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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
51
Data
26/05/1980
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme per l' organizzazione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 7 giugno 1980, n. 39, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 84), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 28 agosto 1986, n. 17.
 

 

TITOLO I

Norme generali

Art. 1

Le Unità sanitarie locali.

[Le UU.SS.LL. sono le strutture operative attraverso cui i comuni, singoli o associati, ovvero le Comunità montane, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi regionali, negli ambiti territoriali definiti dalla Regione.

Esse hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei loro fini e di stare in giudizio per le azioni inerenti la propria attività.

Le UU.SS.LL. svolgono le funzioni ad esse demandate, attraverso servizi, presidi ed uffici, che operano in maniera coordinata con i servizi locali esistenti nel territorio] .

 

Art. 2

I compiti delle Unità sanitarie locali.

[Le UU.SS.LL. realizzano i compiti loro assegnati in forma programmata e unitaria, secondo gli indirizzi del piano sanitario regionale e provvedono, in particolare nell'ambito delle proprie competenze:

a) all'educazione sanitaria della popolazione;

b) alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) all'igiene dell'ambiente;

e) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

f) all'igiene ed alla medicina scolastica negli istituti di istituzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

g) all'igiene ed alla medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) all'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) all'assistenza medico-specialistica ed infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria, alla ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui alla lettera dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

r) all'assistenza farmaceutica ed alla vigilanza sulle farmacie la cui sede insiste nel proprio territorio] .

 


TITOLO II

Organi dell'Unità sanitaria locale

Art. 3

Gli Organi delle Unità sanitarie locali.

[Gli Organi dell'Unità sanitaria locale sono:

1) l'Assemblea generale

2) il Comitato di gestione

3) il Presidente del Comitato di gestione] .

 


TITOLO II

Organi dell'Unità sanitaria locale

Capo 1 - L'assemblea generale

Art. 4

Composizione dell'Assemblea generale.

[L'Assemblea generale è composta:

a) da tutti i consiglieri comunali per le UU.SS.LL. il cui ambito territoriale coincide con quello del Consiglio con parte di esso;

b) dall'Assemblea generale dei comuni associati per le UU.SS.LL. il cui ambito comprenda più comuni;

c) dal Consiglio della Comunità montana per gli ambiti territoriali coincidenti con la Comunità stessa. Qualora il territorio comprenda anche comuni non facenti parte della Comunità montana, la Assemblea sarà integrata da tre rappresentanti per ciascuno di tali comuni.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) se l'ambito territoriale dell'U.S.L. coincide in parte con il territorio di una Comunità montana, all'Assemblea partecipa, con voto consultivo, un consigliere della Comunità montana eletto dalla Assemblea della stessa.

Hanno altresì diritto alla partecipazione con voto consultivo i sindaci dei comuni associati (3) .

I comuni compresi in un medesimo ambito territoriale si intendono associati di diritto con l'entrata in vigore della legge regionale di definizione delle zone sanitarie] .

(3)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 2, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 5

Assemblea generale dei comuni associati.

[Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente articolo l'Assemblea generale dei comuni associati composta da rappresentanti eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno, in numero pari a:

- un rappresentante per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

- tre rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;

- sei rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- dodici rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

- sei rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 30.000 abitanti;

- diciotto rappresentanti per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

- ventiquattro rappresentanti per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La popolazione dei comuni è calcolata in base ai dati anagrafici ufficiali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della costituzione dell'Assemblea] .

 


Art. 6

Costituzione dell'assemblea.

[I Consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i criteri seguenti:

- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;

- nel caso di elezione di più di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali.

L'assegnazione viene effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di quozienti più elevate; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano ottenuto nessun rappresentante; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che hanno conseguito il più alto numero di resti elettorali.

Il Consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma, i propri rappresentanti su designazione del singoli gruppi politici, espressione delle liste presentate nelle elezioni comunali, la cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata dal rappresentante di ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali.

La perdita della qualità di Consigliere comunale comporta la cessazione da ogni incarico nell'ambito dell'U.S.L connesso a tale qualità.

È consentita la permanenza nella carica fino alla sostituzione ove non sia vietata da altre disposizioni di legge.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente la Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto a dare comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione ed al Comune che lo ha eletto. Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l'Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all'Organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente quarto comma, l'Organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 59, comma quarto, della legge 10 febbraio 1953, n. 692.

