TITOLO I
Norme di variazione al bilancio di previsione 2005
Art. 1
Finalità.
1. Allo stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2005, approvato con legge regionale 29
dicembre 2004, n. 25 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono apportate le
variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata
e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto in via presuntiva
per euro 850 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di
previsione per l'esercizio 2005 viene provvisoriamente rideterminato, nelle more
della definitiva approvazione del rendiconto 2004 e delle conseguenti operazioni
contabili di assestamento di bilancio, in euro 1.034.426.928,00.
3. L'allegato A alla presente legge contiene l'analitica
esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di
riferimento, delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di
competenza e cassa.
Art. 2
Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della
spesa.
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1,
l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per l'esercizio finanziario 2005 risulta modificato, sia per l'entrata
che per la spesa, in euro 15.725.921.940,09 in termini di competenza e in euro
22.232.080.876,58 in termini di cassa.
TITOLO II
Disposizioni varie di carattere settoriale
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.
1. Il comma 1 dell'articolo 5
della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e
norme di disciplina transitoria delle attività culturali), è sostituito dal
seguente:
"1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale
dello spettacolo di cui all'articolo 6, approva il programma triennale in
materia di spettacolo.".
2. Il comma 2 dell'articolo 11
della L.R.
n. 6/2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, ai fini della valorizzazione della
tradizione artistica e della diffusione in campo nazionale e internazionale
della cultura teatrale e musicale pugliese, riconosce il ruolo d'interesse
regionale alle Fondazioni, alle Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO),
ai Teatri stabili e agli organismi di produzione, promozione ed esercizio con
sede nella Regione e in possesso dei requisiti necessari per accedere alle
convenzioni ex articolo 9, oltre a quelli previsti dai settori dello
spettacolo di cui all'Albo regionale ex articolo 8, così come prescritti dal
regolamento di attuazione della presente legge.".
Art. 4
Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la
Puglia: proroga.
1. Al fine di consentire la definizione dei provvedimenti
d'indirizzo in materia di tutela ambientale in attuazione delle vigenti
disposizioni e, in particolare, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento) e relativi decreti applicativi, le
funzioni del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia
(CRIAP) di cui alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 31 (Disciplina del Comitato regionale contro
l'inquinamento atmosferico), sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2006.
Art. 5
Articoli 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7.
[1. Agli articoli 4
e 5
della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 7, disciplinante l'esercizio delle funzioni in
materia di acque minerali, termali, cave e torbiere, le parole: "Settore
Industria" sono sostituite dalle seguenti: "Settore Ecologia" ] (1) .
(1) Articolo abrogato dall'art.7,
comma 1, lettera b), L.R.
15 novembre 2007, n. 31. Detto articolo ha abrogato anche l'art. 5,
L.R. 17 gennaio 1980, n.
7.
Art. 6
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985,
n. 37.
1. I commi 12 e 13 dell'articolo 29
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle
cave), sono sostituiti dai seguenti:
"12. L'autorizzazione paesaggistica prevista per l'attività
di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato
con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 è rilasciata in sede di Comitato
tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore
urbanistico regionale o suo delegato.".
"13. Il nulla osta per l'attività di cava ricadendo in
terreni soggetti alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o
suo delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia
interessata.".
Art. 7
Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni per gli interventi
socio-assistenziali - Sanatoria.
1. Al fine di favorire il passaggio al nuovo sistema integrato
d'interventi e servizi sociali come delineato dalla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi
sociali in Puglia) (2) , i contributi di spesa corrente
concessi ai Comuni per la realizzazione d'interventi in campo
socio-assistenziale sino all'esercizio finanziario 2003, non ancora utilizzati o
rendicontati oltre i termini di legge e/o in corso di verifica contabile da
parte della Regione, restano attribuiti ai medesimi Comuni nella rispettiva
quota del Fondo globale regionale per i servizi socio-assistenziali di cui alla
legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative
della legge
regionale 4 ottobre 1989, n. 14).
2. Restano salve le restituzioni dei contributi già incamerate
dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) La l.r.
17/2004 è stata abrogata dalla l.r.
19/2006, art. 70.
Art. 8
Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo
delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo (3)
1. In considerazione dell'istituzione del nuovo Assessorato al
Mediterraneo e alla pace e in concomitanza con l'organizzazione del relativo
Settore, per consentire allo stesso un avvio di attività per l'anno finanziario
corrente, è istituito nel bilancio di previsione 2005 il capitolo n. 881010 -
U.P.B. 01.08.02 - "Interventi a sostegno di iniziative per la pace e per lo
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", la cui competenza è
fissata in euro 100 mila.
