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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
5
Data
17/03/1977
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Interventi creditizi in favore della cooperazione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 17 del 22 marzo 1977.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera n), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.

Art. 1

[A favore delle cooperative di produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.

Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.

Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del prodotto conferito, assumendosi a base per la determinazione dello stesso il prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti] .

 

Art. 2

[Le operazioni creditizie di cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni].

 

Art. 3

 

[Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che sarà previsto nel bilancio di previsione 1977 e negli esercizi successivi.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera n), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.