Nel caso in cui il Comune sia retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario con gli stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente primo comma, rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali.

La nomina dovrà ricadere sui consiglieri comunali che risultano maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti salvi i casi di incompatibilità. Lo stesso criterio sarà seguito nel caso che la designazione dei rappresentanti venga effettuata dal Commissario ad acta.

I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal Consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento. In caso di ritardo o rifiuto a provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma sesto.

La costituzione dell'Assemblea viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione da parte dei consigli comunali. Con il medesimo decreto è convocata la prima riunione.

La sostituzione dei componenti l'Assemblea è operante con la adozione di deliberazione da parte del Consiglio comunale esecutiva ai sensi di legge. Il provvedimento verrà trasmesso per comunicazione, al Presidente della Giunta regionale] (4)  .


(4)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 7

Durata dell'Assemblea.

[La durata dell'Assemblea è fissata in cinque anni.

L'Assemblea si ricostituisce in coincidenza del rinnovo simultaneo dei consigli comunali di tutti i comuni ovvero dei comuni che esprimano più della metà del componenti l'Assemblea medesima.

In caso di rinnovo del Consiglio comunale in uno o più comuni non costituenti la maggioranza dell'Assemblea, si procederà da parte dello stesso Consiglio comunale alla elezione della propria rappresentanza.

In attesa del rinnovo restano in carica i componenti precedentemente nominati] (5) .

(5)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 8

Attribuzioni dell'Assemblea generale.

[L'Assemblea generale:

a) elegge l'ufficio di Presidenza;

b) determina, nell'ambito della programmazione regionale le scelte dell'Unità sanitaria locale;

c) elegge il Comitato di gestione;

d) approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani, annuali e pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni, ad eccezione di quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali regionali;

e) articola i distretti di base;

f) discute ogni trimestre una relazione del Comitato di gestione sull'andamento dei servizi e della gestione (6) .

Esercita altresì tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi di attuazione del servizio sanitario nazionale.

Si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Comitato di gestione (7) .

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai componenti dell'Assemblea generale almeno 5 giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta con preavvisi di almeno 18 ore dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti della Assemblea generale, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

L'approvazione dei piani e dei programmi annuali o pluriennali che impegnino più esercizi, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve essere preceduta, nei casi di Comunità Montane e di comuni associati, dal parere obbligatorio dei singoli consigli comunali.

I comuni devono pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla recezione della richiesta.

Trascorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato all'Assemblea generale, esso si intende espresso ad ogni effetto favorevolmente] .

(6)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

(7)  Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 5, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 9

Modalità della convocazione dell'Assemblea generale.

[Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso lo segreteria dell'Assemblea generale dalla data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti dell'Assemblea entro i termini indicati nell'articolo precedente (8) .

Il Presidente dell'Assemblea generale dovrà munirsi di prova dell'avvenuta convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia lo stesso presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno] .

(8)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 10

Presidenza dell'Assemblea generale.

[È costituito un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea generale, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere segretario.

Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 4 della presente legge, il Presidente dell'Assemblea generale è il Sindaco.

Nel caso in cui alla lettera c) del citato art. 4 il Presidente dell'Assemblea generale è il Presidente della Comunità montana.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto, con la presenza di almeno i due terzi, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda convocazione; nel caso di parità di voti tra due candidati, risulta eletto il più anziano di età.

Gli stessi criteri valgono per l'elezione del Vice Presidente e del Consigliere Segretario.

Per la prima seduta e sino alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario vengono svolte dal componente più giovane di età.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

L'Ufficio di Presidenza si avvale, per lo svolgimento delle attribuzioni dell'Assemblea generale, dell'Ufficio di Segreteria del Comitato di gestione] (9) .

(9)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 7, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 11

Funzionamento dell'Assemblea generale.

[L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea generale sono disciplinate dal regolamento adottato dalla medesima Assemblea con l'approvazione dei 2/3 dei suoi componenti (10) .

Il regolamento dovrà individuare, tra l'altro, la sede della unità sanitaria locale.

Per il funzionamento delle Assemblee delle Comunità Montane si applicano le norme dei rispettivi Statuti.

Per il funzionamento dell'Assemblea generale, in attesa dell'approvazione del regolamento in cui al precedente primo comma, si osservano le norme vigenti per il Consiglio comunale, in quanto applicabili] .

