(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
55), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[In attesa dell'approvazione
della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico
1977-1978, la Regione stanzia un fondo di L. 3.000.000.000 a favore dei consigli
di istituto delle scuole medie di 1° grado per venire incontro agli oneri per:
l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici
ad uso collettivo ed individuale;
la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di istituto;
l'assegnazione di libri di testo ad alcuni bisognosi] .
Art. 2
[La Giunta regionale, previo
parere della competente commissione consiliare, determina l'ammontare dei fondi
spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziate per gli stessi
scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione
scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni
socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola].
Art. 3
[I consigli di istituto,
nell'ambito delle direttive di competenza della Regione riguardanti gli aspetti
contabili e finanziari e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità
e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui
al precedente art. 1] .
Art. 4
[All'onere complessivo
derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000
(tre miliardi), si farà fronte mediante imputazione al cap. 246, parte spesa,
«Interventi per le scuole medie di 1° grado» del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1977] .
Art. 5
[Con l'entrata in vigore della
presente legge è abrogata la legge
regionale 27 dicembre 1972, n. 17]
.
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale].
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato B, n. 55), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.