Art. 1
È istituito l'Ufficio minerario regionale il quale:
provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle
funzioni amministrative conformemente allo statuto ed alla vigente disciplina
normativa, nelle materie «acque minerali» e «cave e torbiere» trasferite alla
Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
2, e degli articoli 61 e 62, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, la
attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un
programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva
in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e
ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;
esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive,
inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del
loro recupero ai valori ambientali;
esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e
locali;
collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del
suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e
conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione
di gallerie;
studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività
mineraria;
provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione
delle statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria mineraria
regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
provvede alle attività istruttorie per l'esercizio, da parte
degli organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli
attribuite da leggi e regolamenti regionali.
Art. 2
(giurisprudenza)
Sez. IV, sent. n. 1954 del
27-04-2005,Consiglio di stato
La Giunta regionale si avvale, altresì, dell'Ufficio minerario
regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali
trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62,
terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle
funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione
statale all'«ingegnere capo del distretto minerario», agli «ingegneri» ed ai
«periti» del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale,
la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del coordinatore, degli
ingegneri e dei periti dell'ufficio minerario regionale.
Art. 3
Il personale del Corpo statale delle miniere messo a
disposizione della Regione in conformità all'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico
regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalità
per la nomina del coordinatore dell'Ufficio minerario regionale.
Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito
per effetto del decreto
del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l'amministrazione regionale,
sarà assegnato all'ufficio minerario regionale ed immesso nell'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con decreto del
presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
medesima.
Art. 4
[L'Ufficio minerario regionale
fa capo al Settore ecologia dell'amministrazione regionale e viene considerato
come ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà
diversamente disciplinato con legge regionale. (1)
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria,
commercio ed artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello
indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per
(l'organizzazione e per il funzionamento dell'ufficio minerario medesimo] . (2)
(1) Comma così modificato
dall'art. 5, L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(2) Articolo abrogato
dall'art. 49, comma 1, L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 5
[Agli oneri rivenienti
dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno
assegnati dallo Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.] (3)
(3) Articolo
abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R.
15 novembre 2007, n. 31.