(10)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 8, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 12

Incompatibilità.

[La carica di Presidente dell'Assemblea generale è incompatibile con quella di componente del Comitato di gestione.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Presidente o di componente del Comitato di gestione le cariche di:

- Sindaco o Assessore comunale;

- Presidente o Assessore provinciale;

- Presidente o componente di Giunta di Comunità montana;

- Presidente o componente dell'Organo deliberante di Enti, Amministrazioni o Aziende cui partecipi uno o più comuni dell'ambito territoriale o l'Amministrazione della Provincia nel cui territorio ricada l'ambito dell'U.S.L.

Sono fatte salve, altresì, le incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte di altri Comitati di gestione] (11) .

(11)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 


TITOLO II

Organi dell'Unità sanitaria locale

Capo II - Il Comitato di gestione

Art. 13

Composizione del Comitato di gestione.

[Il Comitato di gestione è costituito di undici componenti. Nelle UU.SS.LL. che gestiscono servizi o presidi multizonali esso si compone di quindici componenti. Alle liste che costituiscono la maggioranza sono attribuiti otto componenti, alle minoranze tre componenti.

Nelle UU.SS.LL. il cui Comitato di gestione è costituito di quindici componenti, dieci sono attribuiti alla maggioranza e cinque alle minoranze.

Le rappresentanze assegnate alle minoranze sono commisurate in rapporto al numero dei propri componenti di ciascuna lista nell'Assemblea generale.

Ove la minoranza o le minoranze abbiano rappresentanze inferiori ad un terzo rispetto ai membri dell'Assemblea generale, saranno rappresentate nel Comitato di gestione secondo il loro rapporto proporzionale rispetto all'Assemblea.

Nel caso di cui al comma precedente, alle minoranze va garantita una rappresentanza non inferiore a due componenti nel Comitato di gestione composti da undici ed a tre componenti nei Comitati di gestione composti da quindici membri.

Il Comitato viene eletto dall'Assemblea generale con la presenza di almeno la meta più uno dei suoi componenti, a maggioranza semplice, e con voto limitato ad uno.

La votazione, per la nomina del Comitato di gestione è limitata ai candidati inclusi nella lista di maggioranza o nell'unica o più liste di minoranza.

I componenti di Comitato di gestione possono essere eletti al di fuori dell'Assemblea in numero non superiore cinque se il Comitato conta undici membri non superiore a sette se è costituito da quindici componenti.

Le attribuzioni del Comitato di gestione, nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, sono svolte dalla Giunta Esecutiva della Comunità montana.

Il Comitato di gestione nomina il proprio Segretario individuandolo tra il personale inquadrato o, in attesa della formazione del ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella A del ruolo amministrativo di cui all'art. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e in servizio presso l'U.S.L. con i criteri di cui all'art. 8 dello stesso D.P.R. n. 761 del 1979.

I componenti dell'Ufficio di direzione di cui al successivo art. 42 non possono ricoprire l'incarico di Segretario del Comitato di gestione.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto di ottenere copie di tutti gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, salvo i limiti di legge] (12) .

(12)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 10,L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 14

Attribuzioni del Comitato di gestione.

[Il Comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale, ad eccezione di quelli di competenza della Assemblea generale.

Spetta, in particolare, al Comitato di gestione:

a) predisporre gli schemi di provvedimenti di cui alla lettera c) del precedente art. 8 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;

b) sovraintendere all'organizzazione e al funzionamento degli uffici, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale, vigilando sul loro funzionamento e riferendo in via ordinaria all'Assemblea generale alla fine di ogni anno] .

 


Art. 15

Riunioni del Comitato di gestione.

[Le riunioni del Comitato di gestione sono ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie quelle concordate e programmate dal Comitato di gestione all'inizio di ogni anno; straordinarie le altre.

Per le riunioni ordinarie la convocazione ed il relativo ordine del giorno sono comunicati, a cura del Presidente, ai membri del Comitato almeno tre giorni prima.

La convocazione delle riunioni straordinarie è disposta, con preavviso di almeno 24 ore, dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre componenti il Comitato, i quali devono obbligatoriamente indicare gli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato.

Nel caso di persistente inattività del Comitato di gestione ovvero quando benché ne sia stata fatta richiesta nel caso di cui al precedente comma, il Presidente non provveda alla convocazione dello stesso, il Presidente della Assemblea generale dispone la convocazione di detto Comitato.