2. Su tale capitolo, anche in concorso con gli enti locali e
con le istituzioni culturali, scientifiche e universitarie, verranno imputati i
provvedimenti di spesa relativi a iniziative di carattere promozionale
finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo sviluppo delle
relazioni, degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e
informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività di
tipo interculturale organizzate nel territorio regionale.
(3) Con Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n.
1442, con Delib.G.R. 6 dicembre 2005, n. 1831, con Delib.G.R. 7 marzo 2006, n.
250, con Delib.G.R. 28 novembre 2006, n. 1768, con Delib.G.R. 28 maggio 2007, n.
710, con Delib.G.R. 31 luglio 2007, n. 1283, con Delib.G.R. 25 settembre 2007,
n. 1522, con Delib.G.R. 23 ottobre 2007, n. 1738, con Delib.G.R. 25 marzo 2008,
n. 390, con Delib.G.R. 11 novembre 2008, n. 2102, con Delib.G.R. 26 maggio 2009,
n. 864, con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n. 1192, con Delib.G.R. 27 ottobre 2009,
n. 2017, con Delib.G.R. 10 febbraio 2010, n. 354 e con Delib.G.R. 26 aprile
2011, n. 752 e con Delib.G.R. 14
febbraio 2013, n. 206 (allegata) sono stati approvati, ai sensi del
presente articolo, interventi a sostegno delle iniziative per la pace e per lo
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. Vedi, al riguardo,
quanto previsto dalla Delib.G.R. 18 ottobre 2011, n. 2311.
Art. 9
Sostegno allo sviluppo dei distretti tecnologici in Puglia.
1. La Regione Puglia partecipa agli organismi di gestione dei
costituendi distretti tecnologici pugliesi individuati con Accordo di
programma-quadro in materia di ricerca scientifica nella Regione Puglia
(deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 29
settembre 2004, n. 17) sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra Ministero
economia e finanze, Ministero ricerca scientifica e Regione Puglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata nel bilancio
di previsione 2005 la somma di euro 400 mila attraverso l'istituzione del
capitolo 1140000 - U.P.B. 03.03.06 - "Spesa per la partecipazione della Regione
agli organismi di gestione dei costituendi distretti tecnologici pugliesi
individuati con Accordo di programma-quadro - Del. CIPE 29 agosto 2004, n. 17.
(legge di variazione al bilancio 2005)".
Art. 10
Modifica all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003,
n. 19.
1. Il comma 1 dell'articolo 17
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2003), è sostituito dal seguente:
"1. Ove alla scadenza degli organi delle Aziende di
promozione turistica (APT) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto non sia stato insediato il Direttore generale dell'Agenzia regionale
del turismo (ARET), le stesse Aziende sono commissariate dalla Giunta
regionale per una durata massima di un anno e i Presidenti e i Consigli di
amministrazione sono dichiarati decaduti.". (4)
2. All'atto del commissariamento delle APT, la Giunta regionale
provvede alla nomina dei nuovi Collegi dei revisori.
(4) Con la l.r.
39/2006, art. 18 è stata disposta, per i soggetti di cui al presente comma,
la proroga nelle loro funzioni fino al 30 settembre 2007
Art. 11
Associazioni di volontariato.
1. L'articolo 34
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è
abrogato.
Art. 12
Personale del Servizio sanitario regionale.
1. Al fine dell'attivazione del complesso
chirurgico e dell'emergenza "ASCLEPIOS" nonché del potenziamento delle sale
operatorie per garantire la copertura delle urgenze nelle ventiquattro ore,
dell'istituzione e attivazione dell'«Unità Spinale» e del potenziamento delle
attività trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica, il Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico" di Bari è autorizzato a
incrementare fino a un massimo del 12 per cento la dotazione organica vigente.
2. Il provvedimento del Direttore generale di
definizione di dotazione organica di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al
controllo, ai sensi dell'articolo
20, comma 8, della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 (Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999) e
dell'articolo
12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002).
