Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare
provvisoriamente - per un periodo comunque non superiore a quattro mesi - il
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1979 (1), presentato al Consiglio regionale, sino a quando non sia
approvato con legge il bilancio stesso.
È autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate e
l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al
Consiglio regionale per il 1979, ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) Il bilancio di previsione per il
1979 è stato approvato poi con L.R.
6 giugno 1979, n. 31.