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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
32
Data
28/10/1977
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Istituzione dell' Ente Regionale di sviluppo agricolo della Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 81 del 17 novembre 1977
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

(1)  L'Ente regionale di sviluppo agricolo pugliese (E.R.S.A.P.), istituito con l'art. 1 della presente legge, è stato soppresso dall'art. 35, primo comma, L.R. 19 giugno 1993, n. 9. La presente legge, già modificata dall'art. 5, L.R. 5 aprile 1982, n. 14, dal primo comma dell'art. 3, L.R. 4 giugno 1984, n. 31 e dal primo comma lettera d), dell'art. 47, L.R. 4 maggio 1985, n. 25, è stata abrogata (ad eccezione dell'art. 1) dal primo comma dell'art. 23, L.R. 11 marzo 1988, n. 11 e, successivamente, dall'allegato B, n. 1), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 (giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. II, sent. n. 2372 del 09-03-1988,

Donnaloia c. Di Fonzo (rv 458159).

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 1118 del 08-10-1988, Pezzolla Orazio c.

 Ente regionale di sviluppo agricolo Puglia e Laneve Angelo (p.d. 881199).

 

 

 

Art. 1

[È istituito l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia con sede in Bari.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha competenza sull'intero territorio regionale e svolge - sulla base delle direttive della Regione - le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge] (2).

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 1, L.R. 13 agosto 1998, n. 28. Precedentemente l'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 1, era stato già abrogato dal primo comma dell'art. 23, L.R. 11 marzo 1988, n. 11.