Il Presidente del Consiglio Regionale è un organo interno del Consiglio Regionale, eletto a scrutinio segreto.
Il Presidente del C.R. rappresenta il Consiglio Regionale, lo convoca e ne dirige i lavori secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio.
Il Presidente del C.R. tutela le prerogative e l'esercizio del mandato di tutti i consiglieri, insedia le commissioni consiliari e ne verifica il buon funzionamento, richiede al Presidente della Giunta regionale lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale, garantisce il rispetto delle norme dello statuto della Regione e del regolamento interno del Consiglio con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni, esercita ogni altra funzione prevista dallo statuto della Regione, dal regolamento interno del Consiglio e dalle leggi regionali.
Il Presidente del C.R. non può fare parte delle commissioni consiliari e nel caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente vicario.
Il Presidente del C.R. presiede inoltre l'Ufficio di Presidenza del C.R.
Il Presidente del C.R. può essere rimosso dalla carica per gravi motivi, previa approvazione a scrutinio segreto di una mozione di decadenza presentata da almeno due terzi dei consiglieri regionali in carica e approvata da due terzi dei componenti il Consiglio.