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Associazione Consiglieri regionali
Legge Costitutiva

Legge regionale 21 Giugno 1989, n. 8


“Norme per il riconoscimento ed il funzionamento dell’Associazione dei Consiglieri regionali di Puglia”

 

Art. 1

1. La Regione riconosce l’Associazione dei Consiglieri regionali di Puglia costituita dai Consiglieri in carica e da quelli cessati dal mandato.

 

Art. 2

1. L’Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;
b) sostenere ed esaltare l’Ente Regione e la sua funzione in difesa della democrazia e delle Autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;
c) mettere a disposizione della società pugliese, dell’Istituto regionale e degli Enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l’utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.

 

Art. 3

1. L’Associazione, oltre agli obiettivi fissati dal proprio Statuto, può essere impegnata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale per l’organizzazione e l’attuazione a loro carico di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.

 

Art. 4

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce, oltre una sede funzionale, il necessario supporto organizzativo per l’espletamento dei compiti propri dell’Associazione.

 

Art. 5

1. Il Comitato di previdenza operante presso il Consiglio è integrato da due ex Consiglieri regionali, che ne fanno parte a pieno titolo.

 

Art. 6

1. Gli oneri previsti dal precedente art. 4 per l’anno 1989 fanno carico sul bilancio del Consiglio regionale al Capitolo 3, che presenta sufficiente disponibilità.