Art. 1
La consulenza è lo strumento di cui
la Regione
Puglia si avvale:
a) per l'espletamento di studi,
ricerche e progettazioni;
b) per l'assistenza degli organi
regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività
tecnologicamente specializzate.
Le consulenze possono essere conferite
a:
- Università;
- altri Enti o Istituti Scientifici di
natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;
- organismi specializzati, esperti o
professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da
incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e
complessità dei problemi oggetto della consulenza.
La Regione ricorre alla consulenza ove non possa
provvedere con personale già in servizio.
Art. 2
Le consulenze hanno
durata massima di un esercizio finanziario (1).
È fatto divieto del
cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.
L'espletamento
dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro
subordinato.
L'affidamento di
consulenza riguardante l'attività dei Consiglio regionale viene deliberato
dall'Ufficio di Presidenza, quello concernente le attività della Giunta
regionale viene deliberata da questa.
Le deliberazioni devono
determinare l'oggetto, le condizioni, la durata e le modalità per l'espletamento
delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondere dopo la consegna del
lavoro eseguito. Per le consulenze conferite a termini della lettera b), art. 1,
il compenso è corrisposto secondo la periodicità fissata dalle deliberazioni di
incarico (2) .
La Giunta regionale affida le
consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa
approvato, sentita la competente Commissione consiliare.
Ai componenti esterni per la
partecipazione a Commissioni consultive o ad altre Commissioni previste da leggi
regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato
nella misura di lire 30.000.
Il gettone di cui al precedente comma
non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi
regionali, stabilita la indennità.
Ai componenti delle Commissioni che
risiedono fuori dalla sede di lavoro della Commissione, compete altresì il
rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle
vigenti norme regionali in materia.
Ai fini dell'applicazione del comma
precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale
sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e
funzionale.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1281 del 25-03-2005 (ud. del
18-11-2004),
Commissione governativa controllo
sulla regions c. R.M. e altri
Art. 5
La Giunta regionale, con apposita deliberazione,
determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico scientifico,
previsti dalla L.R.
del 25 luglio 1979, n. 44 e del Coordinatore del settore
programmazione, se esperto esterno.
Il compenso è determinato sulla base
delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure
può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza
ed alla qualità dell'incarico.
Il compenso in favore dei componenti
del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1° gennaio 1981.
Art. 6
È abrogata ogni norma di legge
regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.
Art. 7
Gli oneri rivenienti dall'applicazione
della presente legge trovano copertura per il 1981 sul cap. 00136 del bilancio
di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui determinazione viene
modificata, con la presente legge, come segue: «Spese per consulenze e per
gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio», nonché
sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate
dall'ufficio di presidenza.
Per gli esercizi successivi gli oneri
troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della
Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.