2-bis. Il Direttore generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è autorizzato a procedere
alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti rivenienti dall'incremento
della dotazione organica stabilita dal comma 5 . (5)
2-ter. Il finanziamento da destinare all'Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per l'attuazione del comma
2-bis è fissato nell'ambito del documento annuale di indirizzo
economico-funzionale e farà carico al capitolo di spesa 741090. (6)
3. Il Direttore generale dell'Azienda
ospedaliera universitaria "Policlinico" è, altresì, autorizzato a procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il finanziamento da destinare all'Azienda
ospedaliera universitaria "Policlinico" per l'attuazione dei commi precedenti è
fissato nell'ambito del documento annuale di indirizzo economico e finanziario e
farà carico al capitolo di spesa 741090.
5. Il direttore generale dell'Azienda
ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia è autorizzato a
incrementare fino a un massimo del 4 per cento la dotazione organica vigente
così come rideterminata ai sensi dell'articolo
33 della L.R. n. 1/2005.
6. Il provvedimento del Direttore generale di
definizione della dotazione organica di cui al comma 5, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto
soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo
20, comma 8, della L.R. n. 16/1997 e dell'articolo
12, comma 1, della L.R. n. 20/2002.
7. Per l'anno 2005 i Direttori generali delle
aziende sanitarie sono autorizzati a procedere alla copertura, a tempo
indeterminato, del 100 per cento dei posti di collaboratore professionale
sanitario-infermiere professionale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti e
del 50 per cento dei posti complessivamente resisi vacanti per cessazioni di
servizio dal 1° gennaio 2005. Restano confermate le deroghe al divieto di
assunzione a tempo indeterminato limitatamente alle figure professionali e
discipline individuate da precedenti leggi regionali.
8. Le aziende sanitarie locali devono garantire
per l'anno 2005 un'economia di spesa per il personale pari allo 0,75 per cento
del monte salari al 31 dicembre 2003, fatta eccezione dei maggiori oneri
derivanti per rinnovi contrattuali.
9. Le aziende sanitarie locali procedono alla
copertura dei posti di cui ai commi precedenti, ricorrendo prioritariamente
all'istituto della mobilità, fatta eccezione per i posti per i quali sia in atto
un incarico a tempo determinato, per la cui copertura le aziende ricorreranno
all'utilizzazione di graduatorie valide ovvero a nuove procedure concorsuali.
Nelle procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore
professionale sanitario-infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme
restando le riserve previste dalle leggi e dei contratti di lavori vigenti,
prevedono un'ulteriore riserva del 30 per cento (7) dei
posti da coprire a favore del personale che abbia svolto almeno dodici mesi di
servizio a tempo determinato presso la stessa azienda e non sia titolare di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni. (8)
9-bis. Il personale di cui al secondo periodo
del comma 9 è esonerato dall'effettuare le prove di preselezione previste
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale). (9)
9-ter Le prove concorsuali consistono in una
prova pratica e in una prova orale su materie inerenti il profilo da ricoprire.
Per la valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle prove
concorsuali, come precedentemente determinate, si rinvia alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220
(Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale). Le Commissioni di concorso possono articolarsi in
sottocommissioni secondo criteri definiti dalla Giunta regionale . (10)
10. Il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di
trasferimento prima che siano decorsi due anni dall'immissione in servizio.
11. Il comma
6 dell'articolo 33 della L.R. n. 1/2005 è abrogato.
(6) Comma aggiunto
dall'art. 2,
comma 1, lettera a), L.R.
22 novembre 2005, n. 14.
(7) La percentuale è
stata elevata al 50 per cento dall'art. 30,
comma 1, L.R.
9 agosto 2006, n. 26.
(8) Periodo così
sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera b), L.R.
22 novembre 2005, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Nelle
procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore professionale
sanitario-infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme restando le
riserve previste dalle leggi e contratti di lavoro vigenti, prevedono
un'ulteriore riserva del 30 per cento dei posti da coprire a favore di personale
che abbia svolto almeno dodici mesi di servizio a tempo determinato presso la
stessa azienda, sia in servizio alla data di pubblicazione del bando e non sia
titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni.».
(9) Comma aggiunto
dall'art. 2,
comma 1, lettera c), L.R.
22 novembre 2005, n. 14.
(10) Comma aggiunto
dall'art. 30,
comma 2,L.R.
9 agosto 2006, n. 26 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma
3 del medesimo articolo).
Art. 13
Rimborso spese a pazienti affetti da malattie rare.
1. Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall’articolo 1,
commi 1 e 2, della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per
interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito ai
pazienti che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso centri
extra - regionali per il trattamento di malattie rare non assicurabile in
Puglia. [ Per il riconoscimento del rimborso si applicano le medesime
procedure e gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministero della sanità 3
novembre 1989 n. 851700, e dunque per le prestazioni assistenziali presso centri
di altissima specializzazione all’estero. ] (11)
(12)
2. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio in caso di
utilizzazione di autovettura privata non è richiesta documentazione attestante
l'acquisto del carburante. Tale norma si applica anche ai casi di rimborso a
favore degli emodializzati nel caso di utilizzazione di autovettura privata per
il trasporto dalla residenza ai centri di dialisi e viceversa nei casi di
rimborso forfettizzato in relazione al chilometraggio accertato.
(11) Comma sostituito dalla l.r.
52/2019, art. 47
, comma 1, ( comma precedentemente formulato : Il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2,
della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per
interventi di trapianto), e successive modificazioni è esteso ai cittadini fino
al diciottesimo anno di età, i quali, per esigenze cliniche documentate, devono
recarsi presso centri interregionali per il trattamento di malattie rare non
assicurabile in Puglia.
*La Corte costituzionale
con sentenza 9
febbraio - 12 marzo 2021, n. 36 ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale del l.r. 52/2019,
art. 47 , comma
1.
(12) Periodo soppresso dalla l.r.
54/2019, art. 2.
Art. 14
Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico “De Bellis” e "Giovanni Paolo II" (13)
[1. In attuazione dei principi fondamentali
dell'articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003), come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270 del
2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) "De Bellis" di Castellana Grotte e "Giovanni Paolo II" di
Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in
Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto
da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui
uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale d'intesa col
Ministro della salute, uno nominato dal Ministro della salute e tre nominati
dalla Giunta regionale. Nel CIV dell'IRCCS "De Bellis" di Castellana uno dei tre
componenti di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei
rappresentanti degli interessi originari dell'Istituto.
2. Il Consiglio di indirizzo e verifica dura
in carica cinque anni.
3. Le funzioni di gestione sono svolte da un
Direttore generale nominato dal CIV tra i soggetti inseriti nell'Albo dei
candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende USL. Il
Direttore generale degli IRCCS assicura l'autonomia del Direttore scientifico
nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta
regionale, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate
capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive
esperienze pregresse. Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore
scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale cessa
anticipatamente in caso di cessazione del CIV.
4. Lo schema del contratto tra l'IRCCS e il
Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario è
approvato dalla Giunta regionale .
5. Il Direttore generale nomina il Direttore
amministrativo e il Direttore sanitario con incarico quinquennale secondo quanto
stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 288/2003. Tali direttori cessano dalla carica in caso di cessazione
del Direttore generale, entro i successivi sessanta giorni.
6. Sulla base di quanto previsto
dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 288/2003, come modificato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 270/2005, il Direttore generale nomina il Collegio
sindacale, composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della
salute e quattro dalla Giunta regionale scelti tra gli iscritti nel Registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i
funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato
per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi
sindacali . Il collegio sindacale dura in carica tre anni.
7. Con la nomina del primo Consiglio di
indirizzo e verifica (CIV), alla quale la Giunta regionale deve provvedere entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano i
Commissari in carica.
8. Il Direttore generale, entro novanta
giorni dalla data del suo insediamento, adotta il regolamento organizzativo
dell'IRCCS nel rispetto dei principi fondamentali rivenienti dalle fonti cui al
comma 1, dalla presente legge e dall'intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 per
quanto compatibile con le richiamate fonti primarie alla stregua di quanto
stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005.
8-bis. In caso di vacanza dell’ufficio di Direttore
generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell’incarico o in presenza
di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all’atto di nomina, ove
per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale
entro i sessanta giorni previsti dall’articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs.
502/1992 e s.m.i., il Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) provvede secondo
quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle
aziende sanitarie.
9. Il Presidente del CIV ha diritto a un trattamento
economico pari al 25 per cento del trattamento economico del Direttore generale.
I componenti del CIV hanno diritto a un trattamento economico pari al 30 per
cento del trattamento economico del Presidente . Il Presidente e i
componenti del Collegio sindacale hanno diritto al trattamento economico dei
corrispondenti organi delle ASL . Il trattamento economico del Direttore
generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario sono fissati in
misura pari a quelli fissati per le Aziende USL. Il trattamento economico del
Direttore scientifico è fissato in misura pari al trattamento del Direttore
generale . Tutti gli oneri economici relativi agli organi di indirizzo,
gestione e controllo degli IRCCS gravano sui bilanci dei rispettivi enti .
9-bis. Con successivo provvedimento della
Giunta regionale, ferma restando la disciplina generale in materia di
ineleggibilità e incompatibilità, saranno regolamentate le singole fattispecie
riferite agli organi di cui alla presente legge.
9-ter. Nell'IRCCS la figura del Segretario
generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte
dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le
modalità previste dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni
e integrazioni .
9-quater. Il Segretario generale, cessato
dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza amministrativa come
Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa con assunzione della
direzione di una UOC amministrativa disponibile nell'IRCCS ed è sottoposto
all'ordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso di non
disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente
amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore
di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di
concerto con il Direttore amministrativo. ]
(13) Articolo dapprima
modificato dalle ll.rr. n.
14/2005, n.
19/2010 e n.
28/2013, e successivamente abrogato dalla l.r.
n. 17/2017, art.17.
Art. 15
Intervento finanziario per la rimodulazione del sistema di
compartecipazione alla spesa farmaceutica.
1. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, a
rimodulare il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica a decorrere
dal 1° ottobre 2005.
2. Al fine di sostenere il minore introito derivante
dall'applicazione del comma 1, è stanziata la somma di euro 10 milioni da
assegnare alle ASL sulla base del numero degli esenti e in misura, comunque, non
superiore alla minore entrata determinatasi per ciascuna Azienda rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2004.
3. Al relativo onere si fa fronte mediante aumento di pari
importo dello stanziamento del capitolo 741090 - U.P.B. 9.1.2 "Fondo sanitario
regionale di parte corrente" - del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2005.
Art. 16
Assegnazione straordinaria a Finpuglia per la creazione del
Fondo speciale
per la costituzione della nuova Società per il rilancio
dell'attività della PASTIS s.c.p.a.
1. Ai fini della creazione di un fondo speciale da destinare
alla costituenda società per azioni attraverso la quale rilevare e rilanciare,
congiuntamente all'Università degli Studi di Lecce, al CNR, all'Amministrazione
Provinciale di Lecce, al CISL Puglia, all'Enea, al Politecnico di Bari, al
SELFIN S.p.A., all'Università degli Studi di Bari, all'OPTEL,
all'Amministrazione Provinciale di Brindisi e al Comune di Mesagne ed
eventualmente ad altri partners, sia istituzionali che privati, interessati alla
missione della nuova società, le attività di ricerca scientifica e di
trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, attualmente facenti capo
al PASTIS CNRSM s.c.p.a., la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare
all'Istituto finanziario regionale pugliese Finpuglia S.p.A. la somma di euro 1
milione e 600 mila.
2. Il funzionamento e la gestione del fondo sono disciplinati
con apposita direttiva della Giunta regionale.
3. Alla spesa derivante dalla presente norma si fa fronte con
stanziamento di pari importo sul capitolo di nuova istituzione 1484 - U.P.B.
03.03.03 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, avente
ad oggetto "Assegnazione straordinaria a Finpuglia S.p.A. per la creazione del
fondo speciale da destinare alla costituzione della nuova società per rilancio
attività PASTIS s.c.p.a. (articolo 16, legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 -
Seconda variazione bilancio 2005)".
Art. 17 (14)
Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8.
[1. Alla legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3,
comma 1, lettera a), la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente:
"regolamenti";
b) all'articolo 7,
comma 1, dopo la parola: "istanza", è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista
verifica di compatibilità successivamente alla data di pubblicazione del
Registro di cui all'articolo 30
della L.R.
n. 1/2005";
c) all'articolo 10,
comma 1, dopo le parole: "quello autorizzato" sono aggiunte le seguenti:
"fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti,
con le conseguenti modifiche autorizzative:
1) costituzione di nuova società per fusione di società
già autorizzate in ambito regionale;
2) fusione per incorporazione tra società autorizzate
in ambito regionale";
d) all'articolo 19
sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: "sotto
indicati" sono aggiunte le seguenti: "decorrenti dal 1° gennaio 2006, primo
giorno successivo ai termini di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo";
2) al comma 5, le parole: "entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a)" sono sostituite dalle seguenti : "entro il 31 dicembre 2005";
3) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
30
della L.R.
n. 1/2005, i soggetti di cui al comma 2 presentano le
richieste d'inserimento nel registro provvisorio entro il 31 dicembre
2005";
e) all'articolo 21
sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera g), dopo la parola:
"dimensionamento" è aggiunta la seguente: "massimo" e dopo le parole: "rete
ospedaliera" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nel tempo vigente";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fermo restando quanto fissato al comma 3 nonché
ai commi 2 e 3 dell'articolo 24, le case di cura e gli altri soggetti
privati, transitoriamente accreditati, devono presentare alla Regione un
piano di adeguamento ai requisiti prescritti dal Reg. n. 3/2005, entro sei
mesi dalla data di scadenza del bando di cui all'articolo 24, comma 4. Le
altre strutture autorizzate già operanti devono essere in possesso dei
requisiti prescritti al momento della presentazione della richiesta di
accreditamento.";
[3) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
"4-bis. Il bando di cui all'articolo
24, comma 4, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto di programmazione relativo alla rimodulazione della rete
ospedaliera regionale, previsto dall'intesa tra Stato, Regioni e P.A. del
23 marzo 2005, repertorio n. 2271.''; ] (15)
f) all'articolo 24
sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le strutture e i professionisti autorizzati già
in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento, senza limiti
di tempo, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza
del termine previsto dal bando di cui al comma 4. Le richieste pervenute
alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono,
comunque, acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.";
2) al comma 11, lettera a), le parole: "dalla data di
pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 3, lettera a), numeri 1, 2
e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del bando di
cui al comma 4";
3) al comma 11, lettera b), le parole: "gli altri
soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "le case di cura e gli altri
soggetti privati transitoriamente accreditati";
g) il comma 3 dell'articolo 29
è sostituito dal seguente:
"3. In fase di prima applicazione della presente legge,
per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da
confermare per l'autorizzazione all'esercizio va calcolato determinandolo in
base ai requisiti minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla
Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla
data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti letto così
calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31
ottobre 2003, le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione
per l'ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso
nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall'articolo
5,
comma 1, lettera a), punto 3. Nel caso in cui non sia richiesto l'aumento o
il trasferimento, l'autorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade
il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui il numero di posti letto ricalcolati
risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui all'articolo 6,
comma 2, le strutture sanitarie possono inoltrare, entro il 31 dicembre
2005, contestualmente alla domanda di conferma dell'autorizzazione,
richiesta di ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento
presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall'articolo
5,
comma 1, lettera a), punto 3. In caso contrario, l'autorizzazione
all'esercizio per l'intera struttura decade il 31 dicembre 2005. In entrambe
le due ipotesi, nel caso di richiesta di aumento del numero dei posti letto
o di trasferimento presso nuova struttura, i termini per l'adeguamento ai
requisiti sono quelli di cui all'articolo 19,
comma 3". ]
(14) Punto abrogato dalla l.r.
2/2008, art. 6. ]
(15) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. d).
Art. 18
Collocamento in aspettativa per mandato parlamentare o
consiliare.
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche regionali, ivi
compresi i dipendenti delle USL, eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento
europeo o nei Consigli regionali, nonché nominati Assessori regionali ai sensi
dell'articolo 43,
comma 5, dello Statuto,
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi
possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della
proclamazione degli eletti ovvero all'atto della nomina. Di queste il Presidente
del Consiglio regionale dà comunicazione alle Amministrazioni di appartenenza
degli eletti ovvero dei nominati per i conseguenti provvedimenti.
4. Agli Assessori regionali, nominati ai sensi dell'articolo 43,
comma 5, dello Statuto
regionale, dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non abbiano
chiesto di essere collocati in aspettativa senza assegni viene corrisposta
esclusivamente la diaria per il rimborso spese di soggiorno a Bari prevista
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 70
della L.R.
n. 1/2005.
Art. 19
Recupero dei contributi da imprese in crisi operanti nei settori
riconosciuti in crisi produttiva.
1. Le imprese in crisi operanti in settori riconosciuti in
crisi produttiva, tenute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla
restituzione di contributi erogati dalla Regione - Assessorato sviluppo
economico, possono avvalersi della facoltà per il rimborso in unica soluzione
ovvero in forma rateale.
