(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
83), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Alle imprese private, in
quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici
servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1976, possono essere
accordati contributi dalla Regione.
Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel
caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31
dicembre 1976 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo
concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni].
Art. 2
[I contributi saranno erogati
entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata
in L. 190 per autobus/km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 180
per autobus/km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.
Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto
della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a
tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano
assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali] .
Art. 3
[Ai fini della determinazione
dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in
subappalto.
Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni
approvate dalla Giunta regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1975
in applicazione della legge
regionale 25 gennaio 1975, n. 14.
Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della
corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura
massima di L. 40 per km di percorrenza] .
Art. 4
[Per l'erogazione dei
contributi è autorizzata la spesa di lire 900 milioni] .
Art. 5
[All'onere di lire 900 milioni
derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si
provvede utilizzando le disponibilità del cap. 179: "Erogazione di contributi
straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione"
dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario
medesimo].