(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
64), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Secondo le finalità dell'art.
8 dello statuto e con i poteri che le derivano dall'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa
dell'approvazione della legge organica che disciplini le attività sociali e
culturali sul territorio, la Regione Puglia assume in proprio la direzione e le
competenze dei centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio
regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del C.I.P.E.
del 12 dicembre 1972.
Tutti i beni mobili ed immobili esistenti presso i centri di
cui al precedente comma, saranno acquisiti al patrimonio della Regione secondo
le modalità da concordare con la Cassa per il Mezzogiorno].
Art. 2
[L'attività dei centri si
realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l'animazione culturale,
l'attività sociale, l'animazione teatrale e musicale, l'individuazione e
l'utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.
Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente
articolo, oltre quella già esistente, i centri saranno dotati della
strumentazione necessaria] .
Art. 3
[Dal 1° gennaio 1978 le
funzioni amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte
direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il
Consiglio regionale definirà, con legge organica di cui all'art. 1, la materia
da delegare agli enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978] (2) .
(2) Articolo così sostituito dal 1° comma, art. 1,
L.R.
1° settembre 1978, n. 41.
Art. 4
[A decorrere dal 1° gennaio
1978, il personale alle dipendenze degli enti convenzionati con la Regione fino
al 31 dicembre 1977 assunto in servizio a tempo indeterminato dai suddetti enti
entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a
scadenza 30 giugno 1978 (3).
Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo
comma del presente articolo verrà riconosciuto il trattamento giuridico ed
economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in
godimento nel rapporto con gli enti convenzionati] .
(3) Per la proroga del termine di cui al presente comma
vedi, il secondo comma art. 2, L.R.
1° settembre 1978, n. 41.
Art. 5
[All'onere finanziario
derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 1978 di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n.
14 nei limiti del cap. 292 «Educazione popolare e permanente e servizi
sociali e culturali] .
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione].