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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
21
Data
12/04/1979
Abrogato
 
Materia
Cultura
Titolo
Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 26 aprile 1979, n. 30 La presente legge, abrogata dall'art. 18 della l.r. 11 febbraio 1988, n. 6 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988/1990 della Regione Puglia" , dal 10 gennaio 1988 era nuovamente vigente per effetto dell'articolo unico della l.r. 23 giugno 1993, n. 10 "Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi".
Allegati
Nessun allegato

 



Legge già abrogata dall'art. 18 della l.r. 6/88, è stata richiamata in vigore dalla l.r. 10/93 e successivamente nuovamente abrogata dalla l.r. 17/2013, art. 25, c.1, lett. a)

ARTICOLO 1

1. La Regione Puglia:

- promuove la ricomposizione culturale del territorio ai sensi degli articoli 24, 45 e 54 della legge 1- 6- 1939, n. 1089;

- promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di Enti locali o di interesse locale;

- regola l' istituzione dei nuovi musei nell' ambito della programmazione regionale.

 

ARTICOLO 2

1. I musei di Enti locali e quelli di Enti e di Istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali che concorrono alla formazione socioculturale dei cittadini attraverso:

- la raccolta, la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali ivi compresi quelli linguistici, naturalistici, antropologici;

- la adozione di iniziative volte alla promozione culturale e alla conoscenza dei beni culturali;

- la promozione di attivita' culturali anche in raccordo con la scuola e con le altre Istituzioni culturali operanti nella Regione.

2. La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione e degli artt. 47, 48 e 49 del DPR 616 del 24- 7- 1977.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI DI ENTI LOCALI

ARTICOLO 3

1. Gli Enti locali, per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 2, adottano propri regolamenti conformi alla presente legge affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato, di locali e arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.

 

ARTICOLO 4

1. I musei di Enti locali, a seconda della natura, della qualità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attivita' svolte di cui all' art. 2, al fine di garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale, vengono classificati nelle seguenti categorie:

musei grandi o multipli composti da piu' sezioni omogenee sotto il profilo storico, artistico e scientifico;

musei medi;

musei minori.

2. I musei vengono classificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la conferenza dei Capi degli Uffici ai sensi dell'art. 32 del DPR 3- 12- 1975, n. 805.

3. La classificazione può essere rivista in base ad aumento della consistenza delle collezioni e non prima di tre anni dalla precedente classificazione, sentita la Conferenza di cui al comma precedente.

 

 

ARTICOLO 5

1. Gli Enti locali, nell' ambito della loro piena autonomia, forniscono i propri musei di un regolamento che disciplina l' ordinamento interno del museo, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico e le modalità di espletamento dei servizi.

 

ARTICOLO 6

1. Per i musei grandi o multipli e medi l' attività ècoordinata da una commissione eletta dai consigli degli Enti di appartenenza in modo da garantire la presenza proporzionale della rappresentanza consiliare. Il numero dei componenti di dette commissioni sarà stabilito nei regolamenti dei singoli Enti.

2. La Commissione, nell' ambito della programmazione regionale, stabilisce i criteri per l' incremento delle raccolte e indica le linee delle attività culturali e promozionali.

 

 

ARTICOLO 7

1. Gli Enti locali proprietari elaborano ed approvano il regolamento e l' organico dei propri Istituti tenendo conto dei titoli necessari per l' espletamento delle funzioni connesse con l' attività museale.

 

ARTICOLO 8

1. Gli Enti locali provvedono alla istituzione ed al funzionamento dei musei nell' ambito della programmazione regionale secondo un piano regionale di sviluppo degli Istituti museali.

2. Gli Enti locali, nell' ambito della loro piena autonomia, possono consorziarsi o associarsi con altri Enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati, per dare luogo alla formazione di  " Sistemi museali ".

3. L' Ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità, di personale, di locali idonei, di mezzi di conversazione, di servizi didattici e di informazione, può consorziarsi o associarsi con altri Comuni per le finalità di cui alla presente legge, fatta salva l' autonomia istituzionale ed operativa dell' Ente.

4. Il Sistema museale, da definire dopo l' avvenuta classificazione dei musei di cui all' art. 4 della presente legge, tenuto conto della natura del museo, della omogeneità del territorio, della consistenza dei mezzi, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati e ne coordina l' attività.

