Legge abrogata
dall’art. 2 della l.r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema
normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All A 37 -
Articolo Unico
[1)
Ai fini della maggiorazione del 5% di cui al punto 3 del II comma della LR
n. 1 del 1- 1- 1984, per
autoveicoli si intendono le autovetture con motore di potenza superiore a 25
cavalli fiscali.
2)
Il III comma dello stesso articolo e' modificato come segue:
"
Le norme di cui alla presente legge si applicano dal 1 gennaio 1984: le maggiori
tasse dovute vanno versate in occasione del primo pagamento utile per tassa
automobilistica effettuato successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge ".
3)
Coloro che alla data dell' entrata in vigore della presente legge hanno versato
l' integrazione della tassa regionale automobilistica, aggiornata secondo le
disposizioni della LR
n. 1 del 7- 1- 1984, con l'
applicazione della sovratassa per ritardato pagamento, hanno diritto al rimborso
di tale sovratassa, previa istanza al Presidente della Giunta
regionale.
4)
Hanno diritto al rimborso dell' aumento del 5%, di cui al punto 3 del secondo
comma della LR
n. 1 del 7- 1- 1984, i proprietari di autoveicoli, escluse le autovetture di
potenza superiore a 25 cavalli fiscali, che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno gia' versato il suddetto aumento. Le istanze di
rimborso vanno dirette al Presidente della Giunta regionale.
5)
Agli eventuali oneri rivenienti dalla presente legge si provvede con i fondi di
cui al Cap. 00366 del Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1984,
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1983.]