Il
Presidente del Consiglio Regionale è un
organo interno del Consiglio Regionale, eletto
a scrutinio segreto.
Il Presidente del C.R. rappresenta
il Consiglio Regionale, lo convoca e ne dirige
i lavori secondo le modalità previste dal
regolamento interno del Consiglio.
Il Presidente
del C.R. tutela le prerogative e l'esercizio
del mandato di tutti i consiglieri, insedia le
commissioni consiliari e ne verifica il buon funzionamento,
richiede al Presidente della Giunta regionale
lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su
argomenti di interesse generale, garantisce il
rispetto delle norme dello statuto della Regione
e del regolamento interno del Consiglio con particolare
riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti
delle opposizioni, esercita ogni altra funzione
prevista dallo statuto della Regione, dal regolamento
interno del Consiglio e dalle leggi regionali.
Il Presidente del C.R. non può fare parte
delle commissioni consiliari e nel caso di assenza
o impedimento temporaneo è sostituito dal
Vice Presidente vicario.
Il
Presidente del C.R. presiede inoltre l'Ufficio
di Presidenza del C.R.
Il
Presidente del C.R. può essere rimosso
dalla carica per gravi motivi, previa approvazione
a scrutinio segreto di una mozione di decadenza
presentata da almeno due terzi dei consiglieri
regionali in carica e approvata da due terzi
dei componenti il Consiglio.