(*) vedi nota
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto articolo ha
abrogato anche la L.R.
30 maggio 1977, n. 17.
Art. 1
[Il secondo comma dell'art. 62 della legge 30
maggio 1977, n. 17 «Norme sulla contabilità regionale» è abrogato.
Al quarto comma, rigo primo, di detto articolo
vengono soppresse le parole «e secondo comma»] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 2
[Il 1° comma dell' art. 63
della legge " Norme sulla contabilita' regionale" è sostituito dal
seguente:
"Tutti gli atti dai quali possa
comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima
della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono
essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata la esatta
imputazione della spesa al bilancio nonche' la disponibilità sul capitolo
relativo, effettua la prenotazione dell' impegno e ne dà atto in un
apposito documento". ]
La
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16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 3
[Il 5° comma dell' art. 94 della legge " Norme sulla contabilità
regionale " è sostituito dal seguente:
"Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario
delegato e vistati per il riscontro contabile dall'impiegato responsabile
addetto ai servizi contabili o da un suo sostituto nominati dalla Giunta
regionale fra il personale appartenente al livello funzionale non inferiore al
5°." ]
La
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16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 4
[L' ultimo comma dell' art. 95
della legge "Norme sulla contabilità regionale " è sostituito dal
seguente:
" La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3 con
gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli A1 e
A2 con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario
delegato e alla tesoreria regionale." ]
La
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16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
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2002.
Art. 5
[Le parole «non oltre il 25 gennaio dall'esame
successivo» del terzo comma dell'art. 96 della legge «Norme sulla contabilità
regionale» vengono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 20 gennaio dell'anno
successivo»] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 6
[Il n. 1 del 2°comma dell' art.
101 della legge " Norme sulla contabilità regionale" è sostituito dal
seguente:
"1) spese per lavori da farsi
in economia per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed
immobili degli uffici e servizi periferici regionali".
Il n. 3) dello stesso articolo è sostituito dal seguente:
"3) spese postali,
telegrafiche, telefoniche, per energia elettrica, spese condominiali, imposte e
tasse relative agli immobili adibiti ad uffici, spese per acquisto di valori
bollati, per registrazione di atti, spese contrattuali e d'asta." ]
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16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 7
[Il 1° comma dell' art. 104
della legge "Norme sulla contabilità' regionale"viene sostituito dal
seguente:
" I fondi sono utilizzati
mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su
modelli conformi agli allegati “E1”, “E2”, “E3”, “E1 bis”, “E2 bis”, “E3 bis”,
della presente legge ". ]
La
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16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 8
[L' art. 109 della legge "
Norme sulla contabilità regionale"viene sostituito dal seguente:
" Alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, in uno con la presentazione del rendiconto relativo
all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto
entrata le somme residue sui fondi loro accreditati all' inizio dell' esercizio
stesso ad eccezione di quelle somme necessarie per provvedere al pagamento di
spese impegnate e non potute pagare entro l'esercizio finanziario che potranno
essere trattenute dai funzionari delegati, previa segnalazione alla Ragioneria
Centrale, per la loro inclusione nel conto residui dell'esercizio
successivo.
Il reintegro dei fondi, ai
sensi del precedente art. 108, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà
direttamente versato in conto entrate dalla Regione a saldo restituzione delle
somme accreditate all'inizio dell'esercizio.
I rendiconti delle somme
trattenute ai sensi del 1° comma dovranno essere presentati dai funzionari
delegati entro il 25 aprile dell'esercizio
successivo a quello in cui risultano assunti gli impegni di spesa
".]
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presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 9
[I modelli allegati alla legge «Norme sulla
contabilità regionale» sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Art. 10
Disposizioni transitorie e
finali.
[Gli accreditamenti in atto al 31 dicembre 1978
per spese concernenti lavori in economia (in amministrazione diretta e per
cottimi), ad eccezione di quelli previsti dall'art. 101 della legge 30 maggio
1977, n. 17, così come modificato con la presente legge, saranno convertiti dal
1° gennaio 1979 in aperture di credito a norma degli articoli 92 e 93 della
predetta legge 30 maggio 1977, n. 17, previa estinzione mediante versamento
delle somme relative sul capitolo di entrata «Movimenti interinali e giri
contabili».
Per detti versamenti si osserveranno le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 110 della legge sulla
contabilità regionale sopracitata] .
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 115, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio
2002.
Allegati (3)
(3) Gli allegati, che si
omettono, sostituiscono gli analoghi allegati alla L.R.
30 maggio 1977, n. 17, abrogata, al pari della presente legge,
dall'art. 15, L.R.
16 novembre 2001, n. 28.
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