Legge regionale 21 Giugno 1989, n. 8
“Norme per il riconoscimento
ed il funzionamento dell’Associazione dei
Consiglieri regionali di Puglia”
Art. 1
1. La Regione riconosce l’Associazione dei Consiglieri regionali di Puglia costituita dai Consiglieri in carica e da quelli cessati dal mandato.
Art. 2
1. L’Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
a)
conservare e rendere operante il vincolo di colleganza
e di solidarietà al di sopra di ogni diversità
di posizioni politiche;
b) sostenere ed esaltare l’Ente Regione e la
sua funzione in difesa della democrazia e delle Autonomie
locali mediante attività di studio e divulgazione;
c) mettere a disposizione della società pugliese,
dell’Istituto regionale e degli Enti locali
le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso
l’utilizzazione delle strutture regionali e
della stessa attività permanente degli organi
della Regione.
Art. 3
1. L’Associazione, oltre agli obiettivi fissati dal proprio Statuto, può essere impegnata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale per l’organizzazione e l’attuazione a loro carico di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.
Art. 4
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce, oltre una sede funzionale, il necessario supporto organizzativo per l’espletamento dei compiti propri dell’Associazione.
Art. 5
1. Il Comitato di previdenza operante presso il Consiglio è integrato da due ex Consiglieri regionali, che ne fanno parte a pieno titolo.
Art. 6
1. Gli oneri previsti dal precedente art. 4 per l’anno 1989 fanno carico sul bilancio del Consiglio regionale al Capitolo 3, che presenta sufficiente disponibilità.