1. Sono autorizzati l'accertamento e la
riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché
delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'anno
finanziario 1993, rispettivamente in lire 23.504.162.485.501 e in lire
27.572.542.747.173, al netto della presunta giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio pari a lire 35.400.000.000, giusta lo stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge. (2)
Art. 2
Stato di previsione della
spesa
1. Sono autorizzati per l'esercizio
finanziario 1993 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e le
norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire
22.462.829.852.425 e in lire 27.607.942.747.173, giusta lo stato di previsione
delle spese ammesso alla presente legge.
2. Il disavanzo di amministrazione, derivante
dagli esercizi precedenti, applicato al presente bilancio e da finanziare, così
come meglio specificato al successivo art. 15, mediante la contrazione di mutuo
con la Cassa DD.PP. nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge 19 marzo
1993, n. 68, è determinato in lire 1.041.332.633.076 e viene iscritto, in
termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della
spesa. (3)
Quadro generale
riassuntivo
1. È approvato il quadro generale riassuntivo
del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993
allegato alla presente legge.
Art. 4
Elenco delle spese
obbligatorie
1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi
dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese elencate
nell'allegato alla presente legge.
Art. 5
Fondo di riserva di
cassa
1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è
determinato per l'anno 1993 in lire 893.961.896.540 ed è iscritto al capitolo 11
10020.
Art. 6
Bilancio pluriennale
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti
dell'art.
6
della
L.R.
30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio
pluriennale per il triennio 1993/1995 nelle risultanze di cui al quadro di
previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla
presente legge.
Art. 14
Servizi sociali
1. Il fondo regionale per le spese
socio-assistenziali è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta
regionale sulla base dei criteri indicati al secondo e terzo comma dell'art.
11
della
L.R.
17 aprile 1990, n. 11.
2. È istituito il capitolo 0784015 con la
dotazione di lire 10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma
di interventi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella
sanitaria in favore della popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione è
destinato ai Comuni capoluoghi di Provincia.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al
precedente comma.
Mutui per il risanamento della
situazione debitoria della Regione al 31 dicembre 1990
[... ]. (4)
Autorizzazione contrazione mutuo con la
Cassa DD.PP.
1. La Giunta regionale, a termini del 5° comma
dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata a contrarre con
la Cassa DD.PP. mutuo decennale al tasso di riferimento praticato dalla stessa
Cassa per il consolidamento delle annualità dovute per l'esercizio finanziario
1993.
2. Al pagamento delle rate di ammortamento, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvederà con apposito stanziamento nel
bilancio 1994 e nei bilanci successivi per tutta la durata dell'ammortamento.
Voci di spesa del
disavanzo
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà alla 1ª Commissione
consiliare permanente una relazione contenente l'analisi settoriale delle voci
di spesa che costituiscono l'ammontare globale del disavanzo.
2. La relazione di cui al precedente comma
deve elencare analiticamente gli impegni di spesa assunti a favore di terzi, che
si sono tradotti in obbligazioni in quanto oneri certi ed esigibili a carico
della finanza regionale, fornendo anche una proposta di eventuale revoca degli
impegni che non hanno determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.
3. La Giunta regionale ed ogni altro centro di
spesa della Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
alla presentazione della relazione di cui al presente articolo, non devono
assumere alcun provvedimento di liquidazione sugli impegni di spesa afferenti
alle voci di cui al precedente articolo 15 che non abbiano già prodotto crediti
certi ed esigibili.
Divieto proroghe tacite di contratti e
convenzioni
1. I contratti e le convenzioni stipulati
dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, operativi alla data di entrata
in vigore della presente legge, cessano alla scadenza contrattuale senza
possibilità di ulteriore proroga tacita.
2. Il competente Ufficio Contratti
dell'Assessorato AA.GG. curerà la disdetta di tutti i rapporti entro i tempi
contrattuali.
3. La presente normativa deve considerarsi in
vigore per tutto il triennio 1993-1995.
Divieto automatismi di
spesa
1. Nelle more del riesame di tutta la
legislazione regionale, al fine di contenere in ogni caso le spese agli
effettivi stanziamenti di bilancio, le norme comportanti automatismi di spesa
devono intendersi non più operanti.
Art. 22
Insufficienza degli stanziamenti di
cassa
1. Il prelevamento di somme dal fondo di cui
all'art. 5 della presente legge e la loro iscrizione in aumento dei vari
capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono
disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta
quanto disposto dell'art. 41 della legge di contabilità regionale.
Modifica art. 13 L.R. 3 luglio 1989, n.
10
Modifica art. 20 L.R. 30 maggio 1977,
n. 17
[1. ...] (5)
(5) Articolo
abrogato dall'art. 15,
comma 1, n. 16), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di in vigore della legge di
approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Il presente articolo sostituiva
il quinto comma dell'art. 20,
L.R.