2. Qualora il rimborso delle somme dovute sia effettuato, in
tutto o in parte, entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta
formulata dal Settore competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l'impresa interessata è tenuta alla corresponsione degli interessi legali.
3. Qualora l'impresa interessata opti per la restituzione in
forma rateale, che, in deroga ai termini indicati nel comma 2 dell'articolo 72
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), non può
eccedere la durata di sessanta mensilità, con rate mensili, trimestrali o
semestrali, è tenuta alla corresponsione degli interessi legali, da calcolare al
tasso vigente alla data della richiesta di rateizzazione, con decorrenza dalla
data medesima fino all'effettivo soddisfo, integrati degli interessi di mora,
calcolati tempo per tempo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
4. La domanda per la rateizzazione, con l'indicazione della
durata e delle modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre
trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta di cui al comma 2, al
Settore competente, al quale è demandata l'istruttoria delle relative istanze.
5. Il Dirigente responsabile del Settore competente è
autorizzato all'assunzione dei provvedimenti amministrativi di rateizzazione
delle somme dovute, disponendo contestualmente la durata e le modalità di
pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta di cui al comma 2 e se non è stata inoltrata la richiesta di
rateizzazione di cui al comma 4, il Settore competente procede al recupero
coattivo delle somme dovute.
Art. 20
Modifica all'articolo 38 della legge regionale 5 luglio 1996, n.
12.
[1. L'articolo 38 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), è
sostituito dal seguente:
"Art. 38
Vigilanza.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull'amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti dallo
Statuto della Regione Puglia.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza,
il Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta
regionale, può:
a) disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento degli EDISU;
b) provvedere, previa diffida agli
organismi dell'Ente e sentita la competente Commissione consiliare, al
compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e regolamenti
quando gli Amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento;
c) sciogliere il Consiglio di
amministrazione nel caso di violazioni di leggi e regolamenti, di
persistenti inadempienze su atti dovuti, di dimissioni della maggioranza dei
suoi componenti, di persistente inattività o di attività tali da
compromettere il buon funzionamento dell'Ente, di mancato rinnovo degli
Organi entro la scadenza ordinaria prevista dalla presente legge e, su
designazione dell'Assessore competente in materia, nominare un Commissario
straordinario, che resta in carica sino alla ricostituzione degli organi
previsti dalla presente legge.
3. Il Commissario dura in carica sino
all'approvazione della legge di riforma degli EDISU e comunque non oltre il 31
gennaio 2006.".
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della L.R.
n. 12/1996, così come modificato dall'articolo 66
della L.R.
n. 1/2005, è soppresso. Al Commissario e al Presidente del Collegio dei
revisori dei conti spetta un'indennità pari al 40 per cento di quella
spettante rispettivamente al Sindaco e al Presidente del Collegio dei revisori
dei conti del Comune sede dell'EDISU] (16) .
(16) Articolo abrogato per effetto
dell'art. 39,
L.R.
27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la L.R.
5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive modificazioni (ivi
comprese quindi quelle apportate dal presente articolo).
Art. 21
Modifiche alle norme in materia di promozione del turismo
pugliese.
1. All'articolo 4
della legge
regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese), come sostituito dal comma 2 dell'articolo 39
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004 ), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed
espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione
turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale,
previste e avviate dall'Amministrazione regionale o comunque ritenute di
particolare rilevanza a fini turistici.";
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità,
approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Allo
stesso modo, ricorrendone la necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti
del programma di cui al comma 1, su iniziativa dell'Assessore al turismo e
industria alberghiera.";
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora l'approvazione del programma, dei piani e degli atti connessi avvenga
successivamente allo svolgimento delle attività promozionali di cui
all'articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale può disporre
specifiche misure volte a stabilire un tetto massimo di finanziabilità per
categorie omogenee di attività, ovvero in modo generale a valere su tutte le
iniziative approvate o da approvarsi.";
d) al comma 4 la cifra: "7" è sostituita dalla seguente: "20"
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dei piani annuali di
attuazione. L'assegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre
dell'anno di riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato
su proposta dell'Assessore competente, in base alle richieste pervenute nel
rispetto di procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo.";
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In ogni caso, l'erogazione a qualsiasi titolo da
parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione
turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando
l'eventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque
provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 25
(Trasferimento dei beni e delle obbligazioni) della legge
regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'Amministrazione
turistica regionale in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n.
