(1) L'Ente regionale di sviluppo agricolo pugliese
(E.R.S.A.P.), istituito con l'art. 1 della presente legge, è stato soppresso
dall'art. 35, primo comma, L.R.
19 giugno 1993, n. 9. La presente legge,
già modificata dall'art. 5, L.R.
5 aprile 1982, n. 14, dal primo comma
dell'art. 3, L.R.
4 giugno 1984, n. 31 e dal primo comma
lettera d), dell'art. 47, L.R.
4 maggio 1985, n. 25, è stata abrogata
(ad eccezione dell'art. 1) dal primo comma dell'art. 23, L.R.
11 marzo 1988, n. 11 e, successivamente,
dall'allegato B, n. 1), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. II, sent. n. 2372 del 09-03-1988,
Donnaloia c. Di Fonzo (rv 458159).
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 1118 del 08-10-1988, Pezzolla Orazio c.
Ente regionale di
sviluppo agricolo Puglia e Laneve Angelo (p.d. 881199).
Art. 1
[È istituito l'Ente regionale
di sviluppo agricolo della Puglia con sede in Bari.
L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
L'Ente ha competenza sull'intero territorio regionale e svolge
- sulla base delle direttive della Regione - le funzioni e i compiti attribuiti
dalla presente legge] (2).
(2) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
1, L.R.
13 agosto 1998, n. 28. Precedentemente
l'intero testo della presente legge, ad eccezione dell'art. 1, era stato già
abrogato dal primo comma dell'art. 23, L.R.
11 marzo 1988, n. 11.