Qualora, nonostante la convocazione imposta dal Presidente dell'Assemblea generale il Comitato di gestione non si riunisca, l'Assemblea generale, previa diffida, provvede allo scioglimento ed alla contestuale ricostituzione dello stesso] .

 


Art. 16

Modalità della convocazione del Comitato di gestione.

[Al fine di consentire ai componenti di prenderne visione, gli atti relativi agli affari posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comitato di gestione dalla data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti entro i termini indicati nell'articolo precedente.

Il Presidente dovrà munirsi di prova della avvenuta comunicazione di convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora il componente, nei confronti del quale sono state violate le norme di convocazione, sia presente e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno eventuali argomenti su richiesta scritta di tre componenti. presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza, il Comitato di gestione, con la presenza ed il consenso di tutti i componenti, può deliberare validamente anche su argomenti non compresi nell'ordine del giorno] .

 


Art. 17

Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato di gestione.

[Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Il Comitato di gestione delibera validamente a maggioranza. Dei presenti, tranne che per l'elezione del suo Presidente per la quale e richiesta la maggioranza dei componenti il comitato stesso] .

 


Art. 18

Modalità di votazione.

[Le votazioni si svolgono per appello nominale e in ordine alfabetico.

Quando si tratti di questioni concernenti persone e che comportino valutazioni ed apprezzamenti personali, la votazione si effettua a scrutinio segreto.

Nelle votazioni per appello nominale, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti la deliberazione si intende respinta] .

 


Art. 19

Obbligo di astensione.

[I componenti il Comitato di gestione non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti che riflettono loro interessi personali o quelli del coniuge ovvero di parenti e affini sino al IV grado, ovvero interessi di società delle quali siano amministratori o dipendenti, o di enti di cui abbiano la rappresentanza o vigilanza, ovvero interessi di persone con le quali abbiano vincoli di società.

Inoltre non possono concorrere a stipulare direttamente o indirettamente contratti con la unità sanitaria locale.

I componenti del Comitato di gestione non possono assumere incarichi professionali per conto dell'Unità sanitaria locale] .

 


Art. 20

Dimissioni per componenti del Comitato di gestione.

[Il Comitato di gestione prende atto delle dimissioni presentate dai sui componenti. Il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea generale, che deve, essere immediatamente convocata per la surroga dei dimissionari.

Le dimissioni non possono essere ritirate, dopo che ne sia stato preso atto.

Quando risulti dimissionaria almeno la metà dei componenti, l'Assemblea generale provvede, nel termine massimo di quindici giorni, alla rielezione dell'intero Comitato di gestione] .

 


TITOLO II

Organi dell'Unità sanitaria locale

Capo III - Il Presidente del Comitato di gestione

Art. 21

Elezione e funzione del Presidente del Comitato di gestione.

[Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente.

Fino alla elezione del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

Il Presidente assicura l'esecuzione degli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza dell'U.S.L. ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate, nel rispetto del principio della collegialità, da leggi o regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Comitato di gestione delega ai propri componenti l'assolvimento di particolari funzioni dell'U.S.L. inerenti ad attività esecutive, istruttorie o a rilevanza interna, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge] (13) .

(13)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 11,L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 22

Provvedimenti di urgenza.

[Il Presidente del Comitato di gestione assume, in caso di estrema urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato di gestione, strettamente necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell'U.S.L. (14) .

Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Comitato nella prima seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni dall'adozione dei provvedimenti (15) .

I provvedimenti non sottoposti a ratifica o non ratificati dal Comitato decadono dal giorno stesso della mancata proposta o ratifica.

Sono fatti salvi gli effetti già verificatisi in esecuzione degli atti presidenziali adottati per motivi di urgenza, ferma restando l'eventuale responsabilità diretta e personale del Presidente nonché del responsabile del settore che abbia effettuato la proposta] .

(14)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 12, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

(15)  Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 12, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

TITOLO II

Organi dell'Unità sanitaria locale

Capo IV - Indennità di funzione

Art. 23

Indennità di funzione ai componenti l'Assemblea generale.

[Ai componenti l'Assemblea generale compete unicamente per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute assembleari o di commissioni consiliari regolarmente previste nei regolamenti delle UU.SS.LL. ed in un numero massimo di dodici riunioni all'anno, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consiglieri comunali di popolazione corrispondente a quelle del' U.S.L.

Al Presidente dell'Assemblea generale compete una indennità di funzione pari al 50% rispetto a quella stabilita per i componenti il Comitato di gestione.

Al Vice Presidente e al Consigliere Segretario compete una indennità pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.

Tali indennità non sono cumulabili con quella di Sindaco o Assessore comunale.

Al Presidente ed ai componenti l'Assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni] (16) .

(16)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 13, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.


 

Art. 24

Indennità di funzione ai componenti il comitato di gestione.

[Al Presidente del Comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura pari a quella massima prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni, per i sindaci dei comuni aventi una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale.

Ai componenti del Comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica pari al 50% di quella spettante al Presidente del Comitato stesso.

Al Presidente ed ai componenti il Comitato di gestione si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art, 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni] .

 


TITOLO III

Attribuzioni delegate e poteri del Sindaco

Art. 25

Attribuzioni delegate.

[Le attribuzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono delegate ai comuni, singoli o associati, ed alle Comunità Montane, che la esercitano, mediante le UU.SS.LL.

Nell'esercizio di tali funzioni le UU.SS.LL. si atterranno alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dagli Organi dello Stato.

Al fine di verificare la rispondenza agli indirizzi fissati dalla Regione, il Presidente del Comitato di gestione è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale trimestralmente l'elenco dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta regionale può chiedere copia di tali atti] .

 


Art. 26

Poteri del Sindaco.

[Nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, rimette al legale rappresentante di questa l'affare in trattazione, per gli adempimenti istruttori del caso.

Il Sindaco trasmetterà mensilmente all'unità sanitaria locale l'elenco dei provvedimenti adottati. Il Presidente del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale potrà richiedere copia di singoli atti.

Per l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente, il Sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili del settore dell'unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente per iscritto il Presidente del Comitato di gestione.

Il Sindaco trasmetterà immediatamente al legale rappresentante dell'unità sanitaria locale copia delle ordinanze emanate] .

 

TITOLO IV

Strutture multizonali

Art. 27

Presidi e servizi multizonali.

[I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale, ai soli fini di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 27 maggio 1982, n. 23 sono considerati multizonali i presidi ospedalieri, ubicati nei comuni capoluogo di provincia, già classificati ospedali regionali a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (17) .

La gestione delle strutture multizonali compete alle UU.SS.LL. nel cui territorio sono ubicate] .

(17)  Comma così sostituito dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 22 agosto 1984, n. 37.

 


Art. 28

Coordinamento dei presidi multizonali con le Unità sanitarie locali.

[Allorché l'unità sanitaria locale gestisce presidi o servizi multizonali gli schemi dei piani e programmi che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi sono adottati previa consultazione delle altre UU.SS.LL. interessate.

Queste ultime devono essere obbligatoriamente sentite per tutti i problemi riguardanti l'accesso ai servizi del presidio o servizio multizonale.

A tale fine gli atti relativi sono inviati alle UU.SS.LL. interessate, le quali esprimono il proprio parere, formulando eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni.

Trascorso il predetto termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

In attesa che la legge regionale individui, ai sensi degli artt. 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento, la competenza a dirimere eventuali divergenze circa l'obbligo di consultazione previsto dal primo comma del presente articolo è demandata a specifici provvedimenti del Consiglio regionale] .

 

TITOLO V

Distretti sanitari di base

Art. 29

Compiti dei distretti sanitari di base.

[Il distretto sanitario è il riferimento territoriale dove viene erogata l'assistenza sanitaria di primo livello e di pronto intervento.

Fanno capo ai distretti tutte quelle prestazioni che interessano i cittadini in modo più comune e frequente, ed in particolare:

- il controllo ed il miglioramento dell' ambiente;

- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili

- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;

- le attività diagnostiche e terapeutiche domiciliari e ambulatoriali;

- la distribuzione dei farmaci;

- la informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

L'organizzazione e l'integrazione dei servizi di base sono fissati dal piano sanitario regionale] .

 


Art. 30

Criteri per l'articolazione dei distretti.

[L'Assemblea generale, sentiti i comuni interessati, suddivide il territorio dell'Unità sanitaria locale in distretti sanitari di base individuati, di norma per gruppo di popolazione di diecimila abitanti.

Nella individuazione dei distretti sanitari di base l'Assemblea generale deve tenere conto anche delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio e deve operare in modo da assicurare, in via normale, la corrispondenza tra il territorio del distretto con quello del Comune e con quello della circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278] .