217), è aggiunto il seguente:
"2-bis. La riscossione e la voltura catastale in favore delle
Aziende di promozione turistica (APT) dei beni immobili dei soppressi enti
turistici di cui al comma 2 è richiesta ai competenti Uffici dell'Agenzia del
territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.".
Art. 22
Adeguamento delle strutture territoriali delle APT.
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali della sesta
provincia, può istituire l'Azienda di promozione turistica (APT) della sesta
provincia pugliese.
2. La deliberazione di Giunta regionale individua la sede
dell'APT della sesta provincia e nomina un Commissario stabilendone le
competenze correlate.
Art. 23
Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica
Stornara e Tara e Arneo (17)
[1. Considerate le condizioni di disagio in
cui operano i Consorzi di bonifica "Stornara e Tara" di Taranto e "Arneo" di
Nardò, in conseguenza dello scioglimento degli organi di gestione "Deputazione"
avvenuta per dimissione degli stessi, si procede, in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di
determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
integrale), alla nomina di un Commissario regionale per il Consorzio "Stornara e
Tara" e di un Commissario regionale per il Consorzio "Arneo".
2. I rispettivi Commissari regionali rimangono
in carica sino all'insediamento dei nuovi organi consortili].
(17) Articolo abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera n), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 24
Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005,
n. 8 (18)
[1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in
materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica
della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata].
(18) Articolo abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera n), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 25
Danni subiti a causa dell'epidemia da blue-tongue.
1. Vista la decisione comunitaria del dicembre 2004, agli
allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni 2001, 2002 e 2003
hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa della
epidemia da blue-tongue (lingua blu), è assegnata, a parziale recupero dei danni
subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo di nuova
istituzione n. 111135 - U.P.B. 04.04.01 - del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005. L'Assessorato all'agricoltura provvede alla
suddivisione e all'assegnazione della somma in proporzione ai danni all'epoca
denunciati.
Art. 26
Norma straordinaria contro l'aumento incontrollato dei
prezzi.
[1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), sono inseriti i seguenti:
"1-bis. A partire dal 1° dicembre 2005 il
prezzo è indicato in euro e, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente
ammontare in lire.
1-ter. L'obbligo di indicare anche in lire il
prezzo di vendita deve essere applicato in ogni caso per tutte le merci comunque
esposte al pubblico.
1-quater. Il prezzo in lire è indicato con le
stesse dimensioni e carattere del prezzo in euro.
1-quinquies. Il doppio prezzo di vendita al
pubblico del prodotto non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti e i
Direttori di farmacia, limitatamente ai prodotti farmaceutici, e per le
rivendite dei giornali. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che
effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi
locali a ciò adibiti.
1-sexies. Le disposizioni di cui ai commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono in vigore fino alla data del 31
dicembre 2009.
1-septies. Entro il termine di cui al comma
1-sexies, la Giunta regionale provvede a emanare apposito regolamento, previa
consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei
commercianti.". ] (19)
(19) Articolo abrogato dalla L.R.
22/2006, art. 8.
Art. 27
Modifiche e integrazioni all'articolo 95 della legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.
1. Al comma 4 dell'articolo 95
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e
successive modificazioni e integrazione, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Analogo prelevamento i competenti settori di spesa sono autorizzati a
effettuare qualora la reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti
da risorse con vincolo di destinazione per i quali, a seguito degli esiti della
rendicontazione, interviene una dichiarazione di insussistenza e la conseguente
necessità di utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità.".
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
Data a Bari, addì 12 agosto 2005
Allegato A
SECONDA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2005
RIEPILOGO
PARTE ENTRATE E SPESE
COMPETENZA
CASSA
PARTE
PRIMA: ENTRATA
TOTALE MAGGIORI ENTRATE
+
€
762.068.498,89
+ €
762.068.498,89
TOTALE MINORI ENTRATE
-
€
294.215.959,00
- €
294.215.959,00
TOTALE GENERALE
+
€
467.852.539,89
+ € 467.852.539,89
PARTE
SECONDA: SPESA
TOTALE MAGGIORI
SPESE
+
€
468.374.190,89
+ €
468.374.190,89
TOTALE
MINORI SPESE
-
€
521.651,00
-
€
521.651,00
TOTALE
GENERALE
+
€
467.852.539,89
+ €
467.852.539,89
|