30 maggio 1977, n. 17, abrogata anch'essa dal suddetto art. 15.
Rimodulazione P.O.P.
1. La Giunta regionale in sede di
rimodulazione del P.O.P. e P.I.M. è autorizzata a reiscrivere nel bilancio
corrente le economie accertate anche sulle quote 1992 e precedenti. (6)
Contenimento costi
1. I competenti assessorati dovranno adottare
o proporre ogni utile iniziativa idonea ad assicurare, in ogni caso, il
contenimento dei costi dei vari servizi entro gli stanziamenti di bilancio.
TITOLO II
Misure urgenti in materia di
risanamento finanziario
Capo I - Organizzazione
dell'Assessorato bilancio e ragioneria
Rinviato dal Governo
Capo II - Sanità
Rinviato dal Governo
Farmacie convenzionate
2. È pertanto attribuito, con decorrenza 1°
luglio 1993, alle Unità sanitarie locali di cui all 'articolo 30 della presente
legge, il pagamento diretto delle competenze dovute alle farmacie convenzionate,
mediante utilizzazione della quota parte del Fondo sanitario nazionale.
3. La Giunta regionale procederà al pagamento
diretto, in forma centralizzata, delle competenze di cui sopra maturate sino
alla data del 30 giugno 1993.
Vincolo di destinazione delle quote del
F.S.N.
1. Le quote attribuite alle Unità sanitarie
locali in sede di riparto del Fondo sanitario regionale per le singole voci di
spesa di cui all'art. 13 della presente legge non possono essere utilizzate per
il pagamento di spese diverse da quelle a cui sono assegnate.
2. La Giunta regionale, in sede di
provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una sola unità
sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria
convenzionata e farmaceutica. (7)
3. L'eventuale cambio di destinazione dovrà
essere autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta regionale che vi provvederà
con apposito atto deliberativo.
1. La Regione promuove la mobilità del
personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della
normativa statale vigente.
3. Nelle aziende con più di 25 dipendenti,
pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti
nelle arie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi
accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla
riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità
lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà
accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.
Rinviato dal Governo.
Rinviato dal Governo.
2. Le funzioni di liquidazione dell'Ente sono
esercitate da un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio
decreto, su proposta della Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta
professionalità in materia di amministrazione e di gestione finanziaria.
3. Il Presidente della Regione, con proprio
decreto e su proposta della Giunta regionale, può nominare due subcommissari con
gli stessi criteri di cui al precedente comma . (9)
1. Il Commissario liquidatore, oltre a quanto
previsto dal comma 2-bis dell'art. 39 al fine di assicurare l'ordinaria gestione
amministrativa ed al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla
liquidazione, esercita i poteri già di competenza degli organi amministrativi
dell'E.R.S.A.P. . (10)
2. Il Commissario ha il compito di
predisporre, entro sei mesi dalla nomina, il piano di liquidazione dell'Ente, da
approvare con deliberazione del Consiglio regionale. (11)
3. Il Commissario, in particolare, entro lo
stesso termine è tenuto a:
a) procedere alla ricognizione analitica della
situazione finanziaria dell'Ente;
b) predisporre i rendiconti finanziari sulla
base dell'accertamento dei conti di gestione e il bilancio di previsione 1993;
c) predisporre una dettagliata relazione
sull'attività finanziaria dell'Ente (partecipazioni finanziarie in cooperative e
società, fidejussioni ed eventuali anticipazioni) allegando l'analisi sullo
stato delle cooperative società partecipate.
4. Il piano di liquidazione, in particolare,
deve contenere:
a) la situazione patrimoniale dell'Ente e la
ricognizione dei rapporti attivi e passivi;
c) ogni altra azione necessaria a definire i
contenuti.
5. Con la deliberazione del Consiglio
regionale di approvazione del piano di liquidazione si provvede alla
dichiarazione di estinzione dell'Ente . (12)
6. La Regione succede all'E.R.S.A.P. nei
rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti dal Commissario liquidatore
durante il suo mandato. (13)
Art. 37
Durata in carica e
compensi
1. Il Commissario liquidatore e gli eventuali
sub-commissari durano in carica otto mesi a partire dalla data di nomina.
2. Al Commissario compete un compenso pari
all'indennità prevista per il Consigliere regionale.
3. Ai sub-commissari spetta il 60%
dell'indennità prevista per il Commissario. (14)
(14) I termini previsti
dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a),
dell'art. 3,
L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Beni mobili ed immobili
1. I beni mobili ed immobili di cui
l'E.R.S.A.P. è titolare all'atto della estinzione sono trasferiti alla Regione,
previa redazione di apposito inventario.
2. Per le strade e le opere di viabilità
ancora nella titolarità dell'E.R.S.A.P. all'atto della estinzione, la Giunta
dispone il trasferimento ai Comuni e alle Provincie rispettivamente competenti
sulla base della classificazione dei manufatti . (15)
(16)
(16) I termini previsti
dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a),
dell'art. 3,
L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Riforma fondiaria
1. Il Commissario liquidatore, nel redigere
l'inventario di cui all'art. 38 della presente legge, classifica con un distinto
elenco i terreni e le opere della riforma fondiaria.
2. Per i terreni e le opere di cui al
precedente comma l'iscrizione catastale nei registri immobiliari è effettuata a
favore della Regione, con l'ulteriore dicitura «Gestione speciale ad esaurimento
riforma fondiaria».
2-bis. Fino alla presentazione dell'inventario
di cui al 1° comma, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e
straordinaria dei beni relativi . (17)
3. Il Commissario liquidatore provvede,
inoltre, a redigere un elenco delle procedure giudiziarie, in corso all'atto
della soppressione dell'E.R.S.A.P., riguardanti i terreni e le opere della
riforma fondiaria; in dette procedure la Regione succede attraverso la Gestione
speciale riforma fondiaria, in persona del Commissario pro-tempore ad essa
preposto. (18)
(18) I termini previsti
dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a),
dell'art. 3, L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Controlli
1. Gli atti concernenti il rinnovo delle
garanzie fidejussorie e la materia delle partecipazioni azionarie sono
sottoposti, su proposta della Giunta regionale, all'approvazione del Consiglio
regionale che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 30
giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la
proposta del Commissario liquidatore si intende approvata . (19)
2. Per le modalità di controllo sulla gestione
del Commissario è fatta salva la norma relativa ai punti a) e b) del 1° comma
dell'art. 44 della
L.R.
4 maggio 1985. n. 25.
(20)
(20) I termini previsti
dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a),
dell'art. 3,
L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Art. 41
Personale.
1. La Giunta regionale, informate le OO.SS.
del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo,
durante la fase di liquidazione dell'E.R.S.A.P., della struttura operativa e del
personale in servizio presso l'Ente sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nell'ambito
degli uffici regionali, degli Enti e aziende regionali, degli Enti locali
destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi
uffici da parte del Commissario liquidatore. (21)
(21) I termini previsti
dal presente comma sono stati prorogati di sei mesi dal primo comma, lettera a),
dell'art.3,
L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Sezione II - Azienda regionale per
l'equilibrio faunistico
Soppressione
2. Le competenze e le funzioni vengono
attribuite agli Assessorati all'agricoltura e all'ambiente che, di concerto,
provvedono a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e
comunitaria.
Commissario liquidatore
1. Il Presidente della Regione, su proposta
della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dell'AREF, scelto tra
esperti di riconosciuta professionalità di amministrazione e di gestione
finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di quattro mesi a
partire dalla data di nomina. (22)
2. Il Commissario provvederà ad inviare alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed
immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il
bilancio di liquidazione.
3. Al Commissario liquidatore, che per i
compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale della
stessa A.R.E.F., compete un compenso che sarà determinato con successivo
provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40%
dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente
legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del commissario
liquidatore, si rinvia alle norme del codice civile.
(22) Il termine previsto
dal presente comma è stato prorogato di quattro mesi per effetto del primo
comma, lettera f) dell'art.3,
L.R. 12 aprile 1994, n. 13.
Personale
1. La Giunta regionale, informate le OO.SS.
del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo,
durante la fase di liquidazione dell'A.R.E.F., della struttura operativa e del
personale in servizio presso l'Ente sulla base delle seguenti soluzioni:
a) ricollocazione del personale nell'ambito
degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti Locali
destinatari di delega di funzioni;
b) utilizzo di tale personale e dei relativi
uffici da parte del Commissario liquidatore.
Sezione III - Istituto regionale di
incremento ippico per la Puglia
Soppressione.
2. Le competenze e funzioni sono attribuite
all'Assessorato regionale all'agricoltura, che provvede a riordinarle secondo
gli indirizzi della normativa statale e regionale.
Commissario liquidatore
1. Il Presidente della Regione, su proposta
della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dell'I.R.I.I.P.,
scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione
e di gestione finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di
quattro mesi a partire dalla data di nomina. (23)
2. Il Commissario provvederà ad inviare alla
Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed
immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il
bilancio di liquidazione.
3. Al Commissario liquidatore, che per i
compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello
stesso I.R.I.I.P., compete un compenso che sarà determinato con successivo
provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40%
dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.
4. Per quanto non previsto dalla presente
legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario
liquidatore, si rinvia alle norme del codice civile.
(23) Il termine previsto
dal presente comma è stato prorogato di quattro mesi per effetto del primo
comma, lettera g) dell'art. 3, L.R. 12 aprile 1994, n. 13.