5. L' adesione o la permanenza dell' Ente ecclesiastico nel sistema museale avviene sulla base delle norme dettate dal diritto canonico.

 

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DELLA REGIONE

ARTICOLO 9

1. Gli Enti locali che intendono conseguire l' intervento della Regione provvedono, nell' ambito della loro piena autonomia, a stanziare nel proprio bilancio preventivo le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei gestiti in forma diretta o associata, assicurando, ai sensi del successivo art. 16, gli stanziamenti necessari per le spese di gestione nonché quelle per l' espletamento dei servizi e l' attuazione dei programmi di ricerca, di promozione e di attività culturali, di cui all' art. 2 della presente legge.

2. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire l' utilizzazione temporanea del personale specializzato, l' uso di particolari servizi museali, nonché di intesa con la Regione, il deposito temporaneo nei rispettivi musei di cose mobili di loro proprietà, anche a titolo di reciprocità.

 

 

ARTICOLO 10

1. La Regione elabora piani annuali per concedere ai musei di Enti locali e agli Enti e le Istituzioni di interesse locale contributi necessari per:

a) l' istituzione, l' ordinamento ed il funzionamento dei musei di Enti locali di Enti e di Istituzioni di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

b) la conservazione, l' integrità, la sicurezza e la fruizione pubblica delle raccolte custodite nei musei di Enti locali, di Enti e di Istituzioni di interesse locale;

c) l' incremento ed il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la catalogazione e la riproduzione fotografica del materiale, nonché l' impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

d) l' attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

e) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell' ambito dei musei anche in collaborazione con le Università, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, i distretti scolastici, gli Istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale;

f) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione;

g) il coordinamento dell' organizzazione e la promozione di mostre di materiale artistico, storico e scientifico.

2. La Regione, nell' ambito dell' attività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei musei anche in collaborazione con le Università ed altri Istituti specializzati.

3. Nell' àmbito delle funzioni di cui al precedente punto b), la Regione, di intesa con l' ente proprietario, ha facoltà di trasportare e temporaneamente custodire in altri Istituti di analoga competenza cose mobili appartenenti alle raccolte di musei, al fine di assicurarne la conservazione e l' integrità.

 

 

ARTICOLO 11

1. La Regione al fine di assicurare l' istituzione e la ristrutturazione dei musei degli Enti locali, o di Enti ed Istituzioni di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per opere strutturali, acquisto di beni e attrezzature, e per miglioramenti.

2. Le domande degli Enti interessati alla concessione del contributo devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo di spesa.

3. Le domande relative all' anno 1979 devono essere presentate entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 12

1. La Regione, sentita la competente Commissione consiliare, può concedere contributi a favore di musei locali e di musei di Enti e di Istituzioni di interesse locale, aperti continuativamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge.

 

 

ARTICOLO 13

1. La Regione provvede alla concessione di contributi con apposito piano annuale di intervento predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale.

 

ARTICOLO 14

1. Gli Enti gestori dei musei, destinatari dei contributi da parte della Regione, sono tenuti a presentare ogni anno ed entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello di riferimento, i rendiconti delle spese sostenute.

2. La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia.

3. La mancata rendicontazione costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.

 

ARTICOLO 15

1. La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico consultivo unico per i musei, gli archivi, le biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i beni culturali ed ambientali.

2. Le funzioni del Comitato, ai fini dell' applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

 

 

ARTICOLO 16

1. Nell' ambito del contributo disposto dalla Regione e della disponibilità del proprio bilancio redatto in conformità alla legge 5- 8- 1978, n. 468, l' Ente locale provvederà agli oneri derivanti dalla presente legge.

 

 

ARTICOLO 17

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 450.000.000, si fa fronte con l'utilizzo di pari disponibilità riveniente dal Cap. 349, «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

2. Ai sensi del II comma, dell'art. 39 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità, l'assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 349 - Parte II - Spesa - del bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 450.000.000 in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

3. Ai sensi del III comma del suddetto art. 39 del L.R. 30 maggio 1977, n. 17 dal bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

4. Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

 

ARTICOLO 18

(Norma transitoria)

1. Per la prima applicazione della presente legge le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro venti giorni dalla entrata in vigore della legge; tutte le altre istanze entro due mesi dallo stesso termine.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.