 

TITOLO VI

Partecipazione e informazione

Art. 31

Partecipazione degli utenti.

[Al fine di assicurare la partecipazione di cui all'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Assemblea generale con apposito regolamento, stabilirà norme per la consultazione delle formazioni sociali, delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, degli utenti e dei rappresentanti degli originari interessi individuati dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine alla programmazione e alla gestione dei servizi.

Con lo stesso regolamento dovranno essere ugualmente disciplinate le attività di consultazione da parte del Comitato di gestione.

A livello di distretto o anche di presidio o servizio in merito a specifici fondamentali aspetti dell'attuazione dei servizi saranno consultati gli utenti interessati.

In attesa della regolamentazione, l'Assemblea determinerà con proprio atto deliberativo le forme e modalità di partecipazione atte ad assicurare l'adempimento di quanto previsto dai commi precedenti] (18) .

(18)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 14, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 32

Diritto all'informazione dei componenti l'assemblea generale.

[I componenti dell'Assemblea generale dell'unità sanitaria locale hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi dell'unità sanitaria locale, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del loro mandato] .

 

Art. 33

Diritto dei cittadini all'informazione.

[I cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale hanno diritto, previo rimborso delle spese di riproduzione, di ottenere copia dei provvedimenti che li riguardano direttamente.

Hanno diritto, altresì, di ottenere copia delle deliberazioni di interesse generale adottate dal Comitato di gestione e dall'Assemblea generale] .

 

TITOLO VII

I controlli dell'Unità sanitaria locale

Art. 34

Controllo sugli atti.

[Il controllo sugli atti delle UU.SS.LL. è esercitato secondo le norme di cui alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 e successive modificazioni, in forma decentrata nei capoluoghi di provincia, dalle Sezioni provinciali di controllo di cui alla lettera b) dell'art. 1 della precitata legge regionale, integrata da un esperto in materia sanitaria nominato dal Consiglio regionale che designerà, altresì, un esperto supplente.

L'organo di controllo di cui al precedente comma, esercita il controllo anche sugli atti degli enti ospedalieri, fino all'estinzione della personalità giuridica degli stessi, con le modalità previste dalla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2 e successive modificazioni] .

 

Art. 35

Poteri sostitutivi.

[Ove occorra procedere alla rinnovazione del Comitato di gestione e l'Assemblea generale non provveda entro trenta giorni, il Presidente della Regione invita l'Assemblea stessa a provvedere entro i successivi trenta giorni. In mancanza, si procederà ai sensi di legge] .

 

Art. 36

Poteri sostitutivi nelle materie delegate.

[In caso di inadempienza da parte degli organi dell'unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate il Presidente della Regione fissa un termine adeguato per il compimento degli atti.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta] .

 

Art. 37

Scioglimento e revoca del Comitato di gestione.

[Qualora il Comitato di Gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del Piano Sanitario Regionale, il Presidente della Regione invita il Presidente del Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il Comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita il Presidente dell'Assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del Comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l'Assemblea Generale non vi provveda entro venti giorni, si provvederà ai sensi di legge.

Il Comitato di gestione nel caso in cui non si attenga agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea generale può essere revocato, su proposta sottoscritta da almeno 2/5 dei suoi componenti, con deliberazione motivata adottata dall'assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La validità della revoca è subordinata alla contestuale elezione del nuovo Comitato] (19) .

(19)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 15, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

Art. 38

Servizio di coordinamento.

[Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale verifica correntemente la corrispondenza dell'azione della U.S.L. agli indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite l'Assessore alla Sanità che riferisce alla Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell'Assessorato, anche di Uffici costituiti in ciascun capoluogo di provincia (20) .

A questi ultimi Uffici - con delibera del Consiglio su proposta della Giunta - saranno attribuiti compiti informativi, istruttori rispetto agli interventi della Regione nel riguardi delle UU.SS.LL., e di collaborazione a sostegno dell'opera, degli Organi e Servizi delle stesse.

Gli uffici provinciali di cui sopra costituiscono articolazione periferica dell'Assessorato alla Sanità e sono coordinati secondo la materia degli Uffici centrali dello stesso.

