(1) La presente
legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera n), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.
Art. 1
[A favore delle cooperative di
produttori agricoli, loro consorzi e delle associazioni di produttori
giuridicamente riconosciute che contraggono prestiti per la corresponsione di
acconti ai soci conferenti, la Regione concede un contributo fino alla misura
massima del 10% annuo delle somme ottenute a prestito.
Tale contributo deve essere commisurato in modo che a carico
dei beneficiari resti un tasso di interesse non inferiore a quello agevolato
fissato per i prestiti di esercizio ai sensi della vigente legislazione statale.
Il concorso regionale viene concesso per prestiti di durata non
superiore ad un anno e per un ammontare non superiore all'80% del valore del
prodotto conferito, assumendosi a base per la determinazione dello stesso il
prezzo di orientamento comunitario dei singoli prodotti] .
Art. 2
[Le operazioni creditizie di
cui alla presente legge godono dei privilegi di cui agli artt. 8 e seguenti
della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni].
Art. 3
[Agli oneri derivanti
dall'attuazione degli interventi previsti della presente legge, si farà fronte
con lo stanziamento che sarà previsto nel bilancio di previsione 1977 e negli
esercizi successivi.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione] .
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera n), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.