Art. 1
[Ai Consiglieri della Regione
Puglia, che si rechino in missione all'estero, saranno corrisposte le diarie
indicate in valuta estera, con riferimento a ciascun paese e a ciascun gruppo
di personale, nella tabella 13 annessa al decreto del Ministro per il Tesoro
del 2 marzo 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
22 aprile 1976, n. 106] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 9, L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 2
[Ai fini della determinazione
della misura netta della diaria i Presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale sono considerati come assimilati al personale statale di cui al
gruppo 2° della tabella A annessa al decreto ministeriale richiamato all'art. 1
della presente legge.
Agli stessi fini i Consiglieri e gli Assessori regionali sono
equiparati al personale di cui al gruppo 3° della suindicata tabella] (2).
(2) Articolo abrogato dall'art. 9, L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 3
[Nel caso che dai competenti
organi statali siano in futuro apportate variazioni alle misure nette delle
diarie di cui alla Tabella B, tali variazioni si estenderanno automaticamente
ai consiglieri della Regione Puglia] (3).
(3) Articolo abrogato dall'art. 9, L.R.
28 gennaio 1998, n. 5.
Art. 4
Al personale dipendente della Regione che effettua missioni
all'estero spetta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di
trasferta corrispondente a quella indicata nel decreto del Ministro per il
Tesoro 3 marzo 1976, equiparandosi i sette livelli retributivi nel modo
seguente:
Al gruppo 4°
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i livelli retributivi
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7° e 6°
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Al gruppo 5°
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i livelli retributivi
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5° e 4°
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Al gruppo 6°
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il livello retributivo
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3°
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Al gruppo 7°
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il livello retributivo
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2°
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Al gruppo 8°
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il livello retributivo
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1°
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Anche al personale è applicabile la disposizione di cui al
precedente art. 3.
Art. 5
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà
fronte con gli stanziamenti contenuti ai capitoli 1, 6 e 38 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1977 nonché ai corrispondenti capitoli
degli esercizi finanziari successivi.