Per il riscontro, di cui al primo comma l'Assemblea della U.S.L ogni anno invierà all'Assessorato alla Sanità una relazione redatta secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assessore regionale alla Sanità relazionerà al Consiglio regionale sull'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sullo stato di attuazione della programmazione sanitaria (21) ] .

(20)  L'art. 50, comma 4, L.R. 31 maggio 2001, n. 14 ha disposto che le funzioni residuali degli uffici provinciali dell'Assessorato alla sanità qui previsti siano svolte dall'Assessorato regionale alla sanità.

(21)  Articolo prima modificato dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 7 gennaio 1981, n. 1 e, successivamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 16, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 

TITOLO VIII

Organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali

Art. 39

Servizi.

[L'unità sanitaria locale eroga le prestazioni tramite presidi e uffici raggruppati in servizi corrispondenti a settori di responsabilità sanitaria e a settori di responsabilità amministrativa] .

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 433 del 30-04-1997, U.S.L. BA 5 c. Larocca.

T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 816 del 08-10-1995, Calabrese c. Co.re.co. di Bari ed altri.



 

Art. 40

Servizi dell'Unità sanitaria locale.

[In ogni Unità sanitaria locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:

1) Servizi sanitari:

a) igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale. igiene e sicurezza del lavoro (22) ;

b) assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi (23) ;

c) organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici (24) ;

d) igiene e assistenza veterinaria;

e) servizio farmaceutico.

2) Servizi amministrativi (25) :

a) affari generali (26) ;

b) amministrazione del personale - organizzazione e metodi (27) ;

c) amministrazione economico-finanziaria;

d) amministrazione del provveditorato, dell'economato e gestione tecnica;

e) gestione delle convenzioni (28) .

In aggiunta ai predetti potranno essere riconosciuti laddove già esistenti, o autorizzati se resi necessari in relazione alle caratteristiche peculiari, delle singole UU.SS.LL., servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro, di gestione tecnica o altro servizio. Nelle UU.SS.LL. già dotate di Ufficio legale, può essere istituito un settore legale autonomo, che risponda direttamente al Comitato di gestione, cui sono demandati il patrocinio e la consulenza legale della stessa U.S.L. In riferimento al comma precedente, competente a decidere è la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L.

Ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, a ciascun Servizio è preposto un dirigente, in possesso di titolo di studio specifico, che risponde dell'andamento del proprio Servizio, nel rispetto delle attribuzioni di coordinamento dei Coordinatori, direttamente al Comitato di gestione.

Ove i Servizi di igiene e sicurezza del lavoro siano organizzati in forma autonoma, agli stessi potranno essere preposti funzionari del ruolo professionale o amministrativo, oltre che sanitario, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Nei presidi ospedalieri classificati multizonali, per quanto concerne la funzionalità interna, la responsabilità sanitaria è affidata a un dirigente sanitario, la responsabilità amministrativa a un dirigente amministrativo.

Anche i dirigenti sanitario e amministrativo di cui al comma precedente sono nominati, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e scelti tra i dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali di cui alla tabella A, quadro 1° dell'allegato n. 2 del succitato D.P.R. n. 761/1979.

Essi fanno parte dell'Ufficio di direzione e del Consiglio tecnico degli operatori e sono parificati per requisiti, funzioni e trattamento ai capi servizio.

I Coordinatori amministrativo e sanitario partecipano alle sedute del Comitato di gestione senza diritto al voto.

I dirigenti dei servizi possono essere chiamati ad intervenire alle sedute del Comitato di gestione per esprimere il proprio parere in ordine alla trattazione di argomenti rientranti nelle competenze dei rispettivi servizi] (29) .

(22)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1,L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(23)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(24)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1,L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(25)  Ad integrazione del presente punto, vedi quanto disposto dall'art. 3, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(26)  Vedi, anche quanto disposto dagli artt. 1 e 3 della L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(27)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(28)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

(29)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 17, L.R. 27 maggio 1982, n. 23.

 


Art. 41

Raggruppamento di funzioni omogenee.

[Il piano sanitario regionale indicherà le UU.SS.LL. nelle quali, a causa della loro ridotta dimensione, i servizi di cui all'articolo precedente sono unificati in raggruppamenti omogenei in modo da formare non meno di tre servizi per la responsabilità sanitaria e non meno di tre servizi per la responsabilità amministrativa.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, competente a decidere sul raggruppamento dei Servizi di cui al comma precedente, è la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, anche su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L.] (30) .


