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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
7
Data
17/01/1980
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie << acque minerali e termali >> e << cave e torbiere >> da parte della Regione - Disposizioni transitorie.
Note
Pubblicata nel B.U.R..Puglia n. 7 del 25 gennaio 1980.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

È istituito l'Ufficio minerario regionale il quale:

provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni amministrative conformemente allo statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie «acque minerali» e «cave e torbiere» trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e degli articoli 61 e 62, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, la attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;

coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;

esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;

esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;

collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;

studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;

provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;

provvede alle attività istruttorie per l'esercizio, da parte degli organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

 

Art. 2

(giurisprudenza)

Sez. IV, sent. n. 1954 del 27-04-2005,Consiglio di stato

 

La Giunta regionale si avvale, altresì, dell'Ufficio minerario regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all'«ingegnere capo del distretto minerario», agli «ingegneri» ed ai «periti» del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del coordinatore, degli ingegneri e dei periti dell'ufficio minerario regionale.

Art. 3

Il personale del Corpo statale delle miniere messo a disposizione della Regione in conformità all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalità per la nomina del coordinatore dell'Ufficio minerario regionale.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l'amministrazione regionale, sarà assegnato all'ufficio minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4

[L'Ufficio minerario regionale fa capo al Settore ecologia dell'amministrazione regionale e viene considerato come ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente disciplinato con legge regionale. (1)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per (l'organizzazione e per il funzionamento dell'ufficio minerario medesimo] . (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(2) Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

Art. 5

[Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.] (3)

 (3)  Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 2007, n. 31.