STATUTO
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione
dei Consiglieri Regionali di Puglia con sede in Bari
presso la Regione – Via Capruzzi, n. 204.
Possono farne parte i Consiglieri Regionali in carica
e non.
Articolo 2
L’Associazione si propone di:
a) conservare il vincolo di colleganza e di amicizia
al di sopra di ogni diversità di posizioni
politiche;
b) sostenere ed esaltare l’Ente Regione e la
sua funzione in difesa della democrazia e delle Autonomie
Locali mediante studi, pubblicazioni, convegni e conferenze;
c) mettere a disposizione della società pugliese,
dell’Istituto regionale e degli Enti Locali
le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso
l’utilizzazione delle strutture regionali e
della stessa attività permanente degli Organi
della Regione;
d) tutelare gli interessi dei Consiglieri Regionali
in carica e non.
Articolo 3
Si diventa socio dell’Associazione
con domanda dell’interessato e presa d’atto
del Consiglio Direttivo.
I soci sono dichiarati decaduti per inosservanza delle
norme statutarie e dei deliberati degli organi dell’Associazione.
Articolo 4
I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla quota dei soci, dai contributi di Enti, dal ricavato di attività sociale e dai redditi di beni immobili o ricevuti in dono.
Articolo 6
Gli Organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei Soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente Onorario;
• Il Presidente;
• Il Segretario Amministrativo;
• Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata
dal Presidente ogni anno entro il 31 marzo ed è
presieduta dal Presidente Onorario, per:
a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo
sull’attività dell’Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed
i Revisori dei conti.
L’Assemblea straordinaria è convocata
dal Presidente anche su richiesta motivata del Consiglio
Direttivo o di almeno un quinto dei soci.
L’avviso di convocazione è inviato quindici
giorni prima della seduta con l’indicazione
dell’ordine del giorno.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta
solo un altro socio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione
se è presente la maggioranza dei soci, computate
anche le deleghe; in seconda convocazione con qualsiasi
numero di soci.
Le votazioni sono normalmente palesi, salvo per l’elezione
delle cariche sociali che avviene con scheda segreta
su richiesta anche di un solo socio.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di nove membri ad un massimo di undici membri eletti
dall’Assemblea, che restano in carica due anni
e sono rieleggibili.
E’ convocato dal Presidente anche su richiesta
di un terzo dei componenti e si riunisce una volta
al mese.
Per la validità delle sedute è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite.
Articolo 9
Il Consiglio delibera su tutte le questioni di organizzazione
e di amministrazione e sui problemi concernenti la
vita dell’Associazione secondo i fini e le norme
dello Statuto.
Approva il regolamento da sottoporre alla ratifica
dell’Assemblea.
Elegge tra i suoi componenti il Presidente, due Vice
Presidenti, il Segretario Amministrativo.
Articolo 10
Il Presidente rappresenta l’Associazione a
tutti gli effetti, ne presiede gli organi collegiali
ed impartisce le disposizioni per l’attuazione
delle loro deliberazioni.
Non può contrarre obblighi patrimoniali senza
l’espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito
dal Vice Presidente anziano e in assenza o impedimento
di quest’ultimo dall’altro Vice Presidente.
Articolo 11
Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei Soci con voto palese; egli presiede l’Assemblea dei Soci e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Il Segretario Amministrativo sovrintende all’organizzazione dell’ufficio e al disbrigo delle pratiche correnti; cura l’amministrazione; predispone i bilanci.
Articolo 13
I Revisori dei conti eletti dall’Assemblea sono tre e durano in carica due anni. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
Articolo 14
La modifica dello Statuto e/o lo scioglimento dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con i voti della maggioranza assoluta dei soci.
Modificato, all’unanimità, dall’Assemblea dei soci del 10 marzo 2004