale della cooperazione ed associazionismo.

 

Art. 2

La Consulta regionale è composta:

a) dall'Assessore competente - Presidente;

b) da cinque rappresentanti dell'A.G.C.I.(Associazione generale cooperative italiane);

c) da cinque rappresentanti della C.C.I. (Confederazione cooperative italiane);

d) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega nazionale cooperatrice mutue);

e) da due rappresentanti della F.N.C.A. (Federazione nazionale cooperative agricole);

f) da un rappresentante, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;

g) da un rappresentante, designato dalla facoltà di agraria dell'Università di Bari;

h) da un rappresentante, designato dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari;

i) da un rappresentante, designato dalla facoltà ingegneria dell'Università di Bari;

l) da un rappresentante, designato dalla facoltà giurisprudenza dell'Università di Bari;

m) da un rappresentante della direzione marittima regionale;

n) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro.

Esplica la funzione di segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

 

Art. 3

La Consulta regionale ha i seguenti compiti:

a) proporre all'assessorato competente tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

b) esprimere parere sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti in materia di cooperazione;

c) concordare con l'assessorato competente i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dalla amministrazione regionale;

d) esprimere pareri sui piani regionali di concessione di sovvenzioni secondo quanto previsto all'art. 12 della presente legge;

e) esprimere parere su tutte le questioni in materia di cooperazione per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti o sottoposte al suo esame dall'assessore competente.

La Consulta potrà avvalersi dell'opera di esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa.

 

Art. 4

La Consulta nomina, nel suo seno, un Comitato tecnico composto dall'Assessore presidente e da due rappresentanti per ciascuna Associazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 2, e da un rappresentante di cui alla lettera e) dell'art. 2.

Esplica le funzioni di segretario il segretario della consulta.

Il Comitato tecnico svolge i compiti che ad esso vengono delegati dalla Consulta.

 

Art. 5

La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant'altre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un assessore o di un terzo dei componenti.

Il Comitato tecnico si riunisce non più di due volte al mese.

Ai membri della Consulta e del Comitato tecnico spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura che sarà fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.

 

Art. 6

La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni regionali delle cooperative di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione, dei quadri dirigenti, intermedi ed ausiliari alla organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle predette associazioni cooperative per la partecipazione a convegni, congressi; seminari, viaggi di studio utili per la conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione; per l'organizzazione di manifestazioni e di attività di propaganda e comunicazione cooperativa nonché per ogni altra iniziativa riconosciuta utile allo sviluppo della cooperazione in Puglia (1).

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 agosto 1976, n. 20.

 

Art. 7

La sovvenzione ordinaria è corrisposta per il 40% dello stanziamento annuale in parti uguali fra tutte le organizzazioni di cooperative di cui all'art. 6 e per il restante 60% sempre fra le stesse organizzazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti ad ogni associazione.

 

Art. 8

L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è anche autorizzata a concedere sovvenzioni a società cooperative e consorzi che operino nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione (2).

 

(2)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 agosto 1976, n. 20.

 

Art. 9

L'amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

la partecipazione a rassegne, esposizioni, concorsi;

l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;

la stampa e la propaganda cooperativa;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione (3).

(3)  Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 agosto 1976, n. 20.

 

Art. 10

Per ottenere le sovvenzioni previste dall'art. 6 della presente legge le organizzazioni cooperative sono tenute a presentare domanda entro il 30 settembre di ogni anno all'assessorato competente della Regione.

La domanda dovrà essere corredata dal programma di attività e dal preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 6 indicato al primo comma.

Nel preventivo di cui al comma precedente potranno essere considerate le spese generali di organizzazione, quelle per l'acquisto di mezzi e di attrezzature e quelle per il personale dipendente necessario alla realizzazione del programma presentato.

 

Art. 11

Le società cooperative ed i consorzi, per beneficiare delle sovvenzioni previste all'art. 8 della presente legge debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda all'assessorato regionale competente, allegando i seguenti documenti:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della prefettura comprovante l'iscrizione della cooperativa nel Registro prefettizio;

c) certificato di iscrizione al B.U.S.A.;

d) copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea, se si tratta di organismi già operanti;

e) elenco delle spese sostenute per l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale per le quali si chiede la sovvenzione, quando si tratti di sodalizi cooperativi di prima costituzione.

 

Art. 12

Per l'anno 1974 le domande di cui agli articoli 10 ed 11 dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13

La Giunta regionale, tenuto conto del parere della consulta regionale della cooperazione e della competente commissione consiliare approva il piano di concessione delle sovvenzioni in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati in bilancio.

 

Art. 14

Le organizzazioni, le cooperative ed i consorzi beneficiari delle sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 8 dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura della attività finanziata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione data alla sovvenzione.

 

Art. 15

Il controllo sull'impiego delle somme a norma della presente legge spetta all'assessorato competente.

In caso di accertata irregolarità dell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per il recupero delle somme erogate.

 

Art. 16

Per le finalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa annua complessiva di L. 515.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 324/2. - Fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione)

L.

515.000.000

 

Cap. 161-ter. - Sovvenzioni alle società cooperative e consorzi per i fini di cui all'art. 8 della presente legge (in aumento - nuova istituzione)

L.

460.000.000

 

Cap. 161-quater. - Spesa diretta per iniziative idonee allo sviluppo della cooperazione: convegni, conferenze, rassegne, borse di studio, stampa e propaganda di cui all'art. 9 della presente legge

L.

15.000.000

 

Cap. 161-quinquies. - Sovvenzioni alle organizzazioni regionali delle cooperative delle associazioni nazionali di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 per i fini di cui all'art. 6 della presente legge

L.

40.000.000

 

 

 

 

 

Per le finalità innanzi dette e nei limiti della spesa prevista per l'esercizio finanziario 1974 analoghi stanziamenti saranno disposti nel bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario 1975.

Lo stanziamento non utilizzato nell'esercizio 1974 può essere utilizzato nell'esercizio 1975.

 

Art. 17

Entro tre mesi dal suo insediamento la Consulta regionale per la cooperazione, proporrà alla Giunta i criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte le sovvenzioni previste dai precedenti articoli.

Il Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approverà il relativo regolamento di attuazione.