Legge abrogata dall’art
La
presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 56), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione stanzia un
fondo di L. 500.000.000 in favore delle scuole medie dell'obbligo operanti nel
territorio regionale.
Esso sarà attribuito alle scuole suddette in
ragione degli impegni assunti dai consigli di istituto per l'acquisto di libri e
sussidi didattici ad uso individuale e collettivo per l'anno scolastico
1976-1977 .
Art. 2
La Giunta regionale sentita la commissione
competente, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola tenendo
conto della popolazione scolastica, del numero degli alunni che non hanno
beneficiato della legge
regionale 27 dicembre 1972, n. 17 nonché delle condizioni
socio-economiche del bacino di utenza .
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge calcolato nella misura di L. 500.000.000 si farà fronte mediante
imputazione al cap. 289 «Interventi per le scuole medie di 1° grado» del
bilancio per l'esercizio 1978 approvato con la legge
regionale 6 febbraio 1978, n. 14 il cui stanziamento viene aumentato
di L. 500.000.000 con prelevamento dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di
spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» di pari
importo, sia per quanto attiene la cassa sia per la competenza .
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione] .
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