(30)  Comma aggiunto da primo comma dell'art. 18, L.R. 27 maggio 1982, n. 23. Per le modalità del raggruppamento di funzioni omogenee, vedi quanto disposto dall'art. 1, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

 


Art. 42

Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale.

[I dirigenti dei servizi di cui al precedente art. 40 compongono, collegialmente, l'Ufficio di Direzione dell'Unità sanitaria locale, che è preposto all'organizzazione, al ed al funzionamento di tutti i servizi nonché alla direzione del personale.

Il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, tenuto conto degli specifici requisiti di professionalità e di esperienza di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 8 del D.P.R 20 dicembre 1979, n. 761 individuerà tra i dirigenti del servizi amministrativi e i dirigenti del servizi sanitari, un coordinatore amministrativo e un coordinatore sanitario.

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di cinque anni] .

 

 

Art. 43

Consiglio tecnico degli operatori.

[In ciascuna unità sanitaria locale è istituito il Consiglio tecnico degli operatori.

Il Consiglio tecnico degli operatori è organo di consultazione tecnica del Comitato di gestione ed esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal Comitato medesimo.

Esso deve essere obbligatoriamente sentito sull'acquisto di attrezzature sanitarie di particolare importanza diagnostica e terapeutica, nonché sull'istituzione, soppressione e modificazione di servizi sanitari dell'unità sanitaria locale.

Con la costituzione del consiglio tecnico degli operatori cessano di funzionare gli organi di consulenza sanitaria operanti all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle competenze trasferite alle UU.SS.LL.] .

 


Art. 44

Composizione del Consiglio tecnico degli operatori.

[Il Consiglio tecnico degli operatori è composto dai dirigenti dei servizi e da due rappresentanti per ciascuno dei ruoli sanitario, professionale tecnico del personale in servizio presso l'unità sanitaria locale, eletti dagli appartenenti ai rispettivi ruoli.

I componenti elettivi durano in carica tre anni.

Il Consiglio tecnico degli operatori è costituito con deliberazione del Comitato di gestione.

Esso nomina nel proprio seno un Presidente da scegliersi tra i membri elettivi e non elettivi] .

 


Art. 45

Conferenza dei servizi.

[Il Presidente del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove, una volta l'anno, la conferenza dei servizi, alla quale possono partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell'organizzazione in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti].

 


TITOLO IX

Norme finali e transitorie

Art. 46

Costituzione delle unità sanitarie locali.

[Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce le UU.SS.LL. secondo gli ambiti territoriali già definiti con legge regionale.

Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale, sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, adotta, in relazione alle singole UU.SS.LL., le disposizioni previste dall'art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A decorrere dalla data di trasferimento delle relative funzioni sono disciolti tutti gli enti e consorzi per la gestione dei servizi sanitari a norma dell'art. 66 della predetta legge n. 833 del 1978] .

 


Art. 47

Prima convocazione dell'Assemblea generale.

[I comuni consociati provvedono alla nomina dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro trenta giorni dalla data di costituzione delle UU.SS.LL.. Le relative deliberazioni sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, alla Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta. regionale insedia l'Assemblea generale quando sia stata designata la maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni associati, nominando contemporaneamente commissari ad acta nei comuni inadempienti al fine della indicazione dei rappresentanti di competenza secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 6 della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale fissa, altresì, nel termine di venti giorni dalla costituzione delle UU.SS.LL., la data della prima convocazione dell'Assemblea generale delle UU.SS.LL. coincidenti con i comuni singoli o con le Comunità Montane] .

 


Art. 48

Prima convocazione del Comitato di gestione.

[Avvenuta l'elezione dei componenti il Comitato di gestione, il Presidente della Assemblea generale provvede alla convocazione del Comitato stesso, che deve insediarsi entro dieci giorni dalla su elezione.

In caso di omissione o ritardo, il Presidente della Regione promuove azione sostitutiva da parte del competente organo di controllo, che la esercita a norma dell'art. 59, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ed alle condizioni dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833] .

 


Art. 49

Sede provvisoria dell'Unità sanitaria locale.

[L'Assemblea generale, nella prima riunione che sarà tenuta presso la sede del Comune più popoloso, fisserà la sede provvisoria dell'unità sanitaria locale fino all'approvazione del regolamento di cui al precedente art. 11] .

 


Art. 50

Rinvio.

[Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al testo unico dalla legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive aggiunte e modificazioni] .