Legge abrogata dall’art
[Sono abrogati l'art. 4
della legge 25 febbraio 1972, n. 4 e la legge 17 agosto 1974, n. 27] .
Art. 2
[Ai Consiglieri regionali che, per
l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede, è
attribuita per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio
nazionale, una indennità di lire 27.200.
Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni
di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di
un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione] (1) .
[Al Consigliere regionale in missione è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il
rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Al Consigliere regionale che chiede, dietro
presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di
alloggio e di vitto è dovuta l'indennità di trasferta nella misura ridotta di
1/3, della metà o di 2/3 a seconda che il Consigliere chieda il rimborso delle
spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento
ridotto compete nel caso il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di
alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.
L'indennità di missione dei Consiglieri in
trasferta all'estero è disciplinata dalla legge regionale 12 agosto 1977, n.
21 e successive modificazioni.
Le norme di cui al primo e secondo comma del
presente articolo si applicano anche nel caso di missioni effettuate all'estero]
(2) .
Art. 4
[Al Consigliere inviato
in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo
aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso
di compartimento singolo in carrozza con letto, dietro presentazione dei
rispettivi documenti di spesa].
Art. 5
[In casi particolari il Consigliere inviato in
missione può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio a fare uso del
mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica ragguagliata ad
1/5 del costo della benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio
e il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale] .
Art. 6
[Agli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione al cap. 1
«Spese per indennità di carica e di missione spettante ai componenti del
Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi, legge
regionale 25 febbraio 1972, n. 4, legge regionale 14 gennaio 1972, n. 14,
legge regionale 17 agosto 1974, n. 27, legge regionale 14 aprile 1975, n.
23 e legge regionale 23 giugno 1976, n. 15» del bilancio per l'esercizio
finanziario 1978, che presenta la necessaria disponibilità]
.