(1) Vedi ora anche la L.R. marzo 1993, n. 3 "Disciplina
transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di
competenza della Regione Puglia".Vedi,
anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R.
16 gennaio 1981, n. 9.
Art. 1
In tutti i casi nei quali, in base a legge statale e regionale
regolamento o convenzione, spetta agli organi della Regione Puglia la nomina, la
proposta o la designazione di propri rappresentanti in enti o istituti pubblici,
istituzioni, organizzazioni ed associazioni private, negli organi statali e
regionali di controllo, nonché negli organi collegiali aventi rilevanza esterna
e operanti in sede tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza
regionale, la nomina, la proposta o la designazione sono regolate dalla presente
legge.
Le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti, dei
vice - presidenti e dei commissari straordinari degli enti ed istituti pubblici,
anche economici, di competenza o del Presidente della Regione oppure della
Giunta regionale, sono soggette a parere preventivo, sulla candidatura, della
Commissione consiliare permanente competente per gli Affari Generali quelle
degli altri amministratori dei suddetti istituti ed enti debbono essere
comunicate entro quindici giorni al Consiglio regionale. Tali comunicazioni
devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le
proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone
indicate o designate con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente
abbiano ricoperto o ricoprano.
Art. 2
Il parere di cui all'art. 1 è espresso, previa istruttoria,
dalla Commissione consiliare competente nei trenta giorni dalla richiesta ed è
motivato in relazione ai fini esposti in essa.
Art. 3
L'organo cui compete la nomina, la proposta o designazione può
provvedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta di parere, anche se non
sia stato reso il parere domandato.
Art. 4
La richiesta di parere da parte degli organi di cui al secondo
comma dell'art. 1 deve contenere la esposizione dalla procedura seguita per
addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano,
secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali
incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini
ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire negli enti ed istituti.
Art. 5
Qualora a seguito del parere espresso dalla Commissione, gli
organi di cui all'art. 1, secondo comma, ritengano di procedere a nomine,
proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si
applica la procedura prevista negli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica altresì per la conferma di
persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato
già espresso il Parere della Commissione. La conferma non può essere effettuata
per più di due volte.
Art. 6
Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, la
Commissione competente, investita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
determina previamente alla proposizione delle candidature, per ciascun incarico,
i criteri ai quali deve soddisfare la candidatura indicando i requisiti di
capacità professionale e di esperienza, dei quali si ritiene debba essere in
possesso la persona che possa essere nominata, proposta o designata in
correlazione allo specifico incarico da ricoprire.
Fino al terzo giorno antecedente a quello della riunione della
Commissione convocata per il parere sulle candidature di competenza del
Consiglio, i Consiglieri regionali e i Gruppi consiliari potranno far pervenire
ad essa proposte di candidature. Le proposte devono soddisfare ai criteri
prestabiliti e dovranno essere accompagnate da relazione che giustifichi la
designazione e offra una biografia della persona candidata e l'indicazione degli
altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.
La Commissione riferisce al Consiglio regionale sui pareri
espressi a norma dell'art. 2 al concludersi di ogni trimestre, e sugli
adempimenti di cui al comma precedente del presente articolo in occasione della
convocazione per le nomine, proposte, designazioni di competenza del Consiglio
stesso. Sulla relazione della Commissione si apre la discussione (2).
(2) Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma
dell'articolo unico, L.R.
30 dicembre 1987, n. 37.
Art. 7
Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le
nomine alle cariche di cui all'art. 1, secondo comma, eccettuati i casi di cui
all'art. 10, sono incompatibili con le funzioni di:
a) membro del Parlamento e dei Consigli regionali;
b) dipendente dell'Amministrazione cui compete la vigilanza;
c) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva
mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti
degli organi degli enti ed istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione
speciale;
f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
g) appartenente alle forze armate in servizio permanente
effettivo.
Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano
altresì alle nomine di competenza degli Enti istituiti con legge regionale.
Art. 8
Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti
sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui
all'articolo 1, secondo comma, sono tenuti, entro trenta giorni dalla
comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente della Regione:
1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 7;
... (3)...
... (4)
... (5)
... (6)
... (7)
(3) Numero abrogato dal quarto comma dell'art. 7,
L.R.
30 dicembre 1987, n. 37.
(4) Numero abrogato dal quarto comma dell'art. 7,
L.R.
30 dicembre 1987, n. 37.
(5) Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7,
L.R.
30 dicembre 1987, n. 37, in quanto
incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.
(6) Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7,
L.R.
30 dicembre 1987, n. 37, in quanto
incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.
(7) Comma abrogato dal quinto comma dell'art. 7,
L.R.
30 dicembre 1987, n. 37, in quanto
incompatibile con le disposizioni di cui alla suddetta legge.
Art. 9
Le norme dell'art. 5 della presente legge, in quanto
applicabili, regolano anche le nomine, le proposte, le designazioni di
competenza del Consiglio regionale.
Art. 10
Il parere non deve essere richiesto quando si tratta di nomine,
proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico
impiego o quando esse sono vincolate per disposizione di legge.