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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
40
Data
27/12/1977
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Modifiche e variazioni alla legge regionale 4 luglio1974, n. 22 .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 dicembre 1977, n. 99, Ediz. Straord
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Legge abrogata dall’art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 28 "Trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza già delegate alle Amministrazioni provinciali con l.r. 4.7.1974, n. 22

 

 

Art. 1

[L'art. 8 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 22, è così modificato:

... (1).

... (2).

Al comma terzo, ultimo rigo, le parole «un importo di L. 2.000 giornaliere» sono sostituite dalle seguenti: «un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000».

Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita. ]

... (3).

(1)  Sostituisce il primo comma dell'art. 8, L.R. 4 luglio 1974, n. 22.

(2)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 8, L.R. 4 luglio 1974, n. 22.

(3)  Aggiunge un periodo al settimo comma dell'art. 8, L.R. 4 luglio 1974, n. 22.

 

Art. 2

[Al secondo comma dell'art. 9, ultimo rigo, dopo le parole «Assessorato competente», si aggiungono le seguenti parole: «con la collaborazione di un comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'unione regionale delle Province, da due rappresentanti di istituti per anziani e per minori nominati dall'assessore competente, un rappresentante degli istituti per anziani e da un rappresentante della magistratura minorile».]

 

Art. 3

[... (4). ]

(4)  Aggiunge un comma all'art. 13, L.R. 4 luglio 1974, n. 22.

 

Art. 4

[Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per il 1977 con lo stanziamento di cui al cap. 296 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 «Fondi da destinare alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per l'esercizio delle funzioni delegate amministrative e spese aggiuntive di natura operativa connesse alle deleghe, legge regionale 4 luglio 1974, n. 22.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti che saranno previsti dai rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. ]