Art. 1
... (1)
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Art.
1-bis Assistenza in Italia in
centri altamente specializzati.
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore
alla sanità, assume a proprio carico, secondo le procedure e nelle misure
previste al punto 2) del successivo art. 2 della presente legge 20 gennaio 1975,
n. 5, gli oneri derivanti per i ricoveri in centri altamente specializzati siti
sul territorio nazionale effettuati da cittadini le cui esigenze terapeutiche
non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o in tempi adeguati presso
strutture convenzionate.
Ai cittadini che hanno diritto all'assistenza
ospedaliera ai sensi della presente legge, la Regione Puglia assicura un
rimborso delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza effettuati con mezzi
di enti non ospedalieri e richiesti, per esigenze di ordine sanitario, da enti
ospedalieri che non abbiano potuto provvedervi con mezzi propri. I criteri per
determinare l'ammontare del rimborso sono stabiliti dalla Giunta regionale su
proposta dell'assessore alla sanità.
La domanda per conseguire il rimborso di cui al
precedente comma non è più proponibile decorso il termine di novanta giorni
dall'avvenuta prestazione.
Art. 2
... (2)
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Quando, secondo il parere degli organi sanitari
previsti dal precedente articolo, le prestazioni richieste possono essere
soddisfatte in tempi e in modi adeguati in centri siti sul territorio nazionale
o in centri esteri convenzionati, l'assessore alla sanità provvede a darne
comunicazione all'interessato comunicando, eventualmente, il centro dove può
essere effettuata la prestazione.
A seguito dei provvedimenti adottati e previsti
dal presente articolo, l'interessato può richiedere il riesame degli stessi
esibendo all'assessorato regionale alla sanità apposita documentazione
suppletiva.
Il riesame dovrà essere effettuato entro e non
oltre quindici giorni dall'acquisizione della relativa documentazione.
Art.
2-ter
Disposizioni
transitorie.
Sono assunti a carico della Regione Puglia,
nelle misure e secondo le modalità previste dalla presente legge, gli oneri
relativi ai ricoveri in centri altamente specializzati siti nel territorio
nazionale effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in vigore della
presente legge, ancorché in carenza della prescritta autorizzazione preventiva,
subordinatamente alla verifica da parte del collegio medico di cui al precedente
art. 2 della sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione del
contributo.
Sono altresì assunti a carico della Regione
Puglia i rimborsi delle spese sostenute per i trasporti in ambulanza previsti
dalla presente legge, effettuati dal 1° gennaio 1975 e fino all'entrata in
vigore della presente legge.
Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti
dai precedenti due commi, gli interessati dovranno presentare all'assessorato
regionale alla sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sotto pena di decadenza, formale richiesta di liquidazione
corredata della documentazione prevista.
Art.
2-quater
Le norme di cui alla presente legge hanno
validità fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 25,
ultimo comma, nonché degli articoli 6 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
Art.
2-quinquies
Gli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge ammontanti a lire 960 milioni, trovano copertura nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 27 aprile 1979, come segue:
Parte II - Spesa |
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Stanziamento di competenza e di cassa |
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a) |
Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e l'assistenza
ospedaliera in forma indiretta (Fondo sanitario |
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regionale) (per ricoverati estero per l'anno 1979) |
L. |
600.000.000 |
b) |
Cap. 159. - Finanziamento della spesa per la erogazione e l'assistenza
ospedaliera in forma indiretta (fondo sanitario regionale) (per il
ricovero Italia centri specializzati negli anni |
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1975-1979 |
» |
300.000.000 |
c) |
Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporto relative ai ricoveri in
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Italia ed all'estero per l'assistenza ospedaliera in forma
indiretta |
» |
60.000.000 |
Per gli oneri di cui al punto c) del comma precedente si provvede
mediante la seguente variazione allo stesso bilancio 1979. |
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Parte II - Spesa |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 159-bis (c.n.i.). - Spese di trasporti relative ai ricoveri in
Italia e |
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all'estero per l'assistenza ospedaliera in forma indiretta |
L. |
60.000.000 |
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Variazione in diminuzione: |
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Cap. 42. - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni - |
L. |
60.000.000 |
conguaglio |
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Per gli esercizi successivi gli oneri faranno
carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.