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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
21
Data
12/08/1977
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Norme per la determinazione della diaria per i consiglieri e il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all' estero.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 59 del 16 agosto 1977
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

Art. 1

[Ai Consiglieri della Regione Puglia, che si rechino in missione all'estero, saranno corrisposte le diarie indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo di personale, nella tabella 13 annessa al decreto del Ministro per il Tesoro del 2 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 aprile 1976, n. 106] (1).

(1)  Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

 

 

Art. 2

[Ai fini della determinazione della misura netta della diaria i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al gruppo 2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato all'art. 1 della presente legge.

Agli stessi fini i Consiglieri e gli Assessori regionali sono equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella] (2).

(2)  Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

 

Art. 3

[Nel caso che dai competenti organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle diarie di cui alla Tabella B, tali variazioni si estenderanno automaticamente ai consiglieri della Regione Puglia] (3).

(3)  Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

 

Art. 4

Al personale dipendente della Regione che effettua missioni all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro per il Tesoro 3 marzo 1976, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo seguente:

Al gruppo 4°

i livelli retributivi

7° e 6°

 

Al gruppo 5°

i livelli retributivi

5° e 4°

 

Al gruppo 6°

il livello retributivo

 

Al gruppo 7°

il livello retributivo

 

Al gruppo 8°

il livello retributivo

 

 

 

 

 

Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al precedente art. 3.

 

Art. 5